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lunedì 21 aprile 2014

Se il datore è insolvente il Tfr è garantito dall’Inps anche senza fallimento

Nella sentenza n.7585 del 1° aprile 2011 la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato dal dipendente deve essere erogato dal Fondo di Garanzia dell’Inps, anche se non sussiste tecnicamente il fallimento del datore di lavoro ma questi si dimostri insolvente.

Per la  Suprema Corte, in caso di insolvenza  nel pagamento del trattamento di fine rapporto,  l’INPS deve sostituirsi al datore di lavoro anche nel caso in cui non sia possibile pronunciare concretamente il fallimento dell’azienda.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il comma 5 dell’articolo 2 della legge 297/82  sancisce che,  qualora il datore di lavoro  non adempia all’erogazione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore  può chiedere all’apposito Fondo istituito presso l’Inps il pagamento della prestazione, sempre che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

Il caso in commento è giunto all’attenzione delle Cassazione, dopo il discorde parere enunciato nei primi due gradi di giudizio. Dopo che il Tribunale, in assenza  della dichiarazione di fallimento da parte del datore di lavoro inadempiente, aveva escluso l’intervento del Fondo in favore  di una lavoratrice, la Corte di Appello aveva invece accolto la domanda della ricorrente.

Confermando quanto disposto dalla Corte territoriale, la Cassazione ha esteso la tutela in oggetto anche nei   casi di insolvenza accertati con modalità ed in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali.

Valerio Pollastrini

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