Nella
premessa, la Suprema Corte ha ricordato che la dichiarazione di mobilità, quale
rappresentazione unilaterale della situazione aziendale e momento di mero
inizio di una procedura destinata a svilupparsi nel confronto delle parti
sociali, non condiziona i poteri delle organizzazioni sindacali nella
determinazione dei criteri da applicare per la soluzione della crisi.
La
Cassazione ha quindi proseguito osservando che, qualora, come avvenuto nel caso
di specie, le parti sociali individuino quale unico criterio di scelta quello della
prossimità alla pensione, esso non può che riferirsi a tutto il personale
aziendale, a prescindere dall’assegnazione ai reparti in esubero originariamente
evidenziati nella dichiarazione iniziale della procedura (1).
La
Suprema Corte, infine, ha ricordato che la mera violazione dell’obbligo,
puramente procedurale, di ricerca del consenso dei singoli dipendenti non inficia la legittimità della procedura
collettiva.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
Cass., Sentenza n.26057 dell’ 11 dicembre 2009;
Nessun commento:
Posta un commento