Dopo le modifiche della recente Legge di Stabilità entra in vigore dal 1° gennaio 2013 il nuovo contributo di licenziamento richiesto alle aziende in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ad eccezione delle dimissioni volontarie, le risoluzioni consensuali e le cessazioni dei rapporti per morte del lavoratore.
La finalità del contributo è quella di finanziare in parte la nuova Aspi (indennità di disoccupazione). A tal fine, in caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps il 41% del c.d. massimale mensile Aspi (pari a 2.014,77 euro per il 2012) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, fino ad arrivare alla soglia massima del 123%.
Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità.
Il contributo trova applicazione anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato.
Fino al 2015 il contributo aggiuntivo di licenziamento non è dovuto nei seguenti casi:
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
- interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
A tutt’oggi è bene specificare che l’Inps ancora non ha fornito le istruzioni operative per il calcolo e il versamento del contributo in questione.
Esempio:
- lavoratore licenziato dopo 14 mesi di contratto a tempo indeterminato:
calcolo della percentuale:
41 : 12 x 14 = 47,83%
massimale Aspi (a titolo esemplificativo utilizziamo quello 2012 in attesa di aggiornamento) :
2.014,77
Calcolo del contributo di licenziamento:
2.014,77 x 47,83% = 963,66
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