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mercoledì 24 ottobre 2012

Apprendistato professionalizzante - durata della formazione e previsioni collettive

Con l'interpello n. 34/2012 la Direzione generale per lAttività Ispettiva fornisce alcuni chiarimenti sulla durata della formazione e sulle previsioni della contrattazione collettiva in merito all'istituto dell'apprendistato professionalizzante.

La specifica istanza era stata avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro  e riguardava la richiesta di un parere in merito alla legittimità di quelle clausole della contrattazione collettiva che prevedono una riduzione dell’impegno formativo in caso di verifica del Piano Formativo Individuale (PFI) ad opera dell’ente bilaterale. Il caso preso ad esempio e' quello del settore del Turismo nel quale viene richiesta “l’integrale applicazione delle disposizioni del presente contratto ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazioni continua (…)”.

Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento  dell'apprendistato professionalizzante,  l’art. 4 del D.Lgs. n.167/2011 stabilisce che “gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento”.

Il Ministero specifica che alle parti sociali è affidata l’individuazione della “durata della formazioneesclusivamente in funzione della “età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire.
Ne consegue la legittimita' di una disposizione collettiva che preveda una durata ridotta  del monte ore formativo nel caso in cui, ad esempio, il lavoratore abbia 29 anziché 18 anni o qualora abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato.
Di contro, non appare in linea, né con le disposizioni del Testo Unico sull'apprendistato, né con i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quelli comunitari sulla libera concorrenza, prevedere una riduzione del monte ore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del tutto estranei all'età dell’apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale.

Le riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in funzione della semplice “validazione” del PFI da parte dell’ente bilaterale o alla adesione allo stesso ente non possono pertanto ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico.

In tal caso il Ministero ritiene applicabile l'articolo 7 del D.Lgs. n. 167/2011, in base al quale in caso di inadempimento nell'erogazione della formazione prevista nel piano individuale, il personale ispettivo adottera' un provvedimento di diffida, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

Valerio Pollastrini

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