L’incentivo verrà corrisposto per la durata di 18
mesi. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine,
l’incentivo verrà erogato per 12 mesi.
Con la Circolare n.131 del 17 settembre 2013, l’Inps
ha diramato le istruzioni operative che di fanno danno il via all’agevolazione
in commento.
Lavoratori
per i quali spetta l’incentivo
La locuzione
legislativa “giovani fino a 29 anni di età” - contenuta nell’articolo 1,
comma 1, del dl 76/2013 – fa riferimento persone che, al momento dell’assunzione,
abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 30 anni.
Rapporti
incentivati
Assunzione a tempo indeterminato.
L’incentivo
spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in attuazione del vincolo
associativo all’interno di una cooperativa di lavoro, e deve ritenersi fruibile
anche per i rapporti a tempo parziale.
L’incentivo
non spetta per le assunzioni di lavoratori domestici.
Il
riferimento al tempo indeterminato, automaticamente inserisce le assunzioni
degli apprendisti tra quelle utili al godimento del presente incentivo.
La circolare
ricorda come l’incentivo sia finalizzato alla promozione di occupazione stabile,
cosa di per sé determinante nell’escludere
tra i beneficiari i rapporti di lavoro intermittente o ripartito.
L’incentivo
spetta anche per le assunzioni a
tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo
indeterminato che determinato.
L’Inps a
questo proposito chiarisce che, l’incentivo stesso non spetta durante i periodi
in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore. L’avvio di
una nuova somministrazione dopo un periodo di disponibilità, consente
all’agenzia di godere nuovamente del beneficio fino all’originaria sua scadenza.
Trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine.
L’incentivo
spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a
termine, fatti salvi, naturalmente, i requisiti anagrafici previsti dalla
norma. In questo caso il lavoratore non deve aver compiuto i 30 anni al momento
della decorrenza della trasformazione.
Per quanto
riguarda l’altro requisito per accedere agli incentivi e cioè di “impiego
regolarmente retribuito”, essa deve sussistere al momento della trasformazione;
ne consegue che, ai fini dell’ammissione al beneficio, la trasformazione deve
iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare,
eventualmente anche in anticipo rispetto l’originaria scadenza (es.: rapporto a
termine per il periodo 01.07.2013 – 31.01.2014: la trasformazione deve
intervenire al più tardi entro il 31.12.2013).
L’incentivo
spetta per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione,
sia essa a tempo indeterminato che determinato; in assenza di
somministrazione l’incentivo non spetta, neanche sull’indennità di
disponibilità,analogamente a quanto illustrato sopra circa l’assunzione a tempo
indeterminato.
Misura e
durata dell’incentivo
L’incentivo
è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini
previdenziali; il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare
l'importo di seicentocinquanta euro per lavoratore.
In caso di
assunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18 mesi; in caso
di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l’incentivo
spetta per 12 mesi.
Nell’ipotesi
in cui l’assunzione o la trasformazione non decorrano dal primo giorno del mese
di calendario, i massimali del primo e dell’ultimo mese di vigenza
dell’incentivo sono convenzionalmente ridotti ad una misura pari a tanti
trentesimi di € 650 quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel
mese di riferimento; in tali casi, qualora sia necessario
rapportare l’incentivo ad una quota della retribuzione mensile,
anche la base convenzionale di computo dell’incentivo è ridotta ed è
rappresentata da tanti trentesimi della retribuzione mensile quanti sono i
giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento.
Per quanto
riguarda la misura massima dell’incentivo, la circolare chiarisce che per il
rapporto di apprendistato, per il quale vige già una disciplina di favore,
l’incentivo in commento non può superare l’importo della contribuzione dovuta
dal datore di lavoro per il medesimo apprendista (es.: Alfa assume un
apprendista per il quale deve una contribuzione pari all’11,61% della
retribuzione; in questo caso l’incentivo previsto dall’art.1 dl 76/2013 spetta
nella misura mensile dell’11,61% della retribuzione imponibile previdenziale).
L’incentivo
spetta nei limiti di risorse specificatamente stanziate per ogni regione o
provincia autonoma ed è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di
presentazione delle istanze.
La regione
di pertinenza è individuata dal luogo di svolgimento della prestazione
lavorativa.
Decorrenza
delle assunzioni incentivabili.
Per l’intero
territorio nazionale, l’incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni
effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013, data in cui è stato adottato l’atto
di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16
aprile 1987, n. 183.
Non sarà più
possibile essere ammessi all’incentivo dopo che saranno esaurite le risorse
stanziate per ciascuna regione e provincia autonoma, né – comunque – per
assunzioni o trasformazioni successive al 30 giugno 2015.
Sul sito
internet dell’INPS sarà possibile conoscere l’esaurimento delle risorse
stanziate per ogni regione e provincia autonoma.
Condizioni
di spettanza dell’incentivo.
Gli
incentivi sono subordinati: alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi
1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
-
l’adempimento
degli obblighi contributivi;
-
l’osservanza
delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
-
il rispetto
degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
-
all’applicazione
dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
-
alla realizzazione
e al mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla
media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione ovvero la
trasformazione (art. 1, commi da 4 a 7, dl 76/2013);
-
alle
condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli
articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto
2008 (circa l’articolo 40, vedi l’allegato 4);
L’incremento netto dell’occupazione e il suo mantenimento.
L’incentivo
spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo
indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto
dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno
precedente l’assunzione stessa (ovvero nell’anno precedente la decorrenza della
trasformazione a tempo indeterminato); è altresì necessario che tale incremento
sia mantenuto (anche per un valore differenziale diverso
dall’originario) per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo.
Il venir
meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di
riferimento; l’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la
fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria
scadenza.
L’incentivo
è comunque applicabile, qualora l’incremento non sia realizzato o non venga
mantenuto per:
-
dimissioni
volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa;
-
invalidità
sopravvenuta o decesso del lavoratore;
-
pensionamento
per raggiunti limiti di età;
-
riduzione
volontaria dell’orario di lavoro;
-
licenziamento
per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
La
realizzazione iniziale, il mantenimento mensile e l’eventuale ripristino
dell’incremento devono essere valutati in relazione all’intera organizzazione
del datore di lavoro e delle eventuali società controllate o collegate, anche per interposta persona, allo stesso
soggetto.
Per valutare
l’incremento dell’occupazione è necessario considerare le varie tipologie di
lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto
accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono utilizzati
mediante somministrazione nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo
determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato
mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si
computa, in quanto si computa il lavoratore sostituito.
Ai fini
della valutazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato
in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio
del diritto comunitario.
In caso di
assunzione a tempo indeterminato l’incremento netto dell’occupazione deve
essere mantenuto per 18 mesi e verificato confrontando due valori medi
convenzionali.
Il primo
termine di confronto è sempre costituito dalla forza media occupata nei 12 mesi
precedenti l’assunzione.
Il secondo
termine di confronto è costituito, per i primi dodici mesi di vigenza del
rapporto agevolato, dalla forza media relativa al primo anno successivo
all’assunzione; per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato, il
secondo termine di confronto è invece costituito dalla forza media occupata nel
secondo anno successivo all’assunzione.
(Es.:
assunzione effettuata il 15.10.2013; il beneficio scade il 14.04.2015; per i
primi 12 mesi di vigenza del rapporto agevolato il confronto deve essere
effettuato tra la forza media relativa al periodo 15.10.2012-14.10.2013 e la
forza media relativa al periodo 15.10.2013-14.10.2014; per il terzo semestre di
vigenza del rapporto agevolato il confronto deve essere effettuato tra la forza
media relativa al periodo 15.10.2012-14.10.2013 e la forza media relativa al
periodo 15.10.2014-14.10.2015).
In caso di
trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incremento
netto dell’occupazione può essere realizzato alla data di decorrenza della
trasformazione oppure - mediante un’assunzione compensativa successiva –
entro un mese da tale data; in caso di assunzione compensativa
successiva, il periodo di spettanza massima del benefico (12 mesi)
decorre comunque dalla data della trasformazione.
Coordinamento
con altri incentivi
Nell’eventualità
in cui sussistano sia i presupposti di applicazione del presente incentivo sia i presupposti di applicazione di incentivi
previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva, l’agevolazione
in commento risulta applicabile
mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal
datore di lavoro per il medesimo lavoratore.
Indicazioni
operative. Adempimenti dei datori di lavoro
La circolare
si sofferma poi sulle modalità operative richieste alle aziende per beneficiare
dell’incentivo.
Il datore di
lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione
all’incentivo, indicando:
-
il
lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione
a tempo indeterminato ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un
rapporto a termine;
-
la regione
di esecuzione della prestazione lavorativa.
La domanda deve
essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line “76-2013”,
che verrà messo a breve a disposizione all’interno dell’applicazione “DiResCo
- Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo sarà accessibile
seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende,
consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti”
(autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del
contribuente”; il rilascio del modulo telematico sarà preventivamente
annunciato mediante pubblicazione di specifico messaggio; all’istanza non deve
essere allegata alcuna documentazione.
Entro tre
giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS - mediante i propri sistemi informativi
centrali - verifica la disponibilità residua della risorsa in relazione alla
regione di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica – esclusivamente in
modalità telematica - che è stato prenotato in favore del datore di
lavoro l’importo massimo dell’incentivo (per la durata di 18 o 12 mesi,
rispettivamente per l’assunzione e la trasformazione) per il lavoratore
indicato nell’istanza preliminare.
La
comunicazione dell’INPS è accessibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”.
Entro sette
giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva
dell’Istituto, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve,
se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di
trasformazione.
Entro
quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di
prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di
comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la
conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve
essere effettuata mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile
all’interno dell’applicazione “DiResCo.”; l’istanza di conferma
costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. Nell’ipotesi di
trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, il datore di
lavoro deve presentare la domanda definitiva entro lo stesso termine, anche se
non è stato ancora realizzato l’incremento netto dell’occupazione; l’autorizzazione
dell’Inps diviene efficace, qualora - nel termine indicato dall’articolo
1, co. 5, dl 76/2013 - venga realizzato l’incremento netto dell’occupazione;
altrimenti il datore di lavoro dovrà astenersi dal fruire dell’incentivo.
L’Inps,
mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa
i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o
negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio; l’esito è
visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale.
L’Inps
effettuerà a posteriori, mediante l’unità organizzativa “Verifica
amministrativa”, gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei
presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi
con successive disposizioni interne.
L’Inps ha
specificato che i termini previsti per la stipulazione del contratto e per la
presentazione dell’istanza definitiva di conferma della prenotazione - con
contestuale domanda di ammissione all’incentivo - sono perentori; la loro inosservanza
determina l’inefficacia della precedente prenotazione di somme.
Datori
di lavoro che operano con il sistema Uniemens
Avvertenza per chi è sprovvisto di matricola aziendale
Al fine di
inoltrare la domanda preliminare di ammissione all’incentivo è necessario
essere titolari di posizione contributiva aziendale (cosiddetta
matricola); nel caso in cui ne sia ancora sprovvisto, l’interessato dovrà farne
richiesta in tempo utile alla sede INPS competente (determinata dal
luogo di esecuzione della prestazione lavorativa) attraverso la presentazione
della domanda d’iscrizione; qualora non avesse ancora alcun lavoratore alle
proprie dipendenze, in deroga alla prassi consueta in tema d’iscrizione,
l’interessato indicherà come inizio attività con dipendenti una data fittizia,
corrispondente alla data di presentazione della domanda di iscrizione.
Nella
domanda di iscrizione è necessario specificare che si tratta di iscrizione
richiesta ai fini delle agevolazioni di cui all’art.1 D.L. 76/2013;
pertanto, nel campo della denominazione sociale deve essere anteposta la
dicitura “D.L. 76/2013” (esempio: invece di “ALFA s.r.l.”, occorrerà
riportare “D.L. 76/2013 ALFA s.r.l.”); sarà cura delle Sedi individuare e
monitorare giornalmente le domande pervenute e procedere alla immediata
validazione delle stesse. Contestualmente, gli operatori di Sede dovranno
sospendere dalla medesima data la matricola in questione.
All’atto
dell’avvenuta assunzione del dipendente beneficiario degli incentivi, il datore
di lavoro deve darne immediata comunicazione alla Sede INPS per
consentire che venga riattivata la posizione aziendale precedentemente
sospesa e che venga modificata la data di inizio attività, la quale dovrà
coincidere con quella dell’effettiva assunzione di cui sopra; contestualmente
verrà tolta la dicitura “DL 76/2013” dal campo della denominazione
dell’azienda.
Invece, nel
caso in cui non avvenga l’assunzione del dipendente per il quale era stata
presentata la domanda preliminare di ammissione all’incentivo,
l’interessato deve richiedere la cessazione della matricola aziendale;
tuttavia, quest’ultima viene mantenuta nel caso in cui, sebbene l’assunzione
del dipendente non sia andata a buon fine, l’interessato abbia nel frattempo
instaurato altri rapporti di lavoro subordinato.
Si invitano
le Sedi a monitorare costantemente le matricole attribuite con le modalità
sopra descritte.
Indicazioni per la fruizione dell’incentivo
I datori di
lavoro autorizzati, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili
dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di
<DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo>
i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “DL76” avente il significato di “incentivo sperimentale per assunzione di under30, ai sensi dell’art. 1 dl 76/2013”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “DL76” avente il significato di “incentivo sperimentale per assunzione di under30, ai sensi dell’art. 1 dl 76/2013”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
-
nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato
l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi; tale
elemento potrà essere valorizzato solo per mensilità anteriori
all’autorizzazione del beneficio.
Sarà cura
dei sistemi informativi centrali riferire l’incentivo alla regione di
pertinenza, già indicata nel modulo di istanza76/2013.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con:
-
il codice statistico “DL76” seguito dal numero dei lavoratori assunti con
l’incentivo;
-
il codice “L440” avente il significato di “conguaglio incentivo under30,
di cui all’art. 1 dl 76/2013” ;
-
il codice “L441” avente il significato di “conguaglio arretrato
incentivo giovani under 30”.
I sistemi
informativi centrali verificheranno mensilmente se per la matricola e il
lavoratore interessati sia stato ammesso l’incentivo (e quindi se possa essere
esposto l’elemento DL76 nell’Uniemens); innovando rispetto alla prassi finora
seguita in materia di incentivi all’assunzione, tale verifica verrà effettuata
senza la necessità che alla posizione contributiva sia preliminarmente
attribuito uno specifico Codice Autorizzazione.
Nel caso in
cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro
valorizzeranno all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>,
<AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M300” avente il significato di “Restituzione incentivo under30, di cui all’art. 1 dl 76/2013”;
- nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.
- nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M300” avente il significato di “Restituzione incentivo under30, di cui all’art. 1 dl 76/2013”;
- nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.
Datori di lavoro agricoli
Avvertenza per chi è sprovvisto di CIDA
Al fine di
inoltrare la domanda preliminare di ammissione all’incentivo è necessario
essere titolari di posizione contributiva aziendale (CIDA); in mancanza,
sarà cura dell’interessato farne richiesta in tempo utile alla sede INPS
competente (determinata dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa)
attraverso la presentazione della Denuncia Aziendale (DA); qualora non avesse
ancora alcun lavoratore alle proprie dipendenze, in deroga alla prassi consueta
in tema d’iscrizione, l’interessato indicherà come inizio attività con
dipendenti una data “fittizia”, corrispondente alla data di presentazione
della domanda di iscrizione.
Nella
domanda d’iscrizione è necessario specificare che si tratta di iscrizione
richiesta ai fini delle agevolazioni di cui all’art.1 D.L. 76/2013;
pertanto, nel campo riservato all’indirizzo deve essere anteposta la
dicitura “D.L. 76/2013” (esempio: invece di “Via Roma 1”, occorrerà
riportare “D.L. 76/2013 Via Roma 1.”); sarà cura delle Sedi individuare e
monitorare giornalmente le domande pervenute e procedere alla immediata
validazione delle stesse. Contestualmente, gli operatori di Sede dovranno
sospendere dalla medesima data la D.A. questione.
All’atto
dell’avvenuta assunzione del dipendente beneficiario degli incentivi, il datore
di lavoro deve darne immediata comunicazione alla Sede INPS per
consentire che venga riattivata la posizione aziendale precedentemente
sospesa e che venga modificata la data di inizio attività, la quale dovrà
coincidere con quella dell’effettiva assunzione di cui sopra.
Invece, nel
caso in cui non avvenga l’assunzione del dipendente per il quale era stata
presentata la domanda preliminare di ammissione all’incentivo,
l’interessato deve richiedere la cessazione della Denuncia aziendale; tuttavia,
quest’ultima viene mantenuta nel caso in cui, sebbene l’assunzione del
dipendente non sia andata a buon fine, l’interessato abbia nel frattempo
instaurato altri rapporti di lavoro subordinato.
Si invitano
le Sedi a monitorare costantemente le matricole attribuite con le modalità
sopra descritte.
Indicazioni per la fruizione dell’incentivo
A seguito
della formale approvazione del modulo di richiesta incentivo trasmesso,
l’azienda potrà, a decorrere dall’esercizio III/2013 utilizzando
l’apposito campo di nuova istituzione denominato CODAGIO (quadro F), procedere
alla denuncia dei lavoratori per le cui assunzioni si è richiesto di accedere
agli incentivi ex art. 1, Legge 99/2013.
Per una
corretta dichiarazione, in un dato mese, della fattispecie in argomento
l’azienda dovrà, per il lavoratore agevolato, obbligatoriamente e
congiuntamente indicare:
-
il valore Y
per il Tipo Retribuzione;
nel campo CODAGIO, il valore:
-
U1 per
lavoratori OTI - ex art. 1, Legge 99/2013-;
-
U2 per
lavoratori OTD trasformati in OTI - ex art. 1, Legge 99/2013-;
-
U3 per
lavoratori OTI di azienda somministratrice - ex art. 1, Legge 99/2013-;
nel campo
della retribuzione, l’importo dell’ incentivo spettante.
Allo scopo
di verificare la congruità con i dati della richiesta datoriale dell’
incentivo, le denunce Dmag, caratterizzate dalle informazioni di cui sopra,
saranno sottoposte alla fase di validazione con le stesse modalità con cui è
validato il codice CIDA ( cfr. circolare Inps n° 46/2011 ). Pertanto, al
momento della trasmissione telematica della denuncia Dmag la stessa sarà
scartata nelle ipotesi di non congruità tra i dati contenuti nella denuncia
Dmag e quelli della richiesta datoriale dell’incentivo.
L’importo
dell’incentivo spettante, indicato nella denuncia Dmag nel campo della
retribuzione (quadro F), sarà oggetto, in sede di tariffazione, di preventiva
verifica.
L’importo
indicato a titolo d’incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla
contribuzione dovuta complessivamente dall’azienda. Eventuali eccedenze
derivanti dall’operazione suddetta potranno essere richieste a rimborso ovvero
in compensazione su contributi anche futuri. In tal caso il datore di lavoro
ammesso all’incentivo straordinario dovrà, pertanto, presentare istanza
telematica di compensazione o rimborso specificando, nel campo note, che si
tratta di “Incentivo giovani under 30”.
Istruzioni
contabili.
L’onere per
l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani
under 30, di cui all’art. 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.99, è a carico dello Stato.
Pertanto, ai
fini della rilevazione contabile delle quote mensili da porre a conguaglio nel
flusso Uniemens, è stato istituito il conto GAW32135, al quale, la procedura di
ripartizione contabile DM, imputerà gli importi contraddistinti dal codice
“L440” esposti nel quadro D del DM2013 VIRTUALE. Per le eventuali restituzioni
di incentivi non spettanti, evidenziati dai datori di lavoro con il codice
“M300”, è stato istituito il conto GAW24135.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento