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mercoledì 2 luglio 2014

Valutazione della condotta del lavoratore ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare

Nella sentenza n.14756 del 30 giugno 2014, la Suprema Corte ha chiarito che il datore di lavoro non può chiedere al giudice di valutare in via preventiva la causa dell’eventuale licenziamento disciplinare del dipendente.

Nel caso di specie l’impresa aveva adito la Cassazione contro la pronuncia con la quale la Corte di   Appello, confermando quanto disposto nel primo grado di giudizio,  aveva respinto la sua domanda volta ad accertare i comportamenti illeciti dei dipendenti per poter adottare nei loro confronti il licenziamento disciplinare.

Nella sentenza impugnata i giudici del merito avevano escluso che potessero valutare, in via preventiva, la condotta dei lavoratori al fine di giustificare un successivo recesso.

Investita della questione, la Cassazione ha premesso che la giurisprudenza  ritiene ammissibile l’azione di mero accertamento della legittimità di un licenziamento, solo quando questo sia già stato  intimato.

L'interesse ad agire, infatti, sussiste ogni qualvolta ricorra una pregiudizievole situazione d'incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici, la quale, anche con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, non sia eliminabile senza l’intervento del giudice.

Nel caso in commento, invece, il ricorrente aveva richiesto il preventivo accertamento del giudice  per  verificare se il comportamento tenuto dal lavoratore fosse talmente grave da giustificarne il licenziamento.

Per tale ragione la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando quanto disposto nella sentenza del merito.

Valerio Pollastrini

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