Nel
caso in cui non venga debitamente provata una lesione psico-fisica subita dai lavoratori,
la volontarietà e la non obbligatorietà della prestazione resa escludono,
infatti, qualsiasi tipo di risarcimento, patrimoniale ed esistenziale, oltre
che biologico.
Il
caso di specie è quello che ha riguardato alcuni autisti dell’Azienda Mobilità
e Trasposti spa di Genova che, nell’arco di diversi anni, avevano svolto la
propria attività lavorativa anche nei giorni dedicati al riposo settimanale,
prestando così servizio per un periodo superiore ai sei giorni consecutivi.
Per
via dei mancati riposi, i lavoratori si erano rivolti al Giudice del lavoro per
il riconoscimento in loro favore del diritto al risarcimento del danno di tipo
patrimoniale, esistenziale e biologico.
Sia
il Tribunale che la Corte d’Appello avevano però rigettato le domande dei
lavoratori in base al presupposto che il lavoro straordinario era stato svolto
nei giorni di riposo con la preventiva disponibilità ed il consenso dei
dipendenti, i quali avevano percepito il maggiore compenso previsto in caso di lavoro al di fuori della normale
giornata lavorativa.
La pronuncia
della Cassazione
La
Suprema Corte, nella sentenza in commento, ha confermato, in sostanza, quanto
disposto nei precedenti giudizi di merito.
La
Cassazione ha chiarito che il diritto al risarcimento del danno sussiste nel
caso di una perdita definitiva del riposo, vale a dire, nel caso in cui esso
non venga fruito neppure in un arco temporale
maggiore di sette giorni.
La
fattispecie della prestazione domenicale compensativa non può essere equiparata,
a detta della Corte, a quella del riposo compensativo goduto oltre l’arco dei
sette giorni. Un conto è, infatti, la definitiva perdita del riposo agli
effetti sia dell’obbligazione retributiva che del risarcimento del danno per
lesione di un diritto della persona, un altro è, invece, il semplice ritardo della pausa di riposo,
ipotesi, quest’ultima, in cui il compenso è dovuto a norma del comma 2 dell’art.
2126 c.c., che espressamente gli attribuisce natura retributiva.
Valerio
Pollastrini
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