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lunedì 8 aprile 2013

Riepilogo della nuova disciplina del lavoro accessorio


Con la Circolare n.49 del 29 marzo 2013 l'Inps ha fornito alcune indicazioni in merito alle modifiche apportate all'istituto del lavoro accessorio dalle leggi n.92/2012 e n.134/2012. 

La nuova disciplina
Per lavoro occasionale accessorio si indicano le prestazioni di natura meramente occasionale che non danno luogo a compensi  complessivi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.

Il compenso annuale del singolo prestatore delinea oggettivamente questa fattispecie lavorativa. Il rispetto del parametro economico definisce pertanto  la legittimità del ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio.

Fermo restando il limite generale di 5.000 euro, il compenso per le prestazioni di natura meramente occasionale svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, non puo' comunque superare i 2.000 euro annui, con riferimento a ciascun committente.

La nuova disciplina prevede che i compensi siano annualmente rivalutati sulla base della variazione dellindice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nellanno precedente.

Nella sostanza, e' stata modificata  la previgente disciplina che prevedeva un tetto reddituale di 5.000 euro nellanno solare nei confronti del medesimo committente, (nonché di 10.000 euro nellanno fiscale per le sole imprese familiari).

Alcune modifiche significative hanno riguardato  limpiego dei buoni lavoro nel settore delle attività agricole.

E' ora possibile ricorrere al lavoro occasionale accessorio in agricoltura con riferimento:

- ad attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

- alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

E' stata confermata la possibilità di utilizzare le prestazioni di lavoro accessorio nel pubblico impiego, salvo il rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

Tra le novità, quella che annovera i compensi percepiti nell'ambito del lavoro accessorio tra quelli computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

I soggetti interessati
A differenza della precedente normativa, che indicava specifiche tipologie di attività e categorie di prestatori, il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui allarticolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2012, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.

E' necessario specificare  che il ricorso allistituto del lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.

Per quanto riguarda la categoria degli studenti, per consentire il rispetto dellobbligo scolastico si conferma che limpiego degli studenti,  regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,  è consentito durante i seguenti periodi di vacanza:

a) vacanze natalizie il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

b) vacanze pasquali il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dellAngelo;

c) vacanze estive i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

Inoltre, resta fermo che:

- gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado possano essere impiegati il sabato e la domenica;

- gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso luniversità e con meno di venticinque anni di età possano svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dellanno.

Per quanto riguarda la categoria dei pensionati si precisa che possono beneficiare del lavoro accessorio i titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.

Restano ovviamente esclusi i titolari di trattamenti per i quali è accertata lassoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale il trattamento di inabilità.

Per quanto riguarda i disoccupati,  il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Lutilizzatore del buono lavoro (ossia il prestatore) può quindi  essere rispettivamente disoccupato o inoccupato.

Per lanno 2013 le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Il limite dei 3.000 euro è riferito al singolo lavoratore e deve essere  computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dellanno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro.

Per quanto attiene i lavoratori stranieri, l’inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno si caratterizza per la sua funzione esclusivamente integrativa.

Per tali il soggetti il  reddito da lavoro occasionale accessorio da solo, in considerazione della natura occasionale delle prestazioni e dei limiti reddituali richiesti per lottenimento del titolo di soggiorno (importo annuo dellassegno sociale, pari per il 2013 a 439,00 mensili), non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro.

I soggetti committenti
Per gli imprenditori commerciali e professionisti le nuove disposizioni prevedono uno specifico limite nellimpiego dei buoni lavoro. Fermo restando il limite economico dei 5.000 euro per prestatore nellanno solare, le prestazioni occasionali e accessorie svolte in favore di tali categorie di committenti non possono superare i 2.000 euro annui, con riferimento ad ognuno di essi.

 In linea generale, lespressione imprenditori commerciali si riferisce  a qualsiasi soggetto persona fisica e giuridica che opera su un determinato mercato, per la produzione, la gestione o la distribuzione di beni e servizi,  senza limitazioni dellattività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni.

Il limite dei 2.000 euro trova applicazione anche nei confronti dei committenti professionisti. Questa categoria comprende non solo gli iscritti agli ordini professionali, ma anche i soggetti  assicurati presso una cassa diversa da quella del settore specifico dellordine, nonché i titolari di partita IVA, non iscritti alle casse, ed assicurati allINPS presso la gestione separata.

Per quanto riguarda le nuove disposizioni relative al settore agricolo, il lavoro occasionale accessorio è ammesso nei limiti del compenso economico di 5.000 euro annui per prestatore per:

a) aziende con volume daffari superiore a 7.000 euro, esclusivamente tramite lutilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e studenti) ma solo nellambito delle attività agricole di carattere stagionale;

b) imprese con un volume daffari inferiore a 7.000 euro nellanno solare che possono utilizzare in qualunque tipologia di lavoro agricolo qualsiasi soggetto purché non sia stato iscritto lanno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

In considerazione della specialità del settore agricolo non trova applicazione lulteriore limite economico di 2.000.

Dal punto di vista soggettivo restano dunque confermati i pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dellanno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso luniversità, quali uniche tipologie di prestatori che possono essere impiegate per le attività agricole svolte a favore di imprese agricole con volume daffari annuo superiore a 7.000 euro. Le attività oggetto di prestazione di lavoro occasionale accessorio per le imprese agricole con volume daffari superiore ai 7.000 euro, sono, peraltro, circoscritte allesclusivo ambito del lavoro agricolo stagionale, sia con riferimento allattività agricola principale svolta dallimprenditore sia alle attività connesse svolte dallo stesso, che seguono i tempi e i modelli produttivi dellattività principale.

I produttori agricoli con volume daffari annuo non superiore a 7.000 euro possono invece ricorrere ai buoni lavoro per svolgere qualsiasi attività agricola, anche se non stagionale, impiegando qualsiasi tipologia di prestatore, purché iscritto durante lanno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
 
Per  lanno 2013 l’impiego con i buoni lavoro dei percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito in tutti i settori produttivi, è possibile  per le aziende agricole di cui alle suddette lett. a) e b), fermo restano il limite economico di 3.000 euro complessivi di corrispettivo nellanno solare.

Tutte le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere al  lavoro occasionale accessorio nei limiti previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché, nel rispetto dei vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno.

Per quanto concerne laspetto economico, si precisa che per il committente pubblico vale il limite economico 'generale'  fissato in 5.000 euro per prestatore.

Restano fermi, per le attività di lavoro occasionale accessorio per le quali è possibile utilizzare i lavoratori del pubblico impiego, i limiti previsti in tema di incumulabilità, cumulo di impieghi e incarichi, che prevede la richiesta di autorizzazione allamministrazione di appartenenza per lo svolgimento di tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri dufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Dal 18 luglio 2012, anche limpresa familiare rientra nellambito della disciplina generale e potrà ricorrere al lavoro occasionale per lo svolgimento di ogni tipo di attività, con losservanza dei soli limiti economici previsti dalla nuova normativa, pari a 2.000 euro annui, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti.

La particolarità per questa fattispecie di committenti consiste nel fatto che  ai buoni lavoro utilizzati si applica la contribuzione previdenziale pari al 13 per cento da versare alla gestione separata. Ciò rende difficilmente utilizzabile questa fattispecie lavorativa nelle imprese familiari.

Il limite economico
Come anticipato, la nuova normativa sui buoni lavoro modifica sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro occasionale accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire tale nuovo limite.

Infatti si prevede che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore:

-         a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari  a 6.666 lordi;

-         a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari  a 2.666 lordi;

-         a 3.000 euro per anno solare per i prestatori  percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per lanno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 lordi.

I nuovi buoni lavoro
Con l’obiettivo di assicurare una maggiore certezza dellutilizzo di buoni lavoro sono stati modificati alcuni elementi essenziali dei voucher.

I soggetti beneficiari dovranno acquistare  presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati. 

Un aspetto rilevante rispetto alla normativa previgente è rappresentato dallindicazione della natura oraria del buono lavoro commisurata alla durata della prestazione.

Al riguardo, il criterio di quantificazione del compenso del lavoratore accessorio viene ancorato ad una natura oraria parametrata alla durata della prestazione, in modo da evitare che un solo voucher, attualmente del valore di 10 euro, possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore.

Rimane ferma la possibilità di pagare una prestazione lavorativa in misura superiore, riconoscendo per unora di lavoro anche più voucher.

Il valore nominale del buono è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, periodicamente aggiornato tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

 La  norma prevede che i buoni siano numerati progressivamente e datati. In merito si osserva che i buoni lavoro attualmente utilizzati in tutte le diverse modalità (cartacei, telematici, tabaccai, banche, Poste) sono già contrassegnati da numeri progressivi.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di comunicazione preventiva della prestazione lavorativa, il riferimento alla data implica che la stessa vada intesa come un arco temporale di utilizzo del voucher non superiore a 30 giorni decorrenti dal suo acquisto. 

Nelle more delle modifiche delle procedure, anche telematiche, per il rilascio dei voucher da parte dellIstituto, restano confermate le previgenti indicazioni che non limitano temporalmente lutilizzabilità dei voucher.

Inoltre  con riferimento al valore orario del voucher il Ministero ha chiarito che, fermo restando il suo valore nominale, in attesa della nuova determinazione dellimporto orario dei buoni lavoro , in considerazione  delle specificità del settore agricolo è possibile,  esclusivamente in tale settore, fare riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come individuata dalla contrattazione collettiva di riferimento comparativamente più rappresentativa.

Ai fini dell espletamento delle verifiche da parte del personale ispettivo sulla corretta procedura di utilizzo dei buoni lavoro con le caratteristiche suindicate, il Ministero del Lavoro prevede che, in attesa del completamento da parte dellIstituto del sistema di monitoraggio dei compensi ricevuti dai singoli prestatori nel corso dellanno, il committente potrà richiedere al prestatore una dichiarazione, ai sensi dellarticolo 46 comma 1, lett. o) D.P.R. n. 445/2000, in ordine al non  superamento degli importi massimi previsti. Ferma restando leffettuazione dei vigenti adempimenti in materia di comunicazione preventiva della prestazione, lacquisizione della dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

 Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali e assicurativi, è prevista la modulazione delle aliquote contributive da versare allINPS in funzione dellincremento delle percentuali previste per gli iscritti alla Gestione separata, peraltro demandata ad apposito decreto interministeriale.

Fase transitoria
Resta fermo lutilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.

Considerato che la legge n. 92 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, con riferimento a tutti i buoni lavoro già in possesso dei committenti alla data del 17 luglio 2012 e per tutti i buoni lavoro acquistati entro la medesima data, anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare, continuerà ad essere applicata la normativa previgente fino al 31 maggio 2013.

 Conseguentemente, per i voucher acquistati entro il 17 luglio 2012, continueranno ad operare tutte le precedenti disposizioni in materia di buoni lavoro relativamente sia agli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione, sia alle norme riferite ai percettori a sostegno del reddito, sia ai limiti economici e senza vincoli di parametrazione oraria.  

Situazione del tutto eccezionale è quella verificatasi nella fase di approvazione della nuova disciplina, e relativa al versamento effettuato per lacquisto di voucher in data successiva al 18 luglio 2012, con riferimento a prestazioni di lavoro occasionale accessorio per le quali il committente ha provveduto ad effettuare la comunicazione di avvio della prestazione di lavoro accessorio in data precedente al 18 luglio.

 In considerazione delle sostanziali novità normative introdotte dalla legge n. 92/2012 sul lavoro occasionale accessorio e della circostanza che, nel caso di specie, i prestatori avevano svolto o stavano svolgendo la relativa prestazione, la cui data di avvio era stata comunicata nelle forme e nei tempi previsti, si ritiene che questa situazione, del tutto particolare, possa rientrare nella disciplina del regime transitorio, come sopra delineata.

Ulteriori chiarimenti
Si conferma lobbligatorietà della comunicazione preventiva allINAIL/INPS necessaria per lattivazione delle prestazioni occasionali accessorie.

Anche per questo istituto, in mancanza di formalizzazione del rapporto, trova applicazione la maxisanzione per il lavoro sommerso.

Il superamento dei limiti quantitativi comporta la trasformazione del rapporto contestato in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente  applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.

Gli effetti della trasformazione  varranno con riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali allattività di impresa o professionale.

 A questo proposito si ribadisce  limportanza dellacquisizione da parte del committente della dichiarazione rilasciata dal prestatore in ordine al non superamento degli importi massimi annuali, che costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

 La dichiarazione preventiva di inizio della prestazione  relativa ai voucher cartacei distribuiti dalle strutture operative dellIstituto Previdenziale dovrà essere effettuata direttamente allINPS tramite i canali consueti (sito istituzionale, contact center integrato o sede).

Va ribadito che i lavoratori impiegati con il sistema dei buoni lavoro possono essere utilizzati solo per le prestazioni in favore del committente e che vige il divieto di impiego in appalti di servizi e somministrazione di manodopera ad eccezione del personale adibito alle  attività di steward negli stadi di calcio.

Infine, si conferma che le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari e che il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

Valerio Pollastrini 

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