Per
la definitiva conversione in legge, si dovrà attendere, probabilmente, il
prossimo 20 maggio, data nella quale è
prevista la discussione in Senato.
Le
principali modifiche apportate al testo originario della norma riguardano i contratti
a termine. Il nuovo testo ha introdotto la conversione in contratto a tempo
indeterminato per le assunzioni a termine effettuate in eccedenza rispetto al
limite del 20% dei precari, sul totale
dei dipendenti con il posto fisso.
I
datori di lavoro inadempienti potranno comunque evitare le conseguenze dello sforamento del suddetto limite,
rientrando nei parametri entro il 31
dicembre 2014.
Sempre
a proposito dei rapporti a termine, la possibilità di prorogare il contratto “acausale”
è stata ridotta da 8 a 5 volte, purché nel limite complessivo di 36 mesi.
Nell’ambito
dell’apprendistato, si segnala una modifica con la quale è stata eliminata la
misura che, dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge, era stata accolta con
maggior favore.
L’istituto,
finalizzato ad agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani con meno
di 29 anni, negli ultimi anni aveva registrato una notevole battuta di arresto,
causata, principalmente, della farraginosità
delle procedure richieste per l’espletamento della formazione esterna dei
lavoratori.
Tale
condizione, eliminata nel testo originale del Decreto, è stata ripristinata
attraverso la nuova formulazione.
Le
aziende, pertanto, continueranno ad essere costrette a sottoporre gli
apprendisti alla formazione pubblica obbligatoria, seppure sia stato precisato
che i datori di lavoro saranno esonerati dall’onere, qualora le Regioni, tenute
ad erogare il modulo formativo, non informino
delle modalità di trasmissione delle competenze entro 45 giorni dalla comunicazione dell’
instaurazione del rapporto,
Si
segnala, infine, la reintroduzione del vincolo della forma scritta per il “piano formativo on the job”, anche se la
norma specifica che la redazione possa avvenire
in maniera sintetica e semplificata.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
c.d. “Decreto Lavoro”;
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