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lunedì 30 giugno 2014

Trattamento di disoccupazione edile ex art. 11, L. n. 223/1991

Nell’Interpello n.14 del 26 giugno 2014 il Ministero del lavoro ha fornito i chiarimenti richiesti dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili in merito alla corretta applicazione del trattamento di disoccupazione edile di cui all’art. 11 della Legge n.223/1991.

In particolare, l’interpellante aveva chiesto se  il punto 3 della Delibera CIPI del 19 ottobre 1993, che fissa in 40 unità il numero dei lavoratori licenziati cui applicare il citato trattamento di disoccupazione , risulti applicabile anche nelle circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale fra iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro.

Al riguardo, il Ministero ha ricordato che la Legge n.92/2012 ha introdotto un sistema generalizzato di protezione dalla disoccupazione involontaria, attraverso l’introduzione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini Aspi.

Detta Legge ha abrogato, a far data dal 1° gennaio 2017, molti dei trattamenti previgenti, tra i quali il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art.11 della Legge n.223/1991, il quale, comunque, risulta ancora applicabile per i e licenziamenti intervenuti entro la data del 30 dicembre 2016 (1).

Di conseguenza, deve considerarsi tutt’ora validamente operante il trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia, così come disciplinato prima dell’entrata in vigore della Legge  n. 92/2012 e secondo le modalità dettate dalle diverse disposizioni che ad esso fanno riferimento.

La Delibera CIPI del 19 ottobre 1993 (2), richiamata dall’istante,  individua gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente, interessati dal trattamento di disoccupazione ex art. 11, comma 3, della Legge n.223/1991 nella misura prevista dal punto 3 della stessa Delibera CIPI.

In sostanza l’art. 11, comma 2, della Legge n. 223/1991 prevede l’applicazione del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori  edili nelle aree nelle quali il CIPI abbia accertato la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione e licenziati a causa di tale stato di crisi.

Ai sensi del successivo comma 3, il trattamento in questione  risulta esteso ai lavoratori residenti in circoscrizioni che presentano un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro.

In applicazione di tale precetto, con Delibera del 19 ottobre 1993 il CIPI ha individuato i casi di crisi occupazionale che consentono la fruizione del trattamento speciale di disoccupazione edile, definendo, da un lato, la nozione di opera pubblica e di finalità pubblica e, dall’altro, prevedendo  che il numero dei lavoratori edili licenziati non deve essere inferiore a 40 unità  nelle circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro.

L’effettiva individuazione della misura percentuale del rapporto cui fanno riferimento sia la Legge n.223/1991 che la Delibera CIPI suddetta è stata effettuata con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 gennaio 2003, che ha fissato nel 18,4% la soglia della media nazionale, il superamento della quale comporta l’applicazione del punto 3 della Delibera CIPI e dell’art.11 della Legge  n. 223/1991.

In allegato al D.M. 14 gennaio 2003 sono stati riportati i dati riferibili alle circoscrizioni territoriali che determinano il relativo rapporto percentuale.

A tal proposito il Ministero ha chiarito che, in assenza della emanazione di successivi Decreti, tali dati possano essere ancora utili ai fini della fruizione del trattamento speciale di disoccupazione edile.

Per individuare le circoscrizioni interessate dalle norme esaminate è sufficiente, pertanto, consultare gli allegati al citato Decreto.

In conclusione, fino al 30 dicembre 2016, riconosciute le circoscrizioni nelle quali il rapporto tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età di lavoro risulta superiore al 18,4%, si applica  il trattamento speciale di disoccupazione edile di cui all’art. 11, della Legge n. 223/1991 per coloro che rientrano nell’area in cui sono ricompresi i cantieri sorti per lo svolgimento di opere con finalità pubbliche e licenziati, in numero superiore a 40 unità, a causa di gravi crisi dell’ occupazione.

Valerio Pollastrini

 
(1)   – Come chiarito dalla Circolare INPS  n. 2/2013;
(2)   - cui rimanda espressamente l’art.11, comma 2, della Legge  n. 223/1991 ed il D.M. 14 gennaio 2003;

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