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giovedì 17 luglio 2014

Validità della conciliazione

Nella sentenza del 19 luglio 2011, il Tribunale di Nola ha chiarito che per sostenere l’invalidità del verbale di conciliazione  non è sufficiente dedurre l’assenza della certezza sul fatto  che la sottoscrizione dell’atto non sia quella del lavoratore, ma occorrono, altresì, il disconoscimento formale alla prima udienza e la querela di falso.

In simili casi, dunque, il ricorrente può avvalersi di una delle due seguenti opzioni: promuovere il giudizio di verificazione della scrittura privata, oppure rinunciare ad avvalersi dello scritto disconosciuto, privandolo di efficacia probatoria in giudizio.

In difetto di qualsiasi iniziativa formale della parte ricorrente,  il verbale di conciliazione deve essere riconosciuto in giudizio come valido, ai sensi dell’art.215 c.p.c..

Valerio Pollastrini

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