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lunedì 30 giugno 2014

Figura professionale del fisioterapista

Nell’Interpello n.16 del 26 giugno 2014, il Ministero del lavoro ha fornito i chiarimenti sollecitati dalla Confindustria in ordine alla corretta interpretazione della disciplina di cui all’art. 69 bis del D.Lgs. n.276/2003, concernente le prestazioni di lavoro autonomo espletate dai soggetti titolari di partita IVA.

In particolare, l’istante aveva chiesto se la presunzione relativa di parasubordinazione possa trovare applicazione nei confronti della categoria professionale dei fisioterapisti, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla medesima norma.

Il Ministero ha ricordato come la norma suddetta, al fine di contrastare l’utilizzo “distorto” dello strumento delle c.d. partite IVA, ha previsto  una presunzione di parasubordinazione, in virtù della quale è possibile ricondurre le prestazioni di lavoro autonomo  nell’ambito della diversa forma di natura autonoma della collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del citato Decreto.

La predetta presunzione trova applicazione in presenza di determinate condizioni di legge, salvo prova contraria da parte del committente (1).

Il secondo comma  dell’art.69 bis, ha però escluso l’operatività di tale presunzione nelle ipotesi in cui la prestazione implichi competenze teoriche di grado elevato, ovvero capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze, e sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.

Parimenti, il terzo comma ha escluso l’applicabilità della presunzione in relazione alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.

Con apposito Decreto del 20 dicembre 2012, il Ministero ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle suddette attività, individuando i seguenti criteri di ordine generale:

- gli ordini o collegi professionali, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi professionali  sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da una amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, nonché da federazione sportive;

- l’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento delle attività.

Tornando all’istanza in commento, il Ministero interpellato ha sottolineato come, per diramare la questione, occorra  verificare se i due requisiti sopra richiamati siano riscontrabili con riferimento alla figura professionale in esame.

Dalla lettura dell’art.2 del Decreto del Ministero della Sanità del 14 settembre 1994, n.741, si evince che il diploma universitario di fisioterapista abilita all’esercizio della professione.

Tale titolo, infatti, viene  rilasciato a seguito del completamento del corso di studi e del superamento di un esame finale che involge la valutazione di una specifica commissione costituita presso l’Università.

Il possesso di questo diploma, o attestato equipollente, ovvero titolo riconosciuto ai sensi della normativa statale vigente,  inoltre, costituisce  requisito indispensabile ai fini dell’iscrizione negli elenchi professionali dei fisioterapisti, laddove istituiti con legge regionale (2).

Alla luce delle osservazioni svolte, si ritiene pertanto che l’attività svolta dai fisioterapisti possa essere ricompresa nell’ambito delle prestazioni professionali di cui all’art. 69 bis, comma 3, con la conseguente esclusione dall’applicazione della presunzione, solo nella misura in cui gli stessi risultino in possesso del diploma abilitante, nonché iscritti in appositi elenchi professionali, tenuti e controllati da parte di una amministrazione pubblica.

Il Ministero ha poi concluso ricordando che, a prescindere dall’operatività o meno della presunzione, resta fermo che, laddove siano riscontrabili gli usuali indici di subordinazione, la prestazione di lavoro autonomo dei fisioterapisti potrà essere “direttamente” ricondotta ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Valerio Pollastrini


(1)   - Come chiarito nella Circolare n.32/2012 del Ministero del lavoro;
(2)   (cfr. ad es. Legge Regione Lazio n.17 /2002;

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