Confermata
la necessità del nulla osta per la mobilità volontaria, mentre la mobilità
obbligatoria avverrà, di norma, entro un raggio di non oltre 50 chilometri.
Mobilità
volontaria
Rispetto
al passato, quello della mobilità volontaria non sarà più il presupposto obbligatorio
che in passato poteva determinare l’annullamento dei concorsi.
Le
Amministrazioni potranno ora coprire i
posti vacanti chiedendo il trasferimento dei dipendenti da altri Enti, sulla
base di un avviso che ne predetermini i criteri.
Per
utilizzare lo strumento della mobilità volontaria sarà però necessario ottenere
il preventivo assenso al trasferimento da parte dell’Amministrazione di
provenienza.
Il
nulla osta viene eliminato in via
sperimentale solamente per i trasferimenti tra le sedi centrali di differenti
Ministeri, Agenzie ed Enti Pubblici Nazionali, a patto che l’Amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti maggiore di quella dell’Amministrazione
cedente.
Mobilità
obbligatoria
Per
i trasferimenti obbligatori, verranno considerate come unica unità produttiva
le sedi delle Amministrazioni collocate nello stesso territorio comunale.
La
norma, tuttavia, specifica che, come medesima unità produttiva, si considereranno anche le sedi collocate a non più di 50
chilometri da quella nella quale il dipendente pubblico sia stato adibito nella
prima assegnazione.
In
tale ambito, inoltre, saranno legittimi tutti
i trasferimenti di sede comportanti uno spostamento non superiore ai 5
chilometri.
Valerio
Pollastrini
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