In seguito alle modifiche introdotte dalla riforma del lavoro, l’articolo 7 della legge n.604/1966 prevede ora per le aziende con più di 15 dipendenti (5 se agricole) che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo debba essere preceduto da una comunicazione del datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro contenente i motivi del licenziamento e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La Commissione provinciale di conciliazione dovrà quindi riunire le parti entro 7 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione dando il via ad una procedura di confronto che dovrà concludersi entro venti giorni dalla convocazione.
Con la nota del 1° ottobre 2012 il Ministero del lavoro chiarisce che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non rientra in una ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, pertanto, potrà essere irrogato senza la preventiva procedura conciliativa. Va ricordato che il superamento del limite del comporto, secondo la giurisprudenza, è condizione sufficiente di legittimità del recesso, al punto che, al suo verificarsi, non risulta necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo, né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse.
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