In
particolare, sono state abbassate le limitazioni per i raggruppamenti
temporanei di imprese e, con la soppressione, anche per i lavori,
dell’equivalenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, è stata
concessa una maggior libertà alle
aziende nella fase esecutiva del contratto.
Tra
le novità, si segnala, inoltre, l’introduzione, per il settore dei servizi e
delle forniture, dell’obbligo dei requisiti minimi per i concorrenti
raggruppati, fissati al 40% per la capogruppo ed al 10% per le mandanti.
Le
modifiche in commento, hanno ridisegnato, in sostanza, la disciplina dei
requisiti richiesti agli operatori
economici che si presentano in raggruppamento temporaneo o in consorzio.
Con
l’attuazione delle nuove disposizioni verrà abrogato il comma 13 dell’art.37
del Codice dei Contratti Pubblici che attualmente prevede, per il solo settore
dei lavori, che i concorrenti riuniti in raggruppamento siano obbligati ad eseguire le prestazioni nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso.
Si
ricorda che questo vincolo era stato soppresso nell’agosto del 2012 solamente
per il settore delle forniture e dei servizi, consentendo, dunque, in tale
ambito la libertà per i concorrenti di
modificare in sede di esecuzione del contratto la quota di attività dichiarate
per ognuno di essi nella fase di offerta, ovviamente con il vincolo della
necessaria qualificazione.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
Decreto Legge n.47 del 28 marzo 2014;
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