Nella
premessa, la Circolare ha chiarito che,
in nessun caso, il prepensionamento potrà essere utilizzato come strumento per eludere il
regime pensionistico introdotto dall'articolo 24 del Decreto Legge n.201 del 6
dicembre 2011 (1).
Definizioni
Si intende per:
a)
Soprannumerarietà - Situazione in
cui il personale complessivamente in servizio supera la dotazione organica in
tutte le qualifiche, le categorie o le aree. In tal caso, l'Amministrazione non
presenta posti vacanti utili per un'eventuale riconversione del personale o una
diversa distribuzione dei posti;
b)
Eccedenza - Situazione per cui il
personale quantitativamente in servizio supera la dotazione organica in una o più
qualifiche, categorie, aree o profili professionali di riferimento. Tale
situazione si differenzia dalla soprannumerarietà, in quanto la disponibilità
di posti in altri profili della stessa area o categoria, ove ricorrano le
condizioni, potrebbe consentire la riconversione del personale;
c)
Esubero - Individuazione nominativa
del personale in sovrannumero o eccedente. Il personale in esubero, ove ne
ricorrano le condizioni, è quello da porre in prepensionamento, o da mettere in disponibilità (2).
d) Prepensionamento - Risoluzione unilaterale
del rapporto di lavoro del personale in soprannumero o eccedente, individuato
in esubero, per il quale, fino al 31 dicembre 2016, è prevista l'ultrattività delle
disposizioni relative ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico e
alle decorrenze di tale trattamento previgenti rispetto alla riforma prevista
dall'articolo 24 del D.L. n. 201/2011.
Le cause della
soprannumerarietà o dell’eccedenza di personale
Le
situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza di personale possono derivare
da:
1)
Riduzione
delle dotazioni organiche delle amministrazioni centrali disposta dall'articolo
2 del D.L. n.95 del 6 luglio 2012 (3);
2)
Ragioni
funzionali, conseguenza degli interventi indicati nel successivo paragrafo 4;
3)
Ragioni
finanziarie riferite a situazioni di squilibrio finanziario rilevate dal collegio
dei revisori, dalla Corte dei conti, dall’ amministrazione vigilante o
descritte da specifiche disposizioni normative;
4)
Piani
di ristrutturazione decisi dalle Amministrazioni Pubbliche seguendo la
procedura di ricognizione del fabbisogno derivante dal combinato disposto
dell'articolo 6 e dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001. Per quanto riguarda,
in particolare, gli Enti Locali le situazioni in esame possono derivare dalla
volontà dell'Ente di rientrare in un più virtuoso rapporto tra spesa di
personale e spesa corrente (4).
Per
la gestione delle situazioni sopra riportate, dovrà essere applicato il
combinato disposto dell'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001 e dell'articolo 2,
comma 11, del D.L n.95/2012.
In
assenza di specifiche previsioni di legge, lo strumento in esame non potrà però
essere utilizzato da altri organismi di diritto pubblico o dalle società
partecipate da Amministrazioni Pubbliche.
La revisione del
fabbisogno di personale
La
revisione del fabbisogno di personale, conseguente all'attuazione di misure di
razionalizzazione degli assetti organizzativi e dei procedimenti
amministrativi, è una misura straordinaria e ulteriore rispetto alla
ricognizione annuale ordinariamente prevista, i cui principi sono comunque
applicabili anche in presenza di processi speciali di ristrutturazione.
L'obbligo,
imposto agli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche, di adottare la programmazione
triennale del fabbisogno di personale, è previsto dall'articolo 39, comma 1,
della Legge n.449 del 27 dicembre 1997, ribadito
dall'articolo 6 del D.Lgs. n.165/2001.
La
programmazione triennale del fabbisogno e la ricognizione annuale sono
finalizzate a garantire la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse,
nell'ottica del miglior funzionamento dei servizi compatibile con le
disponibilità finanziarie e di bilancio, nonché nel rispetto dei vincoli
previsti dalla normativa vigente in materia di dotazioni organiche, spesa di
personale, regime delle assunzioni e mobilità obbligatoria e volontaria.
Il
documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e i suoi
aggiornamenti debbono essere elaborati su proposta dei competenti dirigenti,
che individueranno i profili professionali necessari allo svolgimento dei
compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti (5).
Per
gli atti organizzativi privi di ripercussioni sui rapporti di lavoro non è
richiesta motivazione, ma dovranno comunque essere ispirati ai principi della
razionalità, di efficienza, economicità, trasparenza e imparzialità,
indispensabili per una corretta pianificazione delle politiche di personale e
di reclutamento di risorse.
Gli
atti di organizzazione, frutto di scelte strategiche non derivanti direttamente
dalla legge, dovranno invece essere adeguatamente motivati nel caso in cui si
riflettano sui rapporti di lavoro.
Anche
per questa ragione, il citato articolo 6 del D.Lgs. n.165/2001 prevede che
"nei casi in cui processi di
riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio
di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione alle organizzazioni
sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un
esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i
processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza
dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione
procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. (…) Ai fini
della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni
delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area,
qualifica e profilo professionale".
Procedure da
seguire in caso di soprannumero o di eccedenza di personale
Nel
caso in cui si verifichino situazioni di sovrannumero o eccedenze di personale,
le Pubbliche Amministrazioni dovranno seguire le procedute definite dall'articolo
33 del D.Lgs. n.165/2001 e dall'articolo 2, comma 11, del D.L. n.95/2012.
La
normativa di riferimento (6), impone al dirigente
responsabile di informare preventivamente le Rappresentanze Unitarie del
personale e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale
del comparto o area.
Sempre
in relazione agli adempimenti di natura sindacale, al fine di assicurare
obiettività e trasparenza, nei casi in cui i processi di riorganizzazione degli
uffici comportino l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di
mobilità, le Pubbliche Amministrazioni
sono tenute a darne informazione alle Organizzazioni Sindacali rappresentative
del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per
l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per avviare i processi di
mobilità.
Decorsi
trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri
e modalità condivisi, la Pubblica Amministrazione potrà procedere alla
dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità (7).
Il
comma 5 dell'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001 dispone che l'amministrazione
dovrà applicare l'articolo 72, comma 11, del D.L n.112 del 25 giugno 2008 (8).
In
subordine, l’amministrazione dovrà verificare la ricollocazione totale o
parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza, anche mediante il ricorso a forme flessibili
di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà.
Previo
specifico accordo, è inoltre possibile effettuare la ricollocazione presso
altre amministrazioni all’interno della stessa Regione (9).
I
Contratti Collettivi Nazionali potranno comunque stabilire criteri generali e
procedure per consentire il passaggio diretto ad altre amministrazioni anche al
di fuori del territorio regionale.
Nel caso in cui l'amministrazione, in base
all'ordine di priorità (10), ritenga di ricorrere
alle misure del prepensionamento, dovrà
effettuare una ricognizione delle posizioni dei
lavoratori che potrebbero risultare in possesso dei requisiti anagrafici
e contributivi applicati prima dell'entrata in vigore del D.L. n.201/2011 o che
li possano conseguire in tempo utile per maturare la decorrenza del trattamento
medesimo entro il 31 dicembre 2016.
Rispetto
a tali posizioni, l'amministrazione, dovrà chiedere all'INPS la certificazione
del diritto a pensione e della relativa decorrenza.
In
proposito, l'Istituto Previdenziale dovrà rilasciare le dette certificazioni
entro trenta giorni dall'invio degli
elenchi del personale da parte delle Amministrazioni che abbiano deciso
di ricorrere alla misura del prepensionamento, assicurando altresì di
provvedere, nello stesso termine, a richiedere agli Enti la certificazione dei
periodi mancanti qualora la posizione assicurativa risultasse incompleta.
Solo
dopo aver acquisito siffatta certificazione, nei limiti del soprannumero, l'amministrazione
potrà procedere alla risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro dei
dipendenti in possesso dei requisiti di legge (11).
Senza
necessità di motivazione, trova applicazione anche l'articolo 72, comma 11, del
D.L. n.112/2008, che prevede la
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale dipendente a
decorrere dal raggiungimento dei requisiti contributivi (12).
La
tempistica di assorbimento delle eccedenze dovrà essere necessariamente fissata
preventivamente e motivatamente. Dalla tempistica definita potrebbe rivelarsi
sufficiente il ricorso al pensionamento ordinario che dovrà sempre essere preferito
rispetto allo strumento del prepensionamento.
Le
posizioni dichiarate eccedentarie non potranno essere ripristinate nella
dotazione organica di ciascuna amministrazione (13).
Inoltre,
le cessazioni disposte per prepensionamento, limitatamente al periodo di tempo
necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del D.L.
n.201/2011, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire
l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il
numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (14).
Trascorsi
novanta giorni dalla informativa inoltrata alle Organizzazioni Sindacali,
l'amministrazione che non assorbe le eccedenze con il pensionamento ordinario o
con il prepensionamento o con le altre modalità previste dall'articolo 33 del
D.Lgs. n.165/2001 potrà collocare in disponibilità il personale.
Dalla
data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni
inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore avrà diritto ad un'indennità
pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale,
con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per
la durata massima di ventiquattro mesi (15).
I
periodi di godimento dell'indennità saranno riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della
stessa e daranno luogo all’erogazione dell'assegno per il nucleo familiare.
Allo
scadere dei 24 mesi, il rapporto di lavoro sarà considerato definitivamente
cessato.
Vincoli da
rispettare in caso di ricorso al prepensionamento
Fino
al 31 dicembre 2016, l’applicazione dell'articolo 2, comma 11, del
decreto-legge n. 95 del 2012 è condizionata ai seguenti vincoli per la
salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica:
-
Le
amministrazioni che dichiarano eccedenza di personale non possono ripristinare
i posti soppressi nella dotazione organica. Dalla riduzione di quest'ultima
deve scaturire una diminuzione strutturale della spesa di personale;
-
I
prepensionamenti non possono essere conteggiati nell'immediato come risparmi
utili ai fini del calcolo del budget da destinare a eventuali assunzioni;
-
Non
sono consentite assunzioni, né di vincitori di concorso né di idonei, finché
non è riassorbito il personale eccedentario nelle aree/categorie nelle quali è
dichiarata l'eccedenza e non si sono create ulteriori vacanze in relazione al
pensionamento ordinario.
In
conclusione, le limitazioni ed i vincoli sopra illustrati, assicurano che le
misure di prepensionamento non si ripercuotano negativamente sugli equilibri
della finanza pubblica complessivamente intesa, ma anzi consentano dei risparmi.
Ciò richiede che le amministrazioni pubbliche utilizzino correttamente questo
strumento, realizzando riduzioni strutturali della spesa del personale, che
potranno essere garantite e certificate solo dalla coerenza delle scelte
operate dall'amministrazione anche nel medio periodo.
Sarà
cura del collegio dei revisori, della Corte dei conti o dell’amministrazione
vigilante, verificare che la misura adottata realizzi gli obiettivi predetti,
favorendo anche un riequilibrio del bilancio della stessa amministrazione.
A
tal scopo, le amministrazioni dovranno fornire ai suddetti organi di controllo
informazioni complete sulle misure adottate, che dovranno essere accompagnate
da una certificazione di conformità ai vincoli previsti dalla normativa vigente
e agli obiettivi di riduzione di spesa perseguiti, come illustrati nella
presente circolare.
La
predetta certificazione, sottoscritta dal vertice amministrativo o dal
dirigente responsabile in ragione dell'assetto organizzativo dell'ente, dovrà
accompagnare la documentazione inoltrata all'Inps per la liquidazione dei
prepensionamenti.
Le
sedi territoriali dell'Inps, anche sulla base della predetta certificazione di
conformità delle delibere di prepensionamento, procederanno quindi alla
liquidazione dei trattamenti pensionistici, inoltrandone contestuale
comunicazione alla Direzione centrale Previdenza/Pensioni.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
Convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214 del 22 dicembre 2011;
(2)
-
Ai sensi dell'articolo 33 del D.L n.165 del 30 marzo 2001;
(3)
–
Convertito, con modificazioni, dalla Legge n.135 del 7 agosto 2012,
(4)
-
Ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del D.L. n.112/2008, convertito dalla Legge
n.133/2008, le Regioni e gli Enti locali dovrebbero avere un'incidenza delle
spese di personale pari o inferiore al 50 per cento delle spese correnti;
(5)
–
Ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 6 del D.Lgs. n.165/2001;
(6)
–
Comma 4 dell'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001;
(7)
-
Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n.165/2001, così come modificato
dall'articolo 2, comma 18, lettere a) e b), del D.L. n.95/2012;
(8)
-
Convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133 del 6 agosto 2008;
(9)
-
Tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del D.L. n.138
del 13 agosto 2011, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n.148 del 14
settembre 2011, nonché del comma 6;
(10)
-
Definito dall'articolo 2, comma 11, del D.L. n.95/2012,
(11)
-
Indicati nell’articolo 2, comma 6, del D.L. n.101/2013;
(12)
-
Di cui all'articolo 24, comma 20, del D.L. n.201/2011;
(13)
–
Come disposto dall’art.2, comma 3, del D.L. n.101/2013;
(14)
–
Ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.L. n.95 del 6 luglio 2012;
(15)
–
Come previsto dall'articolo 33, comma 8, del D.Lgs. n.165/2001;
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