Con la sentenza n.920 del 17 gennaio 2014 la Corte di
Cassazione ha disposto l’aumento dell'assegno
di mantenimento in favore del figlio adolescente per un padre divorziato che, nel frattempo, aveva
fatto carriera sul lavoro con corrispondente aumento delle proprie capacità
economiche.
In questo modo la Corte di
legittimità ha ritenuto di assicurare al figlio lo stesso tenore di vita che
avrebbe goduto se la disgregazione del nucleo familiare non si fosse verificata.
Come noto, nei casi di separazione e divorzio, il soggetto economicamente
più forte e' obbligato, per legge, ad
erogare, in favore del coniuge privo di
redditi e dei figli, anche se
maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, un assegno di mantenimento.
Qualora, successivamente al divorzio, il coniuge
obbligato benefici di un positivo cambiamento
della propria situazione economica, l’importo dell’assegno a suo carico dovrà
essere dunque aumentato. La legge, infatti, dispone che il mantenimento in
favore dei figli debba essere proporzionato alle rispettive sostanze, secondo
la capacità di lavoro professionale o
casalingo.
In base ad un orientamento consolidato in
giurisprudenza, nel caso in cui il coniuge obbligato venga a beneficiare di un
tenore di vita più agiato rispetto a quello posseduto al momento della determinazione originaria
dell'assegno di mantenimento, l’importo dell’assegno medesimo può
essere aumentato.
La sentenza in commento, disponendo l’incremento dell’assegno in virtù di un netto miglioramento delle condizioni lavorative dell’obbligato, si segnala
pienamente in linea con il suddetto orientamento.
In conclusione è necessario sottolineare come la
Suprema Corte abbia disposto l’adeguamento economico per il mantenimento, non
soltanto per aver accertato la sopragiunta posizione di prestigio acquisita sul lavoro dal
padre rispetto all’epoca del divorzio,
ma anche per rispondere adeguatamente alle accresciute esigenze del figlio minore.
Valerio Pollastrini
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