Con
la Circolare n.49 del 29 marzo 2013 l'Inps ha fornito alcune indicazioni in
merito alle modifiche apportate all'istituto del lavoro accessorio dalle leggi
n.92/2012 e n.134/2012.
La nuova disciplina
Per
lavoro occasionale accessorio si indicano le prestazioni di natura “meramente
occasionale” che non danno luogo a compensi complessivi
superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla
totalità dei committenti.
Il
compenso annuale del singolo prestatore delinea oggettivamente questa
fattispecie lavorativa. Il rispetto del parametro economico definisce
pertanto la legittimità del ricorso al
lavoro occasionale di tipo accessorio.
Fermo
restando il limite generale di 5.000 euro, il compenso per le prestazioni di
natura meramente occasionale svolte a favore di imprenditori commerciali o
professionisti, non puo' comunque superare i 2.000 euro annui, con riferimento
a ciascun committente.
La
nuova disciplina prevede che i compensi siano annualmente rivalutati sulla base
della variazione dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno
precedente.
Nella
sostanza, e' stata modificata la previgente disciplina che prevedeva un
tetto reddituale di 5.000 euro nell’anno solare nei
confronti del medesimo committente, (nonché di 10.000 euro nell’anno
fiscale per le sole imprese familiari).
Alcune
modifiche significative hanno riguardato l’impiego
dei buoni lavoro nel settore delle attività agricole.
E'
ora possibile ricorrere al lavoro occasionale accessorio in agricoltura con
riferimento:
-
ad attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività
agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno
di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
-
alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
E'
stata confermata la possibilità di utilizzare le prestazioni di lavoro
accessorio nel pubblico impiego, salvo il rispetto dei vincoli previsti dalla
vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove
previsto, dal patto di stabilità interno.
Tra
le novità, quella che annovera i compensi percepiti nell'ambito del lavoro
accessorio tra quelli computati ai fini della determinazione del reddito
necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
I soggetti interessati
A
differenza della precedente normativa, che indicava specifiche tipologie di
attività e categorie di prestatori, il lavoro occasionale di tipo accessorio
nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo
soggettivo che oggettivo, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e
pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l'anno
precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole
svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Pertanto,
a decorrere dal 18 luglio 2012, il lavoro occasionale accessorio può essere
svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato,
inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time,
pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito),
ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.
E'
necessario specificare che il ricorso
all’istituto del lavoro occasionale non è compatibile con
lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato
presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.
Per
quanto riguarda la categoria degli studenti, per consentire il rispetto dell’obbligo
scolastico si conferma che l’impiego degli
studenti, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado, è consentito durante i seguenti
periodi di vacanza:
a)
“vacanze natalizie” il periodo che va
dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b)
“vacanze pasquali” il periodo che va
dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c)
“vacanze estive” i giorni compresi
dal 1° giugno al 30 settembre.
Inoltre,
resta fermo che:
-
gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado possano essere impiegati il sabato e la
domenica;
-
gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università
e con meno di venticinque anni di età possano svolgere lavoro occasionale in
qualunque periodo dell’anno.
Per
quanto riguarda la categoria dei “pensionati”
si precisa che possono beneficiare del lavoro accessorio i titolari di
trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia,
pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e
pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano
compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.
Restano
ovviamente esclusi i titolari di trattamenti per i quali è accertata l’assoluta
e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale il
trattamento di inabilità.
Per
quanto riguarda i disoccupati, il “compenso
è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio”. L’utilizzatore
del buono lavoro (ossia il prestatore) può quindi essere rispettivamente disoccupato o
inoccupato.
Per
l’anno 2013 le prestazioni di lavoro accessorio possono
essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e
nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori
di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Il
limite dei 3.000 euro è riferito al singolo lavoratore e deve essere computato in relazione alle remunerazioni da
lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno
solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori
di lavoro.
Per
quanto attiene i lavoratori stranieri, l’inclusione del reddito da lavoro
accessorio ai fini della determinazione del reddito complessivo necessario per
il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno si caratterizza per la sua
funzione esclusivamente integrativa.
Per
tali il soggetti il reddito da lavoro
occasionale accessorio da solo, in considerazione della natura occasionale
delle prestazioni e dei limiti reddituali richiesti per l’ottenimento
del titolo di soggiorno (importo annuo dell’assegno sociale, pari
per il 2013 a 439,00 € mensili), non è utile ai fini del rilascio o rinnovo
dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro.
I soggetti committenti
Per
gli imprenditori commerciali e professionisti le nuove disposizioni prevedono
uno specifico limite nell’impiego dei buoni lavoro. Fermo restando il limite
economico dei 5.000 euro per prestatore nell’anno solare, le
prestazioni occasionali e accessorie svolte in favore di tali categorie di
committenti non possono superare i 2.000 euro annui, con riferimento ad ognuno
di essi.
In
linea generale, l’espressione “imprenditori
commerciali” si riferisce a
qualsiasi soggetto persona fisica e giuridica che opera su un determinato
mercato, per la produzione, la gestione o la distribuzione di beni e servizi,
senza limitazioni dell’attività di impresa
alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni.
Il
limite dei 2.000 euro trova applicazione anche nei confronti dei committenti
professionisti. Questa categoria comprende non solo gli iscritti agli ordini
professionali, ma anche i soggetti assicurati presso una cassa diversa da quella
del settore specifico dell’ordine, nonché i
titolari di partita IVA, non iscritti alle casse, ed assicurati all’INPS
presso la gestione separata.
Per
quanto riguarda le nuove disposizioni relative al settore agricolo, il lavoro
occasionale accessorio è ammesso nei limiti del compenso economico di 5.000
euro annui per prestatore per:
a)
aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro, esclusivamente tramite
l’utilizzo di specifiche figure di prestatori
(pensionati e studenti) ma solo nell’ambito delle attività
agricole di carattere stagionale;
b)
imprese con un volume d’affari inferiore a 7.000 euro nell’anno
solare che possono utilizzare in qualunque tipologia di lavoro agricolo
qualsiasi soggetto purché non sia stato iscritto l’anno
precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
In
considerazione della specialità del settore agricolo non trova applicazione l’ulteriore
limite economico di 2.000.
Dal
punto di vista soggettivo restano dunque confermati i pensionati e giovani con
meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con
gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno
se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università,
quali uniche tipologie di prestatori che possono essere impiegate per le
attività agricole svolte a favore di imprese agricole con volume d’affari
annuo superiore a 7.000 euro. Le attività oggetto di prestazione di lavoro
occasionale accessorio per le imprese agricole con volume d’affari
superiore ai 7.000 euro, sono, peraltro, circoscritte all’esclusivo
ambito del lavoro agricolo stagionale, sia con riferimento all’attività
agricola principale svolta dall’imprenditore sia alle
attività connesse svolte dallo stesso, che seguono i tempi e i modelli
produttivi dell’attività principale.
I
produttori agricoli con volume d’affari annuo non
superiore a 7.000 euro possono invece ricorrere ai buoni lavoro per svolgere
qualsiasi attività agricola, anche se non stagionale, impiegando qualsiasi
tipologia di prestatore, purché iscritto durante l’anno
precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Per
l’anno 2013 l’impiego con
i buoni lavoro dei percettori di prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito in tutti i settori produttivi, è possibile per le
aziende agricole di cui alle suddette lett. a) e b), fermo restano il limite
economico di 3.000 euro complessivi di corrispettivo nell’anno
solare.
Tutte
le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere al lavoro occasionale accessorio nei limiti
previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché, nel rispetto
dei vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno.
Per
quanto concerne l’aspetto economico, si precisa che per il committente
pubblico vale il limite economico 'generale' fissato in 5.000 euro per
prestatore.
Restano
fermi, per le attività di lavoro occasionale accessorio per le quali è
possibile utilizzare i lavoratori del pubblico impiego, i limiti previsti in
tema di incumulabilità, cumulo di impieghi e incarichi, che prevede la
richiesta di autorizzazione all’amministrazione di
appartenenza per lo svolgimento di tutti gli incarichi, anche occasionali, non
compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio, per i quali
è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Dal
18 luglio 2012, anche l’impresa familiare rientra nell’ambito
della disciplina generale e potrà ricorrere al lavoro occasionale per lo
svolgimento di ogni tipo di attività, con l’osservanza dei soli
limiti economici previsti dalla nuova normativa, pari a 2.000 euro annui,
trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti.
La
particolarità per questa fattispecie di committenti consiste nel fatto che
ai buoni lavoro utilizzati si applica la contribuzione previdenziale pari
al 13 per cento da versare alla gestione separata. Ciò rende difficilmente
utilizzabile questa fattispecie lavorativa nelle imprese familiari.
Il limite economico
Come
anticipato, la nuova normativa sui buoni lavoro modifica sostanzialmente il
parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro occasionale
accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire
tale nuovo limite.
Infatti
si prevede che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa
essere superiore:
-
a 5.000 euro nel
corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da
intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 €
lordi;
-
a 2.000 euro per
prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con
riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il
prestatore, pari a 2.666 € lordi;
-
a 3.000 euro per
anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del
salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono
effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti
locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a
4000 € lordi.
I nuovi buoni lavoro
Con
l’obiettivo di assicurare una maggiore certezza dell’utilizzo
di buoni lavoro sono stati modificati alcuni elementi essenziali dei voucher.
I
soggetti beneficiari dovranno acquistare presso le rivendite autorizzate uno o più
carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati.
Un
aspetto rilevante rispetto alla normativa previgente è rappresentato dall’indicazione
della natura oraria del buono lavoro commisurata alla durata della prestazione.
Al
riguardo, il criterio di quantificazione del compenso del lavoratore accessorio
viene ancorato ad una natura oraria parametrata alla durata della prestazione,
in modo da evitare che un solo voucher, attualmente del valore di 10 euro,
possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore.
Rimane
ferma la possibilità di pagare una prestazione lavorativa in misura superiore,
riconoscendo per un’ora di lavoro anche più voucher.
Il
valore nominale del buono è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, periodicamente aggiornato tenuto conto delle risultanze
istruttorie del confronto con le parti sociali.
La
norma prevede che i buoni siano numerati progressivamente e datati. In
merito si osserva che i buoni lavoro attualmente utilizzati in tutte le diverse
modalità (cartacei, telematici, tabaccai, banche, Poste) sono già
contrassegnati da numeri progressivi.
Ferme
restando le disposizioni vigenti in materia di comunicazione preventiva della
prestazione lavorativa, il riferimento alla “data” implica che la stessa vada intesa come un arco temporale di utilizzo del
voucher non superiore a 30 giorni decorrenti dal suo acquisto.
Nelle
more delle modifiche delle procedure, anche telematiche, per il rilascio dei
voucher da parte dell’Istituto, restano confermate le previgenti indicazioni
che non limitano temporalmente l’utilizzabilità dei
voucher.
Inoltre
con riferimento al valore orario del voucher il Ministero ha chiarito
che, fermo restando il suo valore “nominale”,
in attesa della nuova determinazione dell’importo orario dei
buoni lavoro , in considerazione delle specificità del settore agricolo è
possibile, esclusivamente in tale settore, fare riferimento alla
retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come individuata
dalla contrattazione collettiva di riferimento comparativamente più
rappresentativa.
Ai
fini dell’ espletamento delle verifiche da parte del personale
ispettivo sulla corretta procedura di utilizzo dei buoni lavoro con le
caratteristiche suindicate, il Ministero del Lavoro prevede che, in attesa del
completamento da parte dell’Istituto del sistema
di monitoraggio dei compensi ricevuti dai singoli prestatori nel corso dell’anno,
il committente potrà richiedere al prestatore una dichiarazione, ai sensi dell’articolo
46 comma 1, lett. o) D.P.R. n. 445/2000, in ordine al non superamento
degli importi massimi previsti. Ferma restando l’effettuazione
dei vigenti adempimenti in materia di comunicazione preventiva della
prestazione, l’acquisizione della dichiarazione costituisce elemento
necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali
conseguenze di carattere sanzionatorio.
Per
quanto riguarda gli aspetti previdenziali e assicurativi, è prevista la
modulazione delle aliquote contributive da versare all’INPS
in funzione dell’incremento delle percentuali previste per gli iscritti
alla Gestione separata, peraltro demandata ad apposito decreto
interministeriale.
Fase transitoria
Resta
fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni
per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in
vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
Considerato
che la legge n. 92 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, con riferimento a
tutti i buoni lavoro già in possesso dei committenti alla data del 17 luglio
2012 e per tutti i buoni lavoro acquistati entro la medesima data, anche con
riferimento a prestazioni in corso o da avviare, continuerà ad essere applicata
la normativa previgente fino al 31 maggio 2013.
Conseguentemente,
per i voucher acquistati entro il 17 luglio 2012, continueranno ad operare
tutte le precedenti disposizioni in materia di buoni lavoro relativamente sia
agli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione, sia alle norme riferite ai
percettori a sostegno del reddito, sia ai limiti economici e senza vincoli di
parametrazione oraria.
Situazione
del tutto eccezionale è quella verificatasi nella fase di approvazione della
nuova disciplina, e relativa al versamento effettuato per l’acquisto
di voucher in data successiva al 18 luglio 2012, con riferimento a prestazioni
di lavoro occasionale accessorio per le quali il committente ha provveduto ad
effettuare la comunicazione di avvio della prestazione di lavoro accessorio in
data precedente al 18 luglio.
In
considerazione delle sostanziali novità normative introdotte dalla legge n.
92/2012 sul lavoro occasionale accessorio e della circostanza che, nel caso di
specie, i prestatori avevano svolto o stavano svolgendo la relativa
prestazione, la cui data di avvio era stata comunicata nelle forme e nei tempi
previsti, si ritiene che questa situazione, del tutto particolare, possa
rientrare nella disciplina del regime transitorio, come sopra delineata.
Ulteriori chiarimenti
Si
conferma l’obbligatorietà della comunicazione preventiva all’INAIL/INPS
necessaria per l’attivazione delle prestazioni occasionali accessorie.
Anche
per questo istituto, in mancanza di formalizzazione del rapporto, trova
applicazione la maxisanzione per il lavoro sommerso.
Il
superamento dei limiti quantitativi comporta la trasformazione del rapporto
contestato in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con
conseguente applicazione delle relative
sanzioni civili e amministrative.
Gli
effetti della trasformazione varranno con
riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una
impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all’attività
di impresa o professionale.
A
questo proposito si ribadisce l’importanza dell’acquisizione
da parte del committente della dichiarazione rilasciata dal prestatore in
ordine al non superamento degli importi massimi annuali, che costituisce elemento
necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali
conseguenze di carattere sanzionatorio.
La
dichiarazione preventiva di inizio della prestazione relativa ai voucher
cartacei distribuiti dalle strutture operative dell’Istituto
Previdenziale dovrà essere effettuata direttamente all’INPS
tramite i canali consueti (sito istituzionale, contact center integrato o
sede).
Va
ribadito che i lavoratori impiegati con il sistema dei buoni lavoro possono
essere utilizzati solo per le prestazioni in favore del committente e che vige
il divieto di impiego in appalti di servizi e somministrazione di manodopera ad
eccezione del personale adibito alle attività
di steward negli stadi di calcio.
Infine,
si conferma che le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno
diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari
e che il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale
accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato.
Valerio Pollastrini
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