Nel
caso di specie, il Tribunale adito, dopo aver rilevato che il contratto di lavoro
fosse stato stipulato a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, e che la
sede aziendale non fosse ricompresa nel circondario di riferimento, aveva
escluso che la controversia rientrasse nella propria competenza, in quanto nel
comune di Sangineto, dove si trovava il cantiere delle strade interessate dai
lavori, non era ravvisabile una dipendenza della società, mancando un nucleo,
pur modesto, di beni organizzati.
Investita
della questione, la Suprema Corte ha evidenziato che, ai fini della
determinazione del giudice territorialmente competente sulle controversie di
lavoro, per dipendenza dell’azienda deve intendersi una struttura organizzativa
di ordine economico-funzionale, dislocata in luogo diverso dalla sede
dell’azienda e caratterizzata dall’esplicazione di un potere decisionale e di
controllo conforme alle esigenze specifiche dell’attività ad essa facente capo.
La
Cassazione ha quindi precisato che, nell’individuazione di tale dipendenza, è
possibile fare riferimento anche ad una
elementare terminazione dell'impresa, costituita da un minimo di beni aziendali,
necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa, e che può essere
ravvisata anche in un cantiere stradale nel caso in cui ad esso risultino addetti i lavoratori
preposti all'espletamento dell'attività appaltata.
In
virtù dei principi sopra richiamati la Corte di legittimità ha accolto il
ricorso del lavoratore, dichiarando la competenza del Tribunale originariamente
adito.
Valerio
Pollastrini
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