L’istante
aveva chiesto se le prestazioni rese da questa tipologia di lavoratori
potessero o meno essere ricomprese nella più ampia categoria delle “altre
prestazioni rese in regime di lavoro autonomo” assoggettabili alle
previsioni contenute nell’art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003.
La
disciplina dettata dalla Legge n.173/2005 considera la “vendita diretta a
domicilio” come:
a) la
forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi,
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso
il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si
trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di
studio, di intrattenimento o di svago;
b)
incaricato alla vendita diretta a
domicilio, colui che, con o senza
vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso
privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a
domicilio;
c) impresa o imprese, l'impresa o le
imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).
La lettera della norma evidenzia
che si tratta di prestazioni che possono essere svolte anche senza vincolo di subordinazione ed in tal caso
l’attività di incaricato
alla vendita diretta a domicilio si considera “di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo,
derivante da tale attività, non superiore a 5000 euro”.
Ciò premesso, il
Ministero ha richiamato quanto in parte chiarito nella circolare n.7/2013 che,
per la configurazione del rapporto privo di subordinazione, aveva introdotto
numerose condizioni, quali l’ obbligo del possesso del tesserino di
riconoscimento di cui all’art. 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 114/1998, ed il
possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del medesimo Decreto.
Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata L. n.
173/2005 “l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza
vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di
stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l’attività in
maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese”;
in tal caso, peraltro, l’incarico deve essere provato per iscritto con
indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6 dell’art. 4
della L. n. 173/2005.
In presenza dei citati requisiti, il Ministero ha ritenuto
che l’attività in questione, per i soggetti in possesso di posizione fiscale ai
fini IVA, non sia interessata dal regime presuntivo dell’art. 69 bis del D.Lgs.
n. 276/2003.
Viceversa,
qualora l’attività venga svolta in assenza di una o più condizioni previste
dalla stessa L. n. 173/2005 e quindi non si configuri una vera e propria “vendita
diretta a domicilio”, potrà trovare applicazione l’art. 69 bis del D.Lgs.
n. 276/2003 (1) fermo restando
che, in presenza degli usuali indici di subordinazione, il rapporto potrà
essere “direttamente” ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato (2).
Valerio
Pollastrini
(1)
-
v. circ. n. 32/2012;
(2)
- v. circ. n. 7/2013;
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