Il 07 novembre 2012 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diramato la circolare n.27 allo scopo di chiarire alcuni aspetti legati agli intervalli temporali nella reiterazione di diversi contratti a termine con lo stesso soggetto.
Giova ricordare l’evoluzione normativa che ha avuto seguito all’articolo 1, comma 9, lettera h) della legge n.92/2012 che ha modificato quanto disposto nell’articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n.368/2001, con l’aggiunta del seguente periodo: “i contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato: dall’avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi comprese”.
Da ultimo, l’articolo 46-bis del D.L. n.83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), ha aggiunto alla precedente disposizione tale ulteriore periodo: “I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter (attività stagionali di cui al D.P.R. n.1525/1963) e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
Con la circolare in oggetto il Ministero chiarisce che quest’ultima disposizione richiama esplicitamente i “termini ridotti” di 20 e 30 giorni e tale richiamo non appare messo in dubbio dalla circostanza secondo cui gli stessi termini sono collocati al secondo periodo della disposizione e non al “primo periodo”, come letteralmente risultante dalla formulazione normativa.
La corretta interpretazione del combinato disposto delle due norme in riferimento alle possibili deroghe alla durata degli intervalli tra due contratti a tempo determinato, rendono evidente il ruolo in tale contesto della disciplina collettiva.
In primo luogo gli accordi di livello interconfederale o di categoria, anche quelli a livello decentrato, possono ridurre la durata degli intervalli per esigenze riconducibili a ragioni organizzative qualificate, legate all’avvio di una nuova attività, al lancio di un prodotto o di un servizio innovativo ecc. In tali ipotesi, pertanto, la contrattazione collettiva è sollecitata a regolamentare tali fattispecie proprio in ragione di una possibile iniziativa di carattere sostitutivo del Ministero che, sempre sulla base delle citate ragioni organizzative qualificate, può agire in via amministrativa con apposito decreto per puntualizzare la casistica di cui sopra.
Sotto altro profilo il riferimento ad “ogni altro caso previsto dai contratti collettivi” di qualsiasi livello, rende comunque valida ogni altra ipotesi di riduzione degli intervalli da parte della contrattazione nazionale, territoriale o aziendale, anche in ipotesi diverse e ulteriori rispetto a quelle legate ai processi organizzativi sopra considerati, senza che in tal caso sia però previsto un ruolo sostitutivo del Ministero.
Infine giova ricordare che, a prescindere dai futuri interventi collettivi o ministeriali, la riduzione dei tempi di attesa, fino a venti e trenta giorni, per la stipulazione di un ulteriore contratto a termine con lo stesso soggetto, stante quanto disposto tra le “Misure urgenti per la crescita del Paese”, è sempre legittimo con riferimento alle seguenti attività di carattere stagionale:
SGUSCIATURA DELLE MANDORLE.
SCUOTITURA, RACCOLTA E SGRANATURA DELLE PIGNE.
RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOBOSCO (FUNGHI, TARTUFI, FRAGOLE, LAMPONI, MIRTILLI, ECC.).
RACCOLTA E SPREMITURA DELLE OLIVE.
PRODUZIONE DEL VINO COMUNE (RACCOLTA, TRASPORTO, PIGIATURA DELL'UVA, TORCHIATURA DELLE VINACCE, COTTURA DEL MOSTO, TRAVASAMENTO DEL VINO).
MONDA E TRAPIANTO, TAGLIO E RACCOLTA DEL RISO.
MOTOARATURA, MIETITURA, TREBBIATURA MECCANICA DEI CEREALI E
PRESSATURA DEI FORAGGI.
LAVORAZIONE DEL FALASCO.
LAVORAZIONE DEL SOMMACCO.
MACIULLAZIONE E STIGLIATURA DELLA CANAPA.
ALLEVAMENTO BACHI, CERNITA, AMMASSO E STUFATURA DEI BOZZOLI.
AMMASSO, SGRANATURA, LEGATURA, MACERAZIONE E STESA ALL'APERTO DEL LINO.
TAGLIO DELLE ERBE PALUSTRI, DISERBO DEI CANALI, RIORDINAMENTO SCOLINE DELLE OPERE CONSORTILI DI BONIFICA.
RACCOLTA, INFILZATURA ED ESSICCAMENTO DELLA FOGLIA DEL TABACCO ALLO STATO VERDE.
CERNITA E CONDIZIONAMENTO IN COLLI DELLA FOGLIA DEL TABACCO ALLO STATO SECCO.
TAGLIO DEI BOSCHI, PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ABBATTIMENTO DELLE PIANTE PER LEGNAME DA OPERA, ALLE OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA LEGNA DA ARDERE, ALLE OPERAZIONI DI CARBONIZZAZIONE NONCHÉ ALLE RELATIVE OPERAZIONI DI TRASPORTO.
DIRADAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DELLE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO.
SCORZATURA DEL SUGHERO.
SALATURA E MARINATURA DEL PESCE.
PESCA E LAVORAZIONE DEL TONNO.
LAVORAZIONE DELLE SARDINE SOTT'OLIO (PER LE AZIENDE CHE ESERCITANO SOLO TALE ATTIVITÀ).
LAVORAZIONE DELLE CARNI SUINE.
PRODUZIONE DI FORMAGGI IN CASEIFICI CHE LAVORANO ESCLUSIVAMENTE LATTE OVINO.
LAVORAZIONE INDUSTRIALE DI FRUTTA, ORTAGGI E LEGUMI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CONSERVATI VEGETALI E ALIMENTARI (LIMITATAMENTE AL PERSONALE ASSUNTO NEL PERIODO DI LAVORAZIONE DEL PRODOTTO FRESCO).
PRODUZIONE DI LIQUIRIZIA.
ESTRAZIONE DELL'OLIO DALLE SANSE E SUA RAFFINAZIONE.
ESTRAZIONE DELL'OLIO DAL VINACCIOLO E SUA RAFFINAZIONE.
ESTRAZIONE DELL'ALCOOL DALLE VINACCE E DALLE MELE.
FABBRICAZIONE DEL GHIACCIO (DURANTE IL PERIODO ESTIVO).
ESTRAZIONE DI ESSENZE DA ERBE E FRUTTI ALLO STATO FRESCO.
SPIUMATURA DELLA TIFFA.
SGRANELLATURA DEL COTONE.
LAVATURA DELLA PAGLIA PER CAPPELLI.
TRATTURA DELLA SETA.
ESTRAZIONE DEL TANNINO.
FABBRICAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI SPECIALITÀ DOLCIARIE NEI PERIODI PRECEDENTI LE FESTIVITÀ DEL NATALE E DELLA PASQUA.
CAVE DI ALTA MONTAGNA.
MONTAGGIO, MESSA A PUNTO E COLLAUDO DI ESERCIZIO DI IMPIANTI PER ZUCCHERIFICI, PER FABBRICHE DI CONSERVE ALIMENTARI E PER ATTIVITÀ LIMITATE A CAMPAGNE STAGIONALI.
FABBRICAZIONE DEI LATERIZI CON LAVORAZIONE A MANO O MISTA A MANO E A MACCHINA NELLE QUALI SI FACCIA USO DI ESSICCATOI ALL'APERTO.
CERNITA E INSACCAMENTO DELLE CASTAGNE.
SGUSCIATURA ED INSACCAMENTO DELLE NOCCIOLE.
RACCOLTA, CERNITA, SPEDIZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI E FABBRICAZIONE DEI RELATIVI IMBALLAGGI.
RACCOLTA, CERNITA, CONFEZIONE E SPEDIZIONE DI UVE DA TAVOLA E DA ESPORTAZIONE.
LAVAGGIO E IMBALLAGGIO DELLA LANA.
FIERE ED ESPOSIZIONI.
LAVORI PREPARATORI DELLA CAMPAGNA SALIFERA (SFANGAMENTO CANALI, RIPRISTINO ARGINATURE MUNGITURA E CILINDRATURA CASELLE SALANTI, SISTEMAZIONE AIE DI STAGIONATURA), SALINAZIONE (MOVIMENTO DI ACQUE, RACCOLTA DEL SALE).
SPALATURA DELLA NEVE.
ATTIVITÀ SVOLTA IN COLONIE MONTANE, MARINE E CURATIVE.
PREPARAZIONE E PRODUZIONE DI SPETTACOLI PER IL PERSONALE NON MENZIONATO NELLA LETT. E) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 230 , ADDETTO A SINGOLI SPETTACOLI O SERIE DI SPETTACOLI CONSECUTIVI DI DURATA PRESTABILITA.
ATTIVITÀ DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ARENE CINEMATOGRAFICHE ESTIVE.
ATTIVITÀ DEL PERSONALE ASSUNTO DIRETTAMENTE PER CORSI DI INSEGNAMENTO PROFESSIONALE DI BREVE DURATA E SOLTANTO PER LO SVOLGIMENTO DI DETTI CORSI.
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