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giovedì 30 gennaio 2014

Illegittime assunzioni a termine nel pubblico impiego – Diritto del lavoratore al risarcimento del danno

La Corte di Cassazione, nella sentenza n.26951 del 2 dicembre 2013, ha chiarito che la stipulazione di contratti a termine illegittimi nel pubblico impiego, pur non potendo comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determina il diritto del lavoratore interessato  al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro svolta in violazione della legge.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Perugia, in riforma della pronuncia  di primo grado, aveva dichiarato l’illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati da una lavoratrice con l’Azienda Sanitaria Regione Umbria USL n. 4, condannando quest’ultima, a titolo risarcitorio, al pagamento in favore della predetta dipendente di dieci mensilità di retribuzione, oltre accessori di legge.

Per la Corte di merito l’Azienda anzidetta, stipulando in successione quattro contratti a termine, a decorrere dal 1° settembre 1999 e sino al 3 novembre 2000, aveva violato la legge 230/62, art. 2, comma 2, applicabile ratione temporis.

A tale violazione, tuttavia, non poteva  conseguire la conversione in rapporto a tempo indeterminato, in quanto espressamente vietata nel pubblico impiego dall’art. 36 d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'art. 22 d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (ora art. 36 D.lgs. n. 165/01), la cui disciplina non era stata abrogata dal D.lgs. 368/01, art. 11.

La dipendente aveva viceversa diritto al risarcimento del danno, che poteva ragionevolmente identificarsi nel tempo verosimilmente necessario per trovare un nuovo lavoro, stimato dieci mensilità.

Per la cassazione di questa sentenza aveva proposto ricorso l’Azienda USL, denunciando che  la Corte territoriale avesse contraddittoriamente affermato, da un lato, che all’epoca dei fatti non fosse scaduto il termine fissato allo Stato italiano per dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 70 del 28 giugno 1999, che prescrive la conversione in rapporto a tempo indeterminato nell’ipotesi di contratti a termine stipulati in violazione di legge; dall’altro che la normativa interna avrebbe già dato attuazione alla normativa comunitaria in questione.

La Cassazione ha però disconosciuto il rilievo datoriale, in quanto ha ritenuto che
la Corte di merito, nel rilevare che all’epoca dei fatti non fosse applicabile la direttiva comunitaria richiamata dall’allora appellante lavoratrice per non essere ancora scaduto il termine concesso allo Stato italiano per adeguarsi alla stessa, aveva aggiunto che, in ogni caso, la direttiva fosse stata superata dalla sentenza 7 settembre 2006 emessa dalla Corte di Giustizia Europea, la quale aveva affermato che non può ritenersi in contrasto con la direttiva stessa una normativa nazionale che escluda la conversione in contratto a tempo indeterminato nel settore del pubblico impiego, purché tale normativa contenga un’altra misura effettiva destinata ad evitare e, del caso, a sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante in detto settore.

L’azienda aveva inoltre denunziato violazione e falsa applicazione del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, art. 22, che ha sostituito l’art. 36 D.lgs. n. 29 del 1993.

Rilevava in proposito che il predetto art. 22, comma 8, nel disporre che in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità e sanzione, e che il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizione imperative, riconosce al lavoratore solo il risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro. La stessa aggiunge però che tra i danni non è assolutamente compreso quanto spettante non già per l’aver lavorato, ma piuttosto, e come si pretende ex    adverso, per il non aver lavorato per il tempo successivo alla scadenza del rapporto di lavoro a termine.  

Peraltro il contratto a termine nullo, sempre nella tesi datoriale, produrrebbe unicamente gli effetti di cui all’art. 2126 cod. civ., il quale, nel disporre che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità non derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa, prevede che se il lavoro è prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla sola retribuzione.

Anche tale motivo di doglianza è stato ritenuto privo di fondamento dalla Suprema Corte che ha ricordato come la funzione dell’art. 2126 cod. civ. è quella di assicurare la retribuzione al lavoratore anche in caso di conclusione di un contratto invalido. Gli effetti peraltro, sono limitati alla prestazione già eseguita e non anche al periodo successivo alla dichiarazione di nullità o alla pronuncia di annullamento.

Nelle ipotesi  di assunzioni a termine nel pubblico impiego privatizzato, invece, l’art. 36, comma 8, d. lgs. n. 80 del 1998, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, successivamente riprodotto negli stessi termini dall’art. 36, comma 5, d. lgs. n. 165 del 2001, nel disporre che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, riconosce al lavoratore interessato il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

In forza di tale disposizione la Corte territoriale aveva correttamente attribuito alla lavoratrice il risarcimento del danno nella misura di dieci mensilità di retribuzione, ritenendo che tale misura fosse adeguata a compensare la ricorrente dell’ingiustizia patita e non mancando peraltro di richiamare la sentenza della Corte di Giustizia Europa del 7 settembre 2006, secondo cui la direttiva n. 70 del 1999 non osta ad una normativa nazionale che escluda la conversione in contratto a tempo indeterminato nel settore del pubblico impiego, purché tale normativa contenga un’altra misura effettiva destinata ad evitare e, se del caso, a sanzionare un utilizzo abusivo ad una successione di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante in tale settore.

In sostanza la Corte di merito aveva correttamente applicato il principio secondo cui il lavoratore che sia stato assunto illegittimamente, ha diritto ad essere risarcito per effetto della violazione delle norme imperative in materia.

Si tratta, tra l’altro di un principio affermato recentemente anche dalla Corte di legittimità (1) che, nell'escludere in caso di violazione di dette norme la conversione in contratto a tempo indeterminato in base alla disciplina di cui all’art. 36 d. lgs. n. 165 del 2001 (analoga a quella di cui all’art. 36, comma 8, d. lgs. n. 80/98), ha affermato che tale disposizione introduce un proprio e specifico regime sanzionatorio con una accentuata responsabilizzazione del dirigente pubblico e il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore e, pertanto è speciale ed alternativa rispetto alla disciplina di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, ma pur sempre adeguata alla direttiva 1999/70/CE, in quanto idonea a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione.

Per i motivi sopra esposti, la Corte di Cassazione ha dunque rigettato il ricorso proposto dall’Azienda Sanitaria Regione Umbria USL n. 4, condannandola al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 100,00 € per esborsi e 5.000,00 € per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Valerio Pollastrini

(1)   - cfr. Cass. 13 gennaio 2012 n. 392; Cass. 15 giugno 2010 n. 14350;

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