Il
provvedimento tornerà alla Camera per l'approvazione definitiva, che, pena la
decadenza, dovrà avvenire entro il prossimo 19 maggio.
Si
riepilogano le modifiche al Decreto dopo
l’approvazione del Senato, in seguito al maxi-emendamento inserito in Commissione
Lavoro dal Governo.
Riscritto
innanzitutto il preambolo, con la chiara attribuzione alla disposizione della
funzione di raccordo con il Disegno di Legge delega, dal momento che i provvedimenti
contenuti includono, come obiettivo, il contratto a tempo indeterminato a
protezione crescente, che dovrà essere esaminato nella delega.
Contratti a
termine
Modificata
la sanzione per le aziende che dovessero sforare il tetto massimo del 20% dei
contratti a tempo determinato sul totale dei contratti a tempo indeterminato
stipulati dall’azienda nell’anno in corso. Il nuovo testo prevede ora l’irrogazione
di una multa al posto dell’originaria trasformazione dei contratti eccedenti in
contratti a tempo indeterminato.
Se
il numero dei dipendenti assunti in violazione del limite percentuale non sia
superiore ad uno, la sanzione amministrativa sarà pari al 20% della
retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di
durata del rapporto di lavoro.
Se
il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia
invece superiore a uno, la sanzione sarà
equivalente, per ogni dipendente, al 50% della retribuzione, per ciascun mese o
frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro.
Sono
stati esclusi dall’obbligo di rispettare il richiamato tetto del 20% gli
istituti pubblici e privati che operano nella ricerca, proprio in ragione della
specificità dell’attività svolta. Stessa deroga per le tutte le aziende con
meno di 5 dipendenti.
Apprendistato
Saranno
solamente le aziende con oltre 50 dipendenti a dover stabilizzare almeno il 20%
degli apprendisti e dunque non più i datori di lavoro con oltre 30 dipendenti, come invece previsto nel testo
approvato alla Camera.
E’
stata inoltre inserita la possibilità di utilizzare l’apprendistato con la
modalità del tempo determinato per le attività stagionali. Per entrare a
regime, questa disposizione dovrà però essere recepita dalle Regioni.
Regime
transitorio
Rispetto
alla prima formulazione del Decreto, in Senato è stato predisposto un regime
transitorio.
Per
quanto riguarda i contratti a termine, fino al 31 dicembre 2014, oltre alla norma
di legge sul limite del 20%, avranno valore
anche le regole già inserite nei contratti vigenti.
Le
imprese dovranno cioè adeguarsi al tetto del 20%, a meno che il Contratto Collettivo
applicabile sia più favorevole. Conseguentemente, il datore di lavoro, che
all’entrata in vigore del Decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine
superiori al tetto del 20%, avrà la possibilità
di rientrare nella soglia prevista entro la data del 31 dicembre, a meno che il Contratto Collettivo
applicabile nell’azienda disponga un limite-percentuale o un termine più
favorevole.
Da
ultimo, è stato disposto che il diritto
di precedenza per le donne in gravidanza sia previsto nel contratto di lavoro
individuale.
Valerio
Pollastrini
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