Nella
nota prot.7175/2014, il Ministero del lavoro ha precisato che l’accertamento
della fedina penale non è richiesto alle colf e alle badanti. Parimenti escluso
l’obbligo di richiedere il certificato al casellario giudiziale per i dirigenti,
i preposti e per tutti i lavoratori che in genere sovrintendono al lavoro di
altri.
Contrariamente
alle prime interpretazioni, la nota ha chiarito che l’attestazione imposta
dalla norma, deve essere invece richiesta anche per i rapporti di lavoro autonomo
come i contratti di collaborazione, quelli a progetto, le associazioni in
partecipazione, nonché le agenzie fornitrici di lavoro temporaneo.
Il
Ministero ha infine confermato che il
nuovo adempimento riguarda i rapporti di
lavoro costituiti successivamente al 6 aprile e non anche quelli già in essere
a tale data.
Valerio
Pollastrini
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