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venerdì 8 novembre 2013

Visita medica preventiva in caso di riassunzione del lavoratore - Condizioni


Il D.Lgs. n.81/2008 disciplina nel nostro ordinamento le prescrizioni previste per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A proposito della sorveglianza sanitaria, il secondo comma dell’articolo 41 impone alle aziende l’obbligo di sottoporre i dipendenti ad una visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni alle mansioni cui i lavoratori saranno destinati, al fine di valutarne l’ idoneità specifica.

Proprio tale adempimento  costituisce l’oggetto della risposta fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'Interpello n. 8 del 24 ottobre 2013, presentato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
In particolare, l’istante aveva chiesto se il datore di lavoro, in caso di nuova assunzione di un ex-dipendente, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio del precedente rapporto, per il quale sia trascorso un termine breve, e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente per la visita  di controllo, possa omettere la visita preventiva.

Il Dicastero ha ricordato preliminarmente che la funzione delle visita medica preventiva è quella di verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Inoltre, la norma di riferimento dispone, generalmente ogni anno, delle visite  periodiche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori ed il perdurare della loro idoneità.
Nel caso di assunzioni successive – questo in sostanza il parere del Ministero -  qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della precedente visita preventiva o di quella periodica e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta già conosciuta dal medico competente.    

Valerio Pollastrini

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