Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


lunedì 10 febbraio 2014

Escluso un automatico diritto al risarcimento del danno per i mancati riposi

La Corte di Cassazione, nella sentenza n.26938 del 26 novembre 2013, ha stabilito che, per i dipendenti che volontariamente abbiano svolto una prestazione lavorativa consecutivamente per oltre sei giorni, non sussiste un diritto incondizionato al risarcimento del danno per riposo non goduto.

Nel caso in cui non venga debitamente provata  una lesione psico-fisica subita dai lavoratori, la volontarietà e la non obbligatorietà della prestazione resa escludono, infatti, qualsiasi tipo di risarcimento, patrimoniale ed esistenziale, oltre che biologico.

Il caso di specie è quello che ha riguardato alcuni autisti dell’Azienda Mobilità e Trasposti spa di Genova che, nell’arco di diversi anni, avevano svolto la propria attività lavorativa anche nei giorni dedicati al riposo settimanale, prestando così servizio per un periodo superiore ai sei giorni consecutivi.

Per via dei mancati riposi, i lavoratori si erano rivolti al Giudice del lavoro per il riconoscimento in loro favore del diritto al risarcimento del danno di tipo patrimoniale, esistenziale e biologico.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano però rigettato le domande dei lavoratori in base al presupposto che il lavoro straordinario era stato svolto nei giorni di riposo con la preventiva disponibilità ed il consenso dei dipendenti, i quali avevano percepito   il maggiore compenso previsto in  caso di lavoro al di fuori della normale giornata lavorativa.

La pronuncia della Cassazione
La Suprema Corte, nella sentenza in commento, ha confermato, in sostanza, quanto disposto nei precedenti giudizi di merito.

La Cassazione ha chiarito che il diritto al risarcimento del danno sussiste nel caso di una perdita definitiva del riposo, vale a dire, nel caso in cui esso non venga  fruito neppure in un arco temporale maggiore di sette giorni.

La fattispecie della prestazione domenicale compensativa non può essere equiparata, a detta della Corte, a quella del riposo compensativo goduto oltre l’arco dei sette giorni. Un conto è, infatti, la definitiva perdita del riposo agli effetti sia dell’obbligazione retributiva che del risarcimento del danno per lesione di un diritto della persona, un altro è, invece,  il semplice ritardo della pausa di riposo, ipotesi, quest’ultima,  in cui  il compenso è dovuto a norma del comma 2 dell’art. 2126 c.c., che espressamente gli attribuisce natura retributiva.

Valerio Pollastrini

Nessun commento:

Posta un commento