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venerdì 6 giugno 2014

Riduzione dei premi Inail nel settore agricolo

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il  c.d. “Protocollo sul Welfare” ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2008 ed entro il limite annuo complessivo di 20 milioni di euro,  una riduzione dei premi Inail, in misura non superiore al 20%,  dovuti dalle aziende agricole in favore dei propri dipendenti.

Nella Nota Protocollo n.3699/2014, l’Istituto ha  annunciato l’operatività della riduzione dei premi assicurativi in favore dei lavoratori agricoli dipendenti.

Fino al prossimo 3 luglio sarà aperto il canale online per l’invio telematico delle richieste relative all’anno corrente.

La misura dello sconto, nel limite massimo del 20%, dipenderà dal numero delle aziende ammesse al beneficio.

Per accedere allo sgravio,  i datori di lavoro interessati dovranno risultare in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi.

Tali aziende, devono inoltre:

-         essere attive da almeno un biennio, intendendosi per tali quelle che nelle due annualità precedenti abbiano instaurato almeno un rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, regolarmente denunciato all’Inps, attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (Dmag/Unico);

-         dichiarare di aver rispettato, nei luoghi di lavoro oggetto della domanda, le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, nonché di aver specificamente indicato «il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza» nel documento di valutazione dei rischi ovvero di aver provveduto ai sensi dell’art. 29, comma 5 del dlgs n. 81/2008 (T.u. sicurezza), ad effettuare la valutazione dei rischi, disponendo anche l’indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

-         non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla annualità di riferimento;

-         non essere state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 14 del dlgs n. 81/2008 o sanzionatori conseguenti alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Valerio Pollastrini

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