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giovedì 8 maggio 2014

Ridotti i vincoli per gli appalti pubblici di lavori

Gli emendamenti al c.d. “Decreto Casa” (1), approvati il 6 maggio dalle Commissioni ottava e tredicesima del Senato, hanno notevolmente ridotto i vincoli negli appalti pubblici di lavori.

In particolare, sono state abbassate le limitazioni per i raggruppamenti temporanei di imprese e, con la soppressione, anche per i lavori, dell’equivalenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, è stata concessa una maggior libertà  alle aziende nella fase esecutiva del contratto.

Tra le novità, si segnala, inoltre, l’introduzione, per il settore dei servizi e delle forniture, dell’obbligo dei requisiti minimi per i concorrenti raggruppati, fissati al 40% per la capogruppo ed al 10% per le mandanti.

Le modifiche in commento, hanno ridisegnato, in sostanza, la disciplina dei requisiti richiesti agli  operatori economici che si presentano in raggruppamento temporaneo o in consorzio.

Con l’attuazione delle nuove disposizioni verrà abrogato il comma 13 dell’art.37 del Codice dei Contratti Pubblici che attualmente prevede, per il solo settore dei lavori, che i concorrenti riuniti in raggruppamento siano obbligati ad  eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso.

Si ricorda che questo vincolo era stato soppresso nell’agosto del 2012 solamente per il settore delle forniture e dei servizi, consentendo, dunque, in tale ambito la libertà per i concorrenti  di modificare in sede di esecuzione del contratto la quota di attività dichiarate per ognuno di essi nella fase di offerta, ovviamente con il vincolo della necessaria qualificazione.

Valerio Pollastrini


(1)   – Decreto Legge n.47 del 28 marzo 2014;

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