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venerdì 4 luglio 2014

Tassazione dell’attività svolta per hobby

Nella sentenza n.15031 del 2 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che, qualora risulti produttiva di  redditi, l’attività svolta per hobby è soggetta a tassazione ordinaria.

Nel corso di un accertamento, la Guardia di Finanza aveva ritenuto che il contribuente avesse esercitato in locali di sua proprietà ed appositamente  attrezzati l’attività di falegname, nell’assoluta inosservanza degli obblighi in materia fiscale.

Conseguentemente, l’Ufficio delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IVA e IRAP, per un reddito di impresa non dichiarato di .3.407,00 €.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente.

Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello proposto dall’Ufficio Finanziario.

Il particolare, il giudice di seconde cure aveva  affermato che il reddito accertato fosse riconducibile  ad attività di lavoro autonomo svolta non in forma abituale e, quindi, non rientrante tra i redditi d’impresa di cui all’art.51 del DPR n.917/1886.

La Commissione Regionale era giunta ad una simile decisione  deducendo l’occasionalità delle prestazioni dagli esigui consumi di energia elettrica rilevati durante l’accertamento fiscale, nonché  dalla modesta entità del reddito prodotto.

Contro questa sentenza  l’Agenzia delle Entrate aveva adito la Cassazione.

Investita della questione, la Suprema Corte ha ricordato che nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, circostanza riscontrata nel caso in esame, la legge abilita gli Uffici finanziari a servirsi di qualunque elemento probatorio ai fini del l'accertamento del reddito, determinandolo anche per mezzo del metodo induttivo.

Pertanto, a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall'Ufficio, l'onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa incombe sul contribuente.

La Cassazione ha poi sconfessato l’operato dei giudici dell’appello, contestando alla Commissione Tributaria Regionale di non aver sottoposto al vaglio critico gli elementi probatori, sia pure presuntivi, proposti dall’Ufficio finanziario, senza, tra l’altro, effettuare un confronto tra gli stessi ed eventuali fatti impeditivi offerti dal contribuente, modificativi o estintivi della pretesa tributaria.

La sentenza, impugnata, infatti, aveva trascurato del tutto gli elementi raccolti nel verbale della Guardia di Finanza,  accertati  dall’analisi della documentazione extracontabile.

Per tale ragione, la Suprema Corte ha concluso con l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Valerio Pollastrini

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