In
particolare, l’interpellante aveva chiesto se il punto 3 della Delibera CIPI del 19 ottobre
1993, che fissa in 40 unità il numero dei lavoratori licenziati cui applicare
il citato trattamento di disoccupazione , risulti applicabile anche nelle
circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale fra
iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in età da
lavoro.
Al
riguardo, il Ministero ha ricordato che la Legge n.92/2012 ha introdotto un
sistema generalizzato di protezione dalla disoccupazione involontaria,
attraverso l’introduzione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini Aspi.
Detta
Legge ha abrogato, a far data dal 1° gennaio 2017, molti dei trattamenti
previgenti, tra i quali il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia
di cui all’art.11 della Legge n.223/1991, il quale, comunque, risulta ancora
applicabile per i e licenziamenti intervenuti entro la data del 30 dicembre
2016 (1).
Di
conseguenza, deve considerarsi tutt’ora validamente operante il trattamento di
disoccupazione speciale per l’edilizia, così come disciplinato prima
dell’entrata in vigore della Legge n.
92/2012 e secondo le modalità dettate dalle diverse disposizioni che ad esso
fanno riferimento.
La
Delibera CIPI del 19 ottobre 1993 (2), richiamata dall’istante, individua gli ambiti territoriali
circoscrizionali che presentano un rapporto superiore alla media nazionale tra
iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente,
interessati dal trattamento di disoccupazione ex art. 11, comma 3, della Legge
n.223/1991 nella misura prevista dal punto 3 della stessa Delibera CIPI.
In
sostanza l’art. 11, comma 2, della Legge n. 223/1991 prevede l’applicazione del
trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili nelle aree nelle quali il CIPI abbia
accertato la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione e
licenziati a causa di tale stato di crisi.
Ai
sensi del successivo comma 3, il trattamento in questione risulta esteso ai lavoratori residenti in
circoscrizioni che presentano un rapporto superiore alla media nazionale tra
iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da
lavoro.
In
applicazione di tale precetto, con Delibera del 19 ottobre 1993 il CIPI ha
individuato i casi di crisi occupazionale che consentono la fruizione del
trattamento speciale di disoccupazione edile, definendo, da un lato, la nozione
di opera pubblica e di finalità pubblica e, dall’altro, prevedendo che il numero dei lavoratori edili licenziati
non deve essere inferiore a 40 unità nelle circoscrizioni che presentino un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di
collocamento e popolazione residente in età da lavoro.
L’effettiva
individuazione della misura percentuale del rapporto cui fanno riferimento sia
la Legge n.223/1991 che la Delibera CIPI suddetta è stata effettuata con Decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 gennaio 2003, che ha
fissato nel 18,4% la soglia della media nazionale, il superamento della quale
comporta l’applicazione del punto 3 della Delibera CIPI e dell’art.11 della
Legge n. 223/1991.
In
allegato al D.M. 14 gennaio 2003 sono stati riportati i dati riferibili alle
circoscrizioni territoriali che determinano il relativo rapporto percentuale.
A
tal proposito il Ministero ha chiarito che, in assenza della emanazione di
successivi Decreti, tali dati possano essere ancora utili ai fini della
fruizione del trattamento speciale di disoccupazione edile.
Per
individuare le circoscrizioni interessate dalle norme esaminate è sufficiente,
pertanto, consultare gli allegati al citato Decreto.
In
conclusione, fino al 30 dicembre 2016, riconosciute le circoscrizioni nelle quali
il rapporto tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione
residente in età di lavoro risulta superiore al 18,4%, si applica il trattamento speciale di disoccupazione
edile di cui all’art. 11, della Legge n. 223/1991 per coloro che rientrano
nell’area in cui sono ricompresi i cantieri sorti per lo svolgimento di opere
con finalità pubbliche e licenziati, in numero superiore a 40 unità, a causa di
gravi crisi dell’ occupazione.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
Come chiarito dalla Circolare INPS n.
2/2013;
(2)
-
cui rimanda espressamente l’art.11, comma 2, della Legge n. 223/1991 ed il D.M. 14 gennaio 2003;
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