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mercoledì 6 novembre 2013

Esodo dei lavoratori prossimi alla pensione


La persistenza della crisi occupazionale ha indotto il legislatore ad approntare alcune misure finalizzate a fronteggiare i frequenti esuberi aziendali. Per tale motivo nei casi di eccedenza di personale, la legge n.92 del 2012 ha introdotto una nuova prestazione che consente ai  datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti,  la possibilità di stipulare specifici accordi con le organizzazioni sindacali, per  incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi alla pensione.

I  datori di lavoro interessati dovranno impegnarsi a corrispondere all’Inps la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe loro al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

L’Inps, con il messaggio n.17768 del 5 novembre 2013, oltre a fornire il nuovo modello di domanda preliminare ed il modello di domanda di prestazione, ha illustrato le modalità di finanziamento della prestazione di esodo e gli adempimenti da parte dei datori di lavoro.

1) FINANZIAMENTO


1.1) Versamento anticipato della provvista mensile a copertura della prestazione di esodo
Il giorno 10 di ciascun mese la procedura informatica individuerà le prestazioni in essere, per le quali dovrà essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.

Le prestazioni verranno, in tal modo, ricondotte al codice di censimento attribuito al datore di lavoro esodante al fine di quantificare la somma complessiva lorda che lo stesso dovrà versare all’Inps per il finanziamento delle prestazioni in favore dei propri dipendenti.

L’importo verrà reso disponibile:

·  in ambiente IMSPN, procedura AGENDA1, funzione PAES, per la Sede INPS indicata dal datore di lavoro per il versamento mensile della provvista anticipata;

·  sul sito internet www.inps.it “Servizi online”, nella sezione “Enti pagatori: assegno straordinario di sostegno al reddito”, per i datori di lavoro. Questo servizio consente la consultazione dei dati sintetici ed analitici relativi al finanziamento mensile delle prestazioni in oggetto. Per accedere alle informazioni è necessario richiedere preventivamente l’attribuzione del codice PIN da parte della sede Inps presso la quale è previsto il versamento mensile, attraverso le modalità fornite nella pagina iniziale dell’applicazione (opzione “modalità di accesso”).

La Sede INPS competente, a partire dal giorno 10 del mese, comunicherà all’azienda l’importo della provvista.

L’accreditamento della provvista dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione delle prestazioni, e dovrà riportare la  causale "CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ASSEGNI – ART. 4, COMMI 1- 7ter, della legge n. 92/2012”.

La Sede INPS, attraverso la funzione PAES, dovrà confermare l’avvenuto versamento della somma richiesta entro il giorno 16 di ciascun mese.

1.2) Pagamento della prestazione di esodo
Il Messaggio in commento chiarisce che il pagamento della prestazione verrà corrisposto ai lavoratori esodati per 13 mensilità, attraverso rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

1.3) Comunicazione di liquidazione e scadenza della prestazione di esodo
In seguito alla liquidazione della prestazione di esodo, ai soggetti interessati, unitamente al relativo certificato, verrà inviata una comunicazione con le informazioni relative al pagamento e alla data di scadenza della prestazione stessa.

L’Inps ha ricordato che la trasformazione in pensione della prestazione in commento non è automatica e, pertanto, entro il mese di scadenza della stessa, il lavoratore dovrà presentare in tempo utile la domanda di pensione alla competente Sede INPS.

 
2) PRESTAZIONE DI ESODO E TRATTENUTE SULLA STESSA


L’Istituto ha precisato che sull’importo della prestazione non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.).

In particolare, per i riscatti e le ricongiunzioni, il pagamento dovrà essere interamente effettuato prima dell’accesso alla prestazione.  

 
3) ESITO VERIFICA DEI REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO

Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti prescritti in capo al datore di lavoro, per l’attribuzione del codice di censimento dell’azienda, la Sede Inps presso la quale siano stati assolti gli obblighi contributivi, dovrà comunicare l’esito delle verifiche di competenza effettuate sull’accordo aziendale e sulla richiesta di accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione di cui alla legge n. 92/2012 art. 4, commi da 1 a 7-ter, utilizzando la funzionalità telematica “contatti” del fascicolo elettronico aziendale,  inserendo nel campo “esito” della sezione “Dati Richiesta” con oggetto “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n, 92/2012)”, la dicitura “accolta” se l’esito della verifica è positivo o “respinta” se l’esito della verifica è negativo.  

 
4) PRECISAZIONI SULLA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE CORRELATA


La misura della contribuzione correlata mensile dovrà essere quantificata con gli stessi criteri di calcolo dei contributi figurativi ai fini Aspi. L’azienda dovrà comunicare tale dato all’Inps che procederà a verificarne la correttezza.

Nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dovranno essere considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite (in uni-emens settimane di tipo “X” o “2”). La retribuzione delle settimane di tipo 2 sarà integrata  al valore pieno con l’utilizzo dell’ informazione “Sett./Diff. Accredito” presente in Uniemens. L’azienda dovrà assumere la retribuzione imponibile esposta in UNIEMENS ed a questa sommare l’imponibile perso per eventi tutelati che danno luogo ad accredito figurativo.

Valerio Pollastrini

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