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giovedì 30 gennaio 2014

Infortunio sul lavoro – Responsabilità del datore di lavoro e comportamento imprudente del lavoratore

A proposito di infortuni sul lavoro,  la Corte di Cassazione ha tracciato i limiti tra la responsabilità datoriale sancita dall’art.2087 c.c. e la circostanza in cui il danno sia stato provocato da una  condotta imprudente del dipendente.

Ai sensi dell’art.2087 del Codice Civile, l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Si tratta di una norma fondamentale dell’ordinamento giuslavoristico italiano che impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori. Essa sancisce, in sostanza, a carico dell’imprenditore, la c.d. culpa in eligendo nella scelta di lavoratori competenti e capaci, oltre che una culpa in vigilando nel caso di mancata vigilanza sul rispetto, delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori.

Nella sentenza n. 1312 del 22 ottobre 2013-22 gennaio 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che l’obbligo di prevenzione previsto dall’art.2087 del Codice Civile, non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva ma impone, altresì, al datore di lavoro l’obbligo di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre che in concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoratore in base all'esperienza e alla tecnica.

La Suprema Corte ha però specificato che, da tale norma, non può  desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato.

Per accertare la responsabilità datoriale è dunque necessario acclarare la riconducibilità dell’evento ad una colpa dell’imprenditore. Colpa che deve ritenersi esclusa nel caso in cui il danno sia stato provocato dallo stesso dipendente a causa della sua condotta imprudente.

Valerio Pollastrini

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