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lunedì 10 febbraio 2014

Venditori porta a porta autonomi

Fornendo i chiarimenti richiesti dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con Interpello n.3 del 30 gennaio 2013 il Ministero del lavoro ha chiarito che l’attività di raccolta degli ordini, presso il domicilio del consumatore, da parte di un titolare di partita Iva, ove sia svolta senza subordinazione, con il possesso del tesserino di riconoscimento e nel rispetto degli altri requisiti di cui alla Legge n. 173/2005, non è soggetta alla presunzione prevista dall’articolo 69-bis del D. Lgs. n. 276/2003.

L’istante aveva chiesto se le prestazioni rese da questa tipologia di lavoratori potessero o meno essere ricomprese nella più ampia categoria delle “altre prestazioni rese in regime di lavoro autonomo” assoggettabili alle previsioni contenute nell’art. 69 bis  del D.Lgs. n. 276/2003.

La disciplina dettata dalla Legge n.173/2005 considera la “vendita diretta a domicilio” come:

 a) la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;

b) incaricato alla vendita diretta a domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;

c) impresa o imprese, l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).

La lettera della norma evidenzia che si tratta di prestazioni che possono essere svolte anche  senza vincolo di subordinazione ed in tal caso l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio si considera “di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5000 euro”.

Ciò premesso,  il Ministero ha richiamato quanto in parte chiarito nella circolare n.7/2013 che, per la configurazione del rapporto privo di subordinazione, aveva introdotto numerose condizioni, quali l’ obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all’art. 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 114/1998, ed il possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del medesimo Decreto.

Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata L. n. 173/2005 “l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l’attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese”; in tal caso, peraltro, l’incarico deve essere provato per iscritto con indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6 dell’art. 4 della L. n. 173/2005.

In presenza dei citati requisiti, il Ministero ha ritenuto che l’attività in questione, per i soggetti in possesso di posizione fiscale ai fini IVA, non sia interessata dal regime presuntivo dell’art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003.

Viceversa, qualora l’attività venga svolta in assenza di una o più condizioni previste dalla stessa L. n. 173/2005 e quindi non si configuri una vera e propria “vendita diretta a domicilio”, potrà trovare applicazione l’art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003 (1) fermo restando che, in presenza degli usuali indici di subordinazione, il rapporto potrà essere “direttamente” ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (2).

 
Valerio Pollastrini

 
(1)   - v. circ. n. 32/2012;
(2)    - v. circ. n. 7/2013;

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