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giovedì 7 agosto 2014

Mobilità - Applicazione generalizzata dei criteri di scelta

Nella sentenza n.14170 del 23 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che, a proposito dei lavoratori rientranti nelle procedure di mobilità, i criteri di scelta individuati dalle parti sociali vanno applicati alla generalità dei dipendenti, senza la necessità del consenso dei singoli interessati.

Nella premessa, la Suprema Corte ha ricordato che la dichiarazione di mobilità, quale rappresentazione unilaterale della situazione aziendale e momento di mero inizio di una procedura destinata a svilupparsi nel confronto delle parti sociali, non condiziona i poteri delle organizzazioni sindacali nella determinazione dei criteri da applicare per la soluzione della crisi.

La Cassazione ha quindi proseguito osservando che, qualora, come avvenuto nel caso di specie, le parti sociali individuino quale unico criterio di scelta quello della prossimità alla pensione, esso non può che riferirsi a tutto il personale aziendale, a prescindere dall’assegnazione ai reparti in esubero originariamente evidenziati nella dichiarazione iniziale della procedura (1).

La Suprema Corte, infine, ha ricordato che la mera violazione dell’obbligo, puramente procedurale, di ricerca del consenso dei singoli dipendenti  non inficia la legittimità della procedura collettiva.

Valerio Pollastrini


(1)   – Cass., Sentenza n.26057 dell’ 11 dicembre 2009;

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