Il D.Lgs. n.81/2008
disciplina nel nostro ordinamento le prescrizioni previste per la tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A proposito della sorveglianza
sanitaria, il secondo comma dell’articolo 41 impone alle aziende l’obbligo di
sottoporre i dipendenti ad una visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza
di controindicazioni alle mansioni cui i lavoratori saranno destinati, al fine
di valutarne l’ idoneità specifica.
Proprio tale
adempimento costituisce l’oggetto della
risposta fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'Interpello n. 8 del 24 ottobre
2013, presentato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
In particolare, l’istante
aveva chiesto se il datore di lavoro, in caso di nuova assunzione di un
ex-dipendente, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio del
precedente rapporto, per il quale sia trascorso un termine breve, e comunque
entro la periodicità prevista dal medico competente per la visita di controllo, possa omettere la visita
preventiva.
Il Dicastero ha ricordato preliminarmente
che la funzione delle visita medica preventiva è quella di verificare l'assenza
di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di
valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Inoltre, la norma di
riferimento dispone, generalmente ogni anno, delle visite periodiche di controllo sullo stato di salute
dei lavoratori ed il perdurare della loro idoneità.
Nel caso di assunzioni successive – questo
in sostanza il parere del Ministero - qualora
il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio
nel corso del periodo di validità della precedente visita preventiva o di
quella periodica e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore
di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la
situazione sanitaria del lavoratore risulta già conosciuta dal medico
competente.
Valerio Pollastrini
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