Nel
corso di un accertamento, la Guardia di Finanza aveva ritenuto che il
contribuente avesse esercitato in locali di sua proprietà ed appositamente attrezzati l’attività di falegname,
nell’assoluta inosservanza degli obblighi in materia fiscale.
Conseguentemente,
l’Ufficio delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento ai fini IRPEF,
IVA e IRAP, per un reddito di impresa non dichiarato di .3.407,00 €.
La
Commissione Tributaria Provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso del
contribuente.
Successivamente,
la Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello proposto dall’Ufficio
Finanziario.
Il
particolare, il giudice di seconde cure aveva
affermato che il reddito accertato fosse riconducibile ad attività di lavoro autonomo svolta non in
forma abituale e, quindi, non rientrante tra i redditi d’impresa di cui
all’art.51 del DPR n.917/1886.
La
Commissione Regionale era giunta ad una simile decisione deducendo l’occasionalità delle prestazioni
dagli esigui consumi di energia elettrica rilevati durante l’accertamento
fiscale, nonché dalla modesta entità del
reddito prodotto.
Contro
questa sentenza l’Agenzia delle Entrate
aveva adito la Cassazione.
Investita
della questione, la Suprema Corte ha ricordato che nell'ipotesi di omessa
presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, circostanza riscontrata
nel caso in esame, la legge abilita gli Uffici finanziari a servirsi di
qualunque elemento probatorio ai fini del l'accertamento del reddito,
determinandolo anche per mezzo del metodo induttivo.
Pertanto,
a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall'Ufficio, l'onere di
dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa
incombe sul contribuente.
La
Cassazione ha poi sconfessato l’operato dei giudici dell’appello, contestando
alla Commissione Tributaria Regionale di non aver sottoposto al vaglio critico
gli elementi probatori, sia pure presuntivi, proposti dall’Ufficio finanziario,
senza, tra l’altro, effettuare un confronto tra gli stessi ed eventuali fatti
impeditivi offerti dal contribuente, modificativi o estintivi della pretesa
tributaria.
La
sentenza, impugnata, infatti, aveva trascurato del tutto gli elementi raccolti
nel verbale della Guardia di Finanza,
accertati dall’analisi della
documentazione extracontabile.
Per
tale ragione, la Suprema Corte ha concluso con l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia
delle Entrate.
Valerio
Pollastrini
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