Con la sentenza n.257/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 64, comma 2 del D.Lgs n.151/2001 nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque.
A seguito di questa sentenza l’Inps, con il messaggio n.1785/2013, riconosce a tali lavoratrici l’indennità di cinque mesi, fermo restando i limiti di età del minore, sia in caso di adozione nazionale che internazionale.
Tenuto conto dell’obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall’ingresso in famiglia del minore, l’estensione del periodo di congedo disposto dalla Corte Costituzionale risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l’erogazione dell’indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.
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