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sabato 19 luglio 2014

Lavoratori extracomunitari - Assegni familiari erogati dal Comune

Nella sentenza n.15220 del 3 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’assegno per il nucleo familiare erogato dai Comuni deve essere riconosciuto al cittadino extracomunitario regolarmente soggiornate, non soltanto a decorrere dal 1° luglio 2013, ma con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1999.

Il caso di specie è quello di una  cittadina senegalese, madre di tre figli minori, che si era vista negare l'assegno per il nucleo familiare dal   Comune di residenza.

L’Ente aveva sostenuto che la richiedente,  non essendo cittadina Italia o dell’Unione Europea, non avesse diritto alla prestazione richiesta.

La donna aveva quindi adito le vie legali, deducendo il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’Inps e dal Comune, configurata nel diniego dell’assegno familiare ad una cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante.

I primi due gradi di giudizio si erano conclusi con l’accoglimento delle domande avanzate dalla donna, sul presupposto che i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno devono essere equiparati ai cittadini italiani e comunitari.

Contro le sentenze del merito, l’Inps si era rivolta alla Cassazione, sostenendo che la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, concesso dai Comuni,  sarebbe  espressamente riservata ai cittadini italiani e comunitari e, pertanto, non potrebbe essere estesa anche in favore dei   cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo.

Investita della questione, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’Istituto Previdenziale.

Pur confermando che la normativa applicabile avesse originariamente escluso da tale beneficio assistenziale i cittadini extracomunitari, la Cassazione ha ricordato che la Direttiva Comunitaria n.2003/109/CE del 25 novembre 2003 fosse successivamente intervenuta per estendere il diritto alla prestazione in commento anche ai cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

Nella sentenza n.222/2013, la Corte Costituzionale aveva fatto esplicito riferimento alla richiamata Direttiva riconoscendo come, a livello comunitario, sia legittimo distinguere tra cittadini extracomunitari in possesso di tale status e cittadini extracomunitari che ne siano ancora sprovvisti.

Pur recependo (1)  la direttiva suddetta, definendo i presupposti del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, il legislatore italiano  non aveva modificato la precedente normativa che, pertanto,  continuava a non includere i soggiornanti di lungo periodo tra i beneficiari della menzionata prestazione assistenziale.

In seguito all’apertura di una procedura di infrazione della normativa comunitaria (2), l’ordinamento interno ha successivamente esteso anche ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo il diritto alla fruizione dell’assegno familiare erogato dai Comuni.

Il medesimo beneficio, dunque, risulta  ora previsto in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni.

Dopo questo esaustivo riepilogo delle fonti normative applicabili, la Cassazione ha confermato che  il suddetto assegno per il nucleo familiare deve essere riconosciuto, in ragione della giurisprudenza della CEDU, non soltanto a decorrere dal 1° luglio 2013, ma con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1999.

Valerio Pollastrini

 
(1)     D.Lgs. n.3 dell’ 8 gennaio 2007;
(2)   - Procedura di infrazione  n.2013/4009 ai danni dello Stato italiano;

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