Con un’interessante pronuncia la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa in presenza di amianto.
Nella sentenza n.18921 del 5 novembre 2012 la Corte ha respinto il ricorso del datore di lavoro sostenendo la legittimità della condotta dei lavoratori che, in occasione di uno sciopero per la presenza di amianto in azienda, avevano dapprima timbrato il cartellino per poi rifiutarsi di lavorare.
A seguito della pronuncia è stato riconosciuto il diritto degli stessi lavoratori a percepire la retribuzione per tale giornata.
Ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
In base alla norma dunque, il datore di lavoro inadempiente, oltre ad esporsi all’eventuale risarcimento del danno, consente in linea di principio al lavoratore il diritto di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute.
Valerio Pollastrini
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