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lunedì 16 giugno 2014

La mobilità nel pubblico impiego

Da una prima lettura, rispetto alle previsioni il Decreto  di riforma della Pubblica Amministrazione risulta di minor impatto sulla disciplina dei rapporti di lavoro, salvo una strana apertura alle assunzioni negli staff dei sindaci, mentre più rilevante è l’effetto sulla disciplina degli appalti.

Confermata la necessità del nulla osta per la mobilità volontaria, mentre la mobilità obbligatoria avverrà, di norma, entro un raggio di non oltre 50 chilometri.

Mobilità volontaria
Rispetto al passato, quello della mobilità volontaria non sarà più il presupposto obbligatorio che in passato poteva determinare l’annullamento dei   concorsi.

Le Amministrazioni potranno ora  coprire i posti vacanti chiedendo il trasferimento dei dipendenti da altri Enti, sulla base di un avviso che ne predetermini i criteri.

Per utilizzare lo strumento della mobilità volontaria sarà però necessario ottenere il preventivo assenso al trasferimento da parte dell’Amministrazione di provenienza.

Il  nulla osta viene eliminato in via sperimentale solamente per i trasferimenti tra le sedi centrali di differenti Ministeri, Agenzie ed Enti Pubblici Nazionali, a patto che l’Amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti maggiore di quella dell’Amministrazione cedente.

Mobilità obbligatoria
Per i trasferimenti obbligatori, verranno considerate come unica unità produttiva le sedi delle Amministrazioni collocate nello stesso territorio  comunale.

La norma, tuttavia, specifica che, come  medesima unità produttiva, si considereranno anche le sedi collocate a non più di 50 chilometri da quella nella quale il dipendente pubblico sia stato adibito nella prima assegnazione.

In tale ambito, inoltre, saranno legittimi  tutti i trasferimenti di sede comportanti uno spostamento non superiore ai 5 chilometri.

Valerio Pollastrini

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