Nel
caso di specie l’impresa aveva adito la Cassazione contro la pronuncia con la
quale la Corte di Appello, confermando
quanto disposto nel primo grado di giudizio,
aveva respinto la sua domanda volta ad accertare i comportamenti
illeciti dei dipendenti per poter adottare nei loro confronti il licenziamento
disciplinare.
Nella
sentenza impugnata i giudici del merito avevano escluso che potessero valutare,
in via preventiva, la condotta dei lavoratori al fine di giustificare un
successivo recesso.
Investita
della questione, la Cassazione ha premesso che la giurisprudenza ritiene ammissibile l’azione di mero
accertamento della legittimità di un licenziamento, solo quando questo sia già
stato intimato.
L'interesse
ad agire, infatti, sussiste ogni qualvolta ricorra una pregiudizievole
situazione d'incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici, la quale,
anche con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, non sia eliminabile senza
l’intervento del giudice.
Nel
caso in commento, invece, il ricorrente aveva richiesto il preventivo
accertamento del giudice per verificare se il comportamento tenuto dal
lavoratore fosse talmente grave da giustificarne il licenziamento.
Per
tale ragione la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando quanto disposto
nella sentenza del merito.
Valerio
Pollastrini
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