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domenica 25 maggio 2014

Competenza territoriale nel processo del lavoro

Nell’ambito del processo del lavoro, nell’Ordinanza n.11320 del 22 maggio 2014 la Corte di Cassazione ha chiarito quale sia il foro competente per l’impugnazione del licenziamento irrogato verbalmente ad un lavoratore in un cantiere stradale lontano dalla sede aziendale.

Nel caso di specie, il Tribunale adito, dopo aver rilevato che il contratto di lavoro fosse stato stipulato a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, e che la sede aziendale non fosse ricompresa nel circondario di riferimento, aveva escluso che la controversia rientrasse nella propria competenza, in quanto nel comune di Sangineto, dove si trovava il cantiere delle strade interessate dai lavori, non era ravvisabile una dipendenza della società, mancando un nucleo, pur modesto, di beni organizzati.

Investita della questione, la Suprema Corte ha evidenziato che, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente sulle controversie di lavoro, per dipendenza dell’azienda deve intendersi una struttura organizzativa di ordine economico-funzionale, dislocata in luogo diverso dalla sede dell’azienda e caratterizzata dall’esplicazione di un potere decisionale e di controllo conforme alle esigenze specifiche dell’attività ad essa facente capo.

La Cassazione ha quindi precisato che,   nell’individuazione di tale dipendenza, è possibile  fare riferimento anche ad una elementare terminazione dell'impresa, costituita da un minimo di beni aziendali, necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa, e che può essere ravvisata anche in un cantiere stradale nel caso in cui  ad esso risultino addetti i lavoratori preposti all'espletamento dell'attività appaltata.

In virtù dei principi sopra richiamati la Corte di legittimità ha accolto il ricorso del lavoratore, dichiarando la competenza del Tribunale originariamente adito.

Valerio Pollastrini

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