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lunedì 21 aprile 2014

Esclusa la responsabilità del datore di lavoro per il danno procurato al dipendente dal sovraccarico di lavoro

Nella sentenza n.8804 del 15 aprile 2014 la Corte di Cassazione ha ribadito  che la sola insorgenza della malattia del dipendente durante il rapporto di lavoro non è sufficiente ad attestare la responsabilità del datore per la violazione degli obblighi imposti dall'art. 2087 cod. civ., richiedendosi, a tal fine, che l'evento sia ricollegabile ad un comportamento colposo dell'imprenditore che, per negligenza, abbia determinato le condizioni dalle quali sia scaturita l'infermità.

Il caso giunto all’esame della Suprema Corte è quello di un dipendente della Regione che aveva ritenuto l’infarto subito una conseguenza del sovraccarico di lavoro, delle vessazioni di un superiore gerarchico configuranti "mobbing" e della sottoposizione a procedimenti penali collegati all'attività lavorativa, in seguito archiviati, e, pertanto riconducibile,   ex art. 2087 c.c., alla responsabilità dell’Ente.

Dopo il rientro sul posto di lavoro dopo un'assenza per malattia, non avendo l’Ente provveduto sottoporlo ad accertamenti medici  di controllo, il lavoratore si era sottoposto a due diverse visite presso la USL, che ne avevano accertato un'invalidità del 50% .

Accertata la sua diminuzione della capacità lavorativa, il ricorrente aveva rifiutato  il collocamento in mansioni inferiori propostogli dal datore di lavoro, il quale, successivamente, lo aveva dispensato dal servizio e  collocato illegittimamente a riposo anzitempo per inabilità fisica.

Per tali motivi il dipendente si era rivolto al giudice del lavoro, chiedendo la condanna della Regione al risarcimento dei danni biologico, da lucro cessante, da mobbing, morale, nonché quello alla vita di relazione.

All'esito della prova testimoniale, anche in virtù del parere espresso dalla disposta Ctu medico-legale, il Tribunale aveva però rigettato il ricorso. Successivamente, la sentenza di primo grado  era stata confermata dalla Corte di Appello.

Investita della questione, la Cassazione ha affermato che la Corte di merito  avesse correttamente argomentato che, per la valutazione di responsabilità datoriale nella determinazione dei danni, non sia richiesta un’indagine sull'assolvimento degli adempimenti imposti dal D.Lgs 626 a titolo generale e preventivo. L’analisi deve invece riguardare il rispetto degli obblighi di tutela e prevenzione posti a carico del datore di lavoro nei confronti del singolo dipendente.

Nel caso in esame, dall’istruttoria non erano emerse  delle modifiche al processo produttivo che avrebbero imposto una revisione del documento di valutazione dei rischi.

La patologia che aveva determinato l'assenza del dipendente era risultata, infatti, di natura multifattoriale e dunque non automaticamente ricollegabile a specifiche caratteristiche di pericolosità intrinseche nell'attività svolta.

In assenza di evidenze epidemiologiche, di segnalazioni o indicazioni da parte dei lavoratori interessati,  la Cassazione ha escluso che, in forza di legge, possa essere imposto al datore di lavoro una specifica analisi del documento di valutazione sui rischi delle possibili cause del correlato stress da lavoro.

Inoltre la Corte d'Appello aveva correttamente escluso la supposta responsabilità dell’Ente dopo averne accertato una condotta conforme al dovere di protezione del dipendente, perfezionata attraverso l’assegnazione del ricorrente  a nuovi compiti, rimodulati dopo la visita della Commissione medica ed in considerazione di quanto da essa accertato, con la revoca degli incarichi di responsabilità.

Nel rispetto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha poi ribadito che la responsabilità del datore di lavoro per la violazione degli obblighi sanciti dall'art. 2087 cod. civ. non ricorre per la sola insorgenza della malattia del lavoratore durante il rapporto di lavoro, richiedendosi, altresì, che l'evento sia ricollegabile ad un comportamento colposo dell'imprenditore che, per negligenza, abbia determinato uno stato di cose produttivo dell'infermità.

Valerio Pollastrini

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