Il
caso di specie è quello di una cittadina
senegalese, madre di tre figli minori, che si era vista negare l'assegno per il
nucleo familiare dal Comune di residenza.
L’Ente
aveva sostenuto che la richiedente, non
essendo cittadina Italia o dell’Unione Europea, non avesse diritto alla
prestazione richiesta.
La
donna aveva quindi adito le vie legali, deducendo il carattere discriminatorio della
condotta tenuta dall’Inps e dal Comune, configurata nel diniego dell’assegno
familiare ad una cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante.
I
primi due gradi di giudizio si erano conclusi con l’accoglimento delle domande
avanzate dalla donna, sul presupposto che i cittadini extracomunitari in
possesso del permesso di soggiorno devono essere equiparati ai cittadini
italiani e comunitari.
Contro
le sentenze del merito, l’Inps si era rivolta alla Cassazione, sostenendo che la
disciplina dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori,
concesso dai Comuni, sarebbe espressamente riservata ai cittadini italiani
e comunitari e, pertanto, non potrebbe essere estesa anche in favore dei cittadini stranieri soggiornanti di lungo
periodo.
Investita
della questione, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’Istituto
Previdenziale.
Pur
confermando che la normativa applicabile avesse originariamente escluso da tale
beneficio assistenziale i cittadini extracomunitari, la Cassazione ha ricordato
che la Direttiva Comunitaria n.2003/109/CE del 25 novembre 2003 fosse
successivamente intervenuta per estendere il diritto alla prestazione in
commento anche ai cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
periodo
Nella sentenza n.222/2013, la Corte
Costituzionale aveva fatto esplicito riferimento alla richiamata Direttiva
riconoscendo come, a livello comunitario, sia legittimo distinguere tra
cittadini extracomunitari in possesso di tale status e cittadini
extracomunitari che ne siano ancora sprovvisti.
Pur
recependo (1) la direttiva suddetta, definendo i presupposti
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, il legislatore
italiano non aveva modificato la precedente
normativa che, pertanto, continuava a
non includere i soggiornanti di lungo periodo tra i beneficiari della
menzionata prestazione assistenziale.
In
seguito all’apertura di una procedura di infrazione della normativa comunitaria (2), l’ordinamento interno
ha successivamente esteso anche ai cittadini extracomunitari soggiornanti di
lungo il diritto alla fruizione dell’assegno familiare erogato dai Comuni.
Il
medesimo beneficio, dunque, risulta ora
previsto in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione
Europea residenti, da cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni.
Dopo
questo esaustivo riepilogo delle fonti normative applicabili, la Cassazione ha
confermato che il suddetto assegno per il
nucleo familiare deve essere riconosciuto, in ragione della giurisprudenza
della CEDU, non soltanto a decorrere dal 1° luglio 2013, ma con effetto
retroattivo dal 1° gennaio 1999.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
D.Lgs.
n.3 dell’ 8 gennaio 2007;
(2)
-
Procedura di infrazione n.2013/4009 ai
danni dello Stato italiano;
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