La persistenza della crisi occupazionale ha indotto il
legislatore ad approntare alcune misure finalizzate a fronteggiare i frequenti
esuberi aziendali. Per tale motivo nei casi di eccedenza di personale, la legge
n.92 del 2012 ha introdotto una nuova prestazione che consente ai datori di lavoro che impiegano mediamente più
di 15 dipendenti, la possibilità di
stipulare specifici accordi con le organizzazioni sindacali, per incentivare l’esodo dei lavoratori più
prossimi alla pensione.
I datori di
lavoro interessati dovranno impegnarsi a corrispondere all’Inps la provvista
finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di
importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe loro al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per
l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per
il pensionamento.
L’Inps, con il messaggio n.17768 del
5 novembre 2013, oltre a fornire il nuovo modello di domanda preliminare ed il
modello di domanda di prestazione, ha illustrato le modalità di finanziamento
della prestazione di esodo e gli adempimenti da parte dei datori di lavoro.
1) FINANZIAMENTO
1.1) Versamento
anticipato della provvista mensile a copertura della prestazione di esodo
Il
giorno 10 di ciascun mese la procedura informatica individuerà le prestazioni
in essere, per le quali dovrà essere predisposto il flusso di pagamento
relativo al mese successivo.
Le
prestazioni verranno, in tal modo, ricondotte al codice di censimento
attribuito al datore di lavoro esodante al fine di quantificare la somma
complessiva lorda che lo stesso dovrà versare all’Inps per il finanziamento
delle prestazioni in favore dei propri dipendenti.
L’importo
verrà reso disponibile:
· in
ambiente IMSPN, procedura AGENDA1, funzione PAES, per la Sede INPS indicata dal
datore di lavoro per il versamento mensile della provvista anticipata;
· sul
sito internet www.inps.it “Servizi online”, nella sezione “Enti
pagatori: assegno straordinario di sostegno al reddito”, per i datori di
lavoro. Questo servizio consente la consultazione dei dati sintetici ed
analitici relativi al finanziamento mensile delle prestazioni in oggetto. Per
accedere alle informazioni è necessario richiedere preventivamente l’attribuzione
del codice PIN da parte della sede Inps presso la quale è previsto il
versamento mensile, attraverso le modalità fornite nella pagina iniziale
dell’applicazione (opzione “modalità di accesso”).
La Sede INPS
competente, a partire dal giorno 10 del mese, comunicherà all’azienda l’importo
della provvista.
L’accreditamento
della provvista dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese precedente a quello
cui si riferisce la corresponsione delle prestazioni, e dovrà riportare la causale "CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO
ASSEGNI – ART. 4, COMMI 1- 7ter, della legge n. 92/2012”.
La Sede
INPS, attraverso la funzione PAES, dovrà confermare l’avvenuto versamento della
somma richiesta entro il giorno 16 di ciascun mese.
1.2)
Pagamento della prestazione di esodo
Il Messaggio
in commento chiarisce che il pagamento della prestazione verrà corrisposto ai lavoratori
esodati per 13 mensilità, attraverso rate mensili anticipate, la cui
esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
1.3) Comunicazione
di liquidazione e scadenza della prestazione di esodo
In seguito
alla liquidazione della prestazione di esodo, ai soggetti interessati, unitamente
al relativo certificato, verrà inviata una comunicazione con le informazioni
relative al pagamento e alla data di scadenza della prestazione stessa.
L’Inps ha
ricordato che la trasformazione in pensione della prestazione in commento non è
automatica e, pertanto, entro il mese di scadenza della stessa, il lavoratore
dovrà presentare in tempo utile la domanda di pensione alla competente Sede
INPS.
2) PRESTAZIONE
DI ESODO E TRATTENUTE SULLA STESSA
L’Istituto
ha precisato che sull’importo della prestazione non possono essere effettuate
trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio per cessione del quinto dello
stipendio; per mutui ecc.).
In
particolare, per i riscatti e le ricongiunzioni, il pagamento dovrà essere
interamente effettuato prima dell’accesso alla prestazione.
3) ESITO
VERIFICA DEI REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO
Dopo aver
verificato la sussistenza dei requisiti prescritti in capo al datore di lavoro,
per l’attribuzione del codice di censimento dell’azienda, la Sede Inps presso
la quale siano stati assolti gli obblighi contributivi, dovrà comunicare l’esito
delle verifiche di competenza effettuate sull’accordo aziendale e sulla
richiesta di accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione
di cui alla legge n. 92/2012 art. 4, commi da 1 a 7-ter, utilizzando la
funzionalità telematica “contatti” del fascicolo elettronico aziendale,
inserendo nel campo “esito” della sezione “Dati Richiesta” con oggetto
“Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n,
92/2012)”, la dicitura “accolta” se l’esito della verifica è positivo o
“respinta” se l’esito della verifica è negativo.
4) PRECISAZIONI
SULLA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE CORRELATA
La misura
della contribuzione correlata mensile dovrà essere quantificata con gli stessi
criteri di calcolo dei contributi figurativi ai fini Aspi. L’azienda dovrà
comunicare tale dato all’Inps che procederà a verificarne la correttezza.
Nella
determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dovranno
essere considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse
siano interamente o parzialmente retribuite (in uni-emens settimane di tipo “X”
o “2”). La retribuzione delle settimane di tipo 2 sarà integrata al valore pieno con l’utilizzo dell’
informazione “Sett./Diff. Accredito” presente in Uniemens. L’azienda dovrà
assumere la retribuzione imponibile esposta in UNIEMENS ed a questa sommare
l’imponibile perso per eventi tutelati che danno luogo ad accredito figurativo.
Valerio Pollastrini
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