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venerdì 20 settembre 2013

Istruzioni Inps sugli incentivi per l’assunzione di giovani


L’articolo 1 del D.L. n.76/2013 ha introdotto un incentivo economico, pari ad un terzo della retribuzione – nella misura massima di € 650 mensili – in favore delle assunzioni a tempo indeterminato di giovani tra i 18 ed i 30 anni, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale.

L’incentivo verrà corrisposto per la durata di 18 mesi. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incentivo verrà erogato per 12 mesi.

Con la Circolare n.131 del 17 settembre 2013, l’Inps ha diramato le istruzioni operative che di fanno danno il via all’agevolazione in commento.
 

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
La locuzione legislativa “giovani fino a 29 anni di età”  - contenuta nell’articolo 1, comma 1, del dl 76/2013 – fa riferimento  persone che, al momento dell’assunzione, abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 30 anni.

Rapporti incentivati

Assunzione a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in attuazione del vincolo associativo all’interno di una cooperativa di lavoro, e deve ritenersi fruibile anche per i rapporti a tempo parziale.

 L’incentivo non spetta per le assunzioni di lavoratori domestici.

Il riferimento al tempo indeterminato, automaticamente inserisce le assunzioni degli apprendisti tra quelle utili al godimento del presente incentivo.

La circolare ricorda come l’incentivo sia finalizzato alla promozione di occupazione stabile, cosa di per sé determinante  nell’escludere tra i beneficiari i rapporti di lavoro intermittente o ripartito.

L’incentivo spetta anche  per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che  determinato.

L’Inps a questo proposito chiarisce che, l’incentivo stesso non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore. L’avvio di una nuova somministrazione dopo un periodo di disponibilità, consente all’agenzia di godere nuovamente del beneficio fino all’originaria sua scadenza.

Trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine.

L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, fatti salvi, naturalmente, i requisiti anagrafici previsti dalla norma. In questo caso il lavoratore non deve aver compiuto i 30 anni al momento della decorrenza della trasformazione.

Per quanto riguarda l’altro requisito per accedere agli incentivi e cioè di “impiego regolarmente retribuito”, essa deve sussistere al momento della trasformazione; ne consegue che, ai fini dell’ammissione al beneficio, la trasformazione deve iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare, eventualmente anche in anticipo rispetto l’originaria scadenza (es.: rapporto a termine per il periodo 01.07.2013 – 31.01.2014: la trasformazione deve intervenire al più tardi entro il 31.12.2013).

L’incentivo spetta per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che  determinato; in assenza di somministrazione l’incentivo non spetta, neanche sull’indennità di disponibilità,analogamente a quanto illustrato sopra circa l’assunzione a tempo indeterminato.

 
Misura e durata dell’incentivo
L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di seicentocinquanta euro per lavoratore.

In caso di assunzione  a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l’incentivo spetta per 12 mesi.

  Nell’ipotesi in cui l’assunzione o la trasformazione non decorrano dal primo giorno del mese di calendario, i massimali del primo e dell’ultimo mese di vigenza dell’incentivo sono convenzionalmente ridotti ad una misura pari a tanti trentesimi di € 650 quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento;  in tali casi, qualora  sia necessario rapportare l’incentivo ad una quota della retribuzione mensile,   anche la base convenzionale di computo dell’incentivo è ridotta ed è rappresentata da tanti trentesimi della retribuzione mensile quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento.

Per quanto riguarda la misura massima dell’incentivo, la circolare chiarisce che per il rapporto di apprendistato, per il quale vige già una disciplina di favore, l’incentivo in commento non può superare l’importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista (es.: Alfa assume un apprendista per il quale deve una contribuzione pari all’11,61% della retribuzione; in questo caso l’incentivo previsto dall’art.1 dl 76/2013 spetta nella misura mensile dell’11,61% della retribuzione imponibile previdenziale).

L’incentivo spetta nei limiti di risorse specificatamente stanziate per ogni regione o provincia autonoma ed è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

La regione di pertinenza è individuata dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

Decorrenza delle assunzioni incentivabili.
Per l’intero territorio nazionale, l’incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013, data in cui è stato adottato l’atto di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Non sarà più possibile essere ammessi all’incentivo dopo che saranno esaurite le risorse stanziate per ciascuna regione e provincia autonoma, né – comunque – per assunzioni o trasformazioni successive al 30 giugno 2015.

Sul sito internet dell’INPS sarà possibile conoscere  l’esaurimento delle risorse stanziate per ogni regione e provincia autonoma.


Condizioni di spettanza dell’incentivo.
Gli incentivi sono subordinati: alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

-         l’adempimento degli obblighi contributivi;

-         l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

-         il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

-         all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;

-         alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione ovvero la trasformazione (art. 1, commi da 4 a 7, dl 76/2013);

-         alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (circa l’articolo 40, vedi l’allegato 4);

 
L’incremento netto dell’occupazione e il suo mantenimento.
L’incentivo spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa (ovvero nell’anno precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato); è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall’originario) per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo.

Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.

L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non sia realizzato o non venga mantenuto per:

-         dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa;

-         invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;

-         pensionamento per raggiunti limiti di età;

-         riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

-         licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

La realizzazione iniziale, il mantenimento mensile e l’eventuale ripristino dell’incremento devono essere valutati in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e delle eventuali società controllate o collegate,  anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per valutare l’incremento dell’occupazione è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono utilizzati mediante somministrazione nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa, in quanto  si computa il lavoratore sostituito.

Ai fini della valutazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incremento netto dell’occupazione deve essere mantenuto per 18 mesi e verificato confrontando due valori medi convenzionali.

Il primo termine di confronto è sempre costituito dalla forza media occupata nei 12 mesi precedenti l’assunzione.

Il secondo termine di confronto è costituito, per i primi dodici mesi di vigenza del rapporto agevolato, dalla forza media relativa al primo anno successivo all’assunzione; per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato, il secondo termine di confronto è invece costituito dalla forza media occupata nel secondo anno successivo all’assunzione.

(Es.: assunzione effettuata il 15.10.2013; il beneficio scade il 14.04.2015; per i primi 12 mesi di vigenza del rapporto agevolato il confronto deve essere effettuato tra la forza media relativa al periodo 15.10.2012-14.10.2013 e la forza media relativa al periodo 15.10.2013-14.10.2014; per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato il confronto deve essere effettuato tra la forza media relativa al periodo 15.10.2012-14.10.2013 e la forza media relativa al periodo 15.10.2014-14.10.2015).

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incremento netto dell’occupazione può essere realizzato alla data di decorrenza della trasformazione oppure -  mediante un’assunzione compensativa successiva – entro un mese da tale data; in caso di assunzione compensativa  successiva,  il periodo di spettanza massima del benefico (12 mesi) decorre comunque dalla data della trasformazione.

Coordinamento con altri incentivi
Nell’eventualità  in cui sussistano sia i presupposti di applicazione del presente incentivo  sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva, l’agevolazione in commento risulta  applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore.


Indicazioni operative. Adempimenti dei datori di lavoro
La circolare si sofferma poi sulle modalità operative richieste alle aziende per beneficiare dell’incentivo.

Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:

-         il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;

-         la regione di esecuzione della prestazione lavorativa.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line “76-2013”, che verrà messo  a breve a disposizione all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo sarà accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”;  il rilascio del modulo telematico sarà preventivamente annunciato mediante pubblicazione di specifico messaggio; all’istanza non deve essere allegata alcuna documentazione.

Entro tre giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS - mediante i propri sistemi informativi centrali - verifica la disponibilità residua della risorsa in relazione alla regione di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica – esclusivamente in modalità telematica - che è stato  prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo (per la durata di 18 o 12 mesi, rispettivamente per l’assunzione e la trasformazione) per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

La comunicazione dell’INPS è accessibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”.

Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve,  se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione.

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo.”; l’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. Nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, il datore di lavoro deve presentare la domanda definitiva entro lo stesso termine, anche se non è stato ancora realizzato l’incremento netto dell’occupazione; l’autorizzazione dell’Inps diviene efficace, qualora  - nel termine indicato dall’articolo 1, co. 5, dl 76/2013 - venga realizzato l’incremento netto dell’occupazione; altrimenti il datore di lavoro dovrà astenersi dal fruire dell’incentivo.

L’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio; l’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale.

L’Inps effettuerà a posteriori, mediante l’unità organizzativa  “Verifica amministrativa”, gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.

L’Inps ha specificato che i termini previsti per la stipulazione del contratto e per la presentazione dell’istanza definitiva di conferma della prenotazione - con contestuale domanda di ammissione all’incentivo - sono perentori; la loro inosservanza determina l’inefficacia della precedente prenotazione di somme.

 Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens

Avvertenza per chi è sprovvisto di matricola aziendale

Al fine di inoltrare la domanda preliminare di ammissione all’incentivo è necessario essere titolari di  posizione contributiva aziendale (cosiddetta matricola); nel caso in cui ne sia ancora sprovvisto, l’interessato dovrà farne richiesta in tempo utile alla sede INPS competente (determinata dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa) attraverso la presentazione della domanda d’iscrizione; qualora non avesse ancora alcun lavoratore alle proprie dipendenze, in deroga alla prassi consueta in tema d’iscrizione, l’interessato indicherà come inizio attività con dipendenti una data fittizia, corrispondente  alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

Nella domanda di iscrizione è necessario specificare che si tratta di iscrizione richiesta ai fini delle agevolazioni di cui all’art.1 D.L. 76/2013;  pertanto, nel campo della denominazione sociale deve essere anteposta la dicitura “D.L. 76/2013” (esempio: invece di “ALFA s.r.l.”, occorrerà riportare “D.L. 76/2013 ALFA s.r.l.”); sarà cura delle Sedi individuare e monitorare giornalmente le domande pervenute e  procedere alla immediata validazione delle stesse. Contestualmente, gli operatori di Sede dovranno sospendere dalla medesima data  la matricola in questione.

All’atto dell’avvenuta assunzione del dipendente beneficiario degli incentivi, il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione alla Sede INPS per consentire  che venga riattivata la posizione aziendale precedentemente sospesa e che venga modificata la data di inizio attività, la quale  dovrà coincidere con quella dell’effettiva assunzione di cui sopra; contestualmente verrà tolta la dicitura “DL 76/2013” dal campo della denominazione dell’azienda.

Invece, nel caso in cui non avvenga l’assunzione del dipendente per il quale era stata  presentata la domanda preliminare di ammissione all’incentivo, l’interessato deve richiedere la cessazione della matricola aziendale; tuttavia, quest’ultima viene mantenuta nel caso in cui, sebbene l’assunzione del dipendente non sia andata a buon fine, l’interessato abbia nel frattempo instaurato altri rapporti di lavoro subordinato.

Si invitano le Sedi a monitorare costantemente le matricole attribuite con le modalità sopra descritte.     

Indicazioni per la fruizione dell’incentivo

I datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “DL76” avente il significato di “incentivo sperimentale per assunzione di under30, ai sensi dell’art. 1 dl 76/2013”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato  l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi; tale elemento potrà essere valorizzato solo per mensilità anteriori all’autorizzazione del beneficio.

Sarà cura dei sistemi informativi centrali riferire l’incentivo alla regione di pertinenza, già indicata nel modulo di istanza76/2013.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con:


-        il codice statistico “DL76” seguito dal numero dei lavoratori assunti con l’incentivo;

-        il codice “L440” avente il significato di “conguaglio incentivo under30, di cui all’art. 1 dl 76/2013” ;

-        il codice “L441” avente il significato di “conguaglio arretrato incentivo giovani under 30”.

I sistemi informativi centrali verificheranno mensilmente se per la matricola e il lavoratore interessati sia stato ammesso l’incentivo (e quindi se possa essere esposto l’elemento DL76 nell’Uniemens); innovando rispetto alla prassi finora seguita in materia di incentivi all’assunzione, tale verifica verrà effettuata senza la necessità che alla posizione contributiva sia preliminarmente attribuito uno specifico Codice Autorizzazione.

Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M300” avente il significato di “Restituzione incentivo under30, di cui all’art. 1 dl 76/2013”;
- nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.

 
Datori di lavoro agricoli

Avvertenza per chi è sprovvisto di CIDA


Al fine di inoltrare la domanda preliminare di ammissione all’incentivo è necessario essere titolari di  posizione contributiva aziendale (CIDA); in mancanza, sarà cura dell’interessato farne richiesta in tempo utile alla sede INPS competente (determinata dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa) attraverso la presentazione della Denuncia Aziendale (DA); qualora non avesse ancora alcun lavoratore alle proprie dipendenze, in deroga alla prassi consueta in tema d’iscrizione, l’interessato indicherà come inizio attività con dipendenti una data “fittizia”, corrispondente  alla data di presentazione della domanda di iscrizione.


Nella domanda d’iscrizione è necessario specificare che si tratta di iscrizione richiesta ai fini delle agevolazioni di cui all’art.1 D.L. 76/2013;  pertanto, nel campo riservato all’indirizzo deve essere anteposta la dicitura “D.L. 76/2013” (esempio: invece di “Via Roma 1”, occorrerà riportare “D.L. 76/2013 Via Roma 1.”); sarà cura delle Sedi individuare e monitorare giornalmente le domande pervenute e  procedere alla immediata validazione delle stesse. Contestualmente, gli operatori di Sede dovranno sospendere dalla medesima data  la D.A. questione.

All’atto dell’avvenuta assunzione del dipendente beneficiario degli incentivi, il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione alla Sede INPS per consentire che venga riattivata la posizione aziendale precedentemente sospesa e che venga modificata la data di inizio attività, la quale  dovrà coincidere con quella dell’effettiva assunzione di cui sopra.

Invece, nel caso in cui non avvenga l’assunzione del dipendente per il quale era stata  presentata la domanda preliminare di ammissione all’incentivo, l’interessato deve richiedere la cessazione della Denuncia aziendale; tuttavia, quest’ultima viene mantenuta nel caso in cui, sebbene l’assunzione del dipendente non sia andata a buon fine, l’interessato abbia nel frattempo instaurato altri rapporti di lavoro subordinato.

Si invitano le Sedi a monitorare costantemente le matricole attribuite con le modalità sopra descritte.     


Indicazioni per la fruizione dell’incentivo

 A seguito della formale approvazione del modulo di richiesta incentivo trasmesso,  l’azienda potrà, a decorrere dall’esercizio III/2013 utilizzando l’apposito campo di nuova istituzione denominato CODAGIO (quadro F), procedere alla denuncia dei lavoratori per le cui assunzioni si è richiesto di accedere agli incentivi ex art. 1, Legge 99/2013.

Per una corretta dichiarazione, in un dato mese, della fattispecie in argomento l’azienda dovrà, per il lavoratore agevolato, obbligatoriamente e congiuntamente indicare:

-         il valore Y per il Tipo Retribuzione;

nel campo CODAGIO, il valore:

-         U1 per lavoratori OTI - ex art. 1, Legge 99/2013-;

-         U2 per lavoratori OTD trasformati in OTI - ex art. 1, Legge 99/2013-;

-         U3 per lavoratori OTI di azienda somministratrice - ex art. 1, Legge 99/2013-;

 

*       nel campo della retribuzione, l’importo dell’ incentivo spettante.

Allo scopo di verificare la congruità con i dati della richiesta datoriale dell’ incentivo, le denunce Dmag, caratterizzate dalle informazioni di cui sopra, saranno sottoposte alla fase di validazione con le stesse modalità con cui è validato il codice CIDA ( cfr. circolare Inps n° 46/2011 ). Pertanto, al momento della trasmissione telematica della denuncia Dmag la stessa sarà scartata nelle ipotesi di non congruità tra i dati contenuti nella denuncia Dmag e quelli della richiesta datoriale dell’incentivo.

L’importo dell’incentivo spettante, indicato nella denuncia Dmag nel campo della retribuzione (quadro F), sarà oggetto, in sede di tariffazione, di preventiva verifica.

L’importo indicato a titolo d’incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione dovuta complessivamente dall’azienda. Eventuali eccedenze derivanti dall’operazione suddetta potranno essere richieste a rimborso ovvero in compensazione su contributi anche futuri. In tal caso il datore di lavoro ammesso all’incentivo straordinario dovrà, pertanto, presentare istanza telematica di compensazione o rimborso specificando, nel campo note, che si tratta di “Incentivo giovani under 30”.

Istruzioni contabili.
L’onere per l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, di cui all’art. 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.99, è a carico dello Stato.

Pertanto, ai fini della rilevazione contabile delle quote mensili da porre a conguaglio nel flusso Uniemens, è stato istituito il conto GAW32135, al quale, la procedura di ripartizione contabile DM, imputerà gli importi contraddistinti dal codice “L440” esposti nel quadro D del DM2013 VIRTUALE. Per le eventuali restituzioni di incentivi non spettanti, evidenziati dai datori di lavoro con il codice “M300”, è stato istituito il conto GAW24135.

Valerio Pollastrini

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