Come riportato sul sito del Ministero del lavoro, in data 07/09/2012 è stato registrato alla Corte dei Conti ed è tutt’ora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale del 29 agosto 2012, recante le procedure di emersione dei lavoratori extracomunitari privi di un regolare permesso di soggiorno.
Tutti i datori di lavoro che operano nel territorio nazionale potranno presentare presso lo Sportello unico per l’immigrazione una dichiarazione di emersione relativa ai rapporti di lavoro subordinato in corso e che abbiano avuto inizio almeno tre mesi prima del 9 agosto 2012, riguardanti lavoratori stranieri presenti ininterrottamente nel territorio nazionale almeno dal 31 dicembre 2011.
La dichiarazione di emersione potrà essere presentata, esclusivamente con modalità informatica, nel periodo intercorrente tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2012.
Prima della compilazione e della spedizione telematica del modello, l’utente dovrà registrarsi sull’apposita pagina disponibile all’indirizzo www.interno.gov.it. Su tale indirizzo è stato pubblicato il "Manuale dell'utilizzo del sistema", nel quale sono state indicate le fasi della procedura di emersione e le modalità di compilazione della modulistica predisposta.
Pagamento del contributo forfettario
Per poter accedere alla procedura di emersione, ai datori di lavoro viene richiesto il pagamento di un contributo forfettario di 1000 € per ciascun lavoratore.
L’articolo 2 del Decreto Interministeriale precisa che il suddetto importo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
Il contributo forfettario deve essere versato per mezzo del modello "F24 Versamenti con elementi indicativi", disponibile sui siti internet dell'Agenzia delle entrate, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della cooperazione internazionale e dell'Inps.
Nel modello di pagamento devono essere indicati, oltre ai dati relativi al datore di lavoro, anche il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore.
Nel caso in cui la procedura di emersione non avesse un esito positivo è stata esclusa la possibilità per i datori di lavoro di ottenere la restituzione dei mille euro versati.
Requisito reddituale del datore di lavoro
Il datore di lavoro, per l’ammissione alla procedura di emersione, dovrà attestare il possesso di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000€ annui.
Per l’emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il requisito reddituale del datore di lavoro è ridotto alla soglia di 20.000€ annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito. Per i nuclei familiari composti da più' soggetti conviventi l’importo minimo di reddito annuale complessivo è di 27.000€.
Sempre per quanto riguarda le sole emersioni di lavoratori domestici, il decreto ha chiarito che alla determinazione del reddito possono concorrere anche il coniuge ed i parenti entro il secondo grado anche se non conviventi.
Nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi più lavoratori occupati presso il medesimo datore di lavoro, sia la sussistenza del requisito reddituale che la congruità della capacità economica in rapporto al numero delle richieste presentate, dovranno essere valutate dalla direzione territoriale del lavoro ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 bis del DPR 31 agosto 1999 n.394 .
Sono esclusi da ogni verifica reddituale i datori di lavoro affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza che presenteranno la dichiarazione di emersione per i lavoratori stranieri addetti alla propria assistenza.
Contenuti della domanda di emersione
L’articolo 4 del Decreto Interministeriale ha elencato tutti gli elementi che devono essere contenuti, a pena di inammissibilità, nella dichiarazione di emersione. Essi sono:
A) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro straniero;
B) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
C) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego. Il decreto specifica che il rapporto dovrà essere di natura subordinata. Il contratto potrà indifferentemente essere a tempo determinato o indeterminato, purché con orario di lavoro a tempo pieno. Per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare l’orario lavorativo potrà essere anche a tempo parziale, nel limite minimo di 20 settimanali, e la retribuzione dovrà essere quella prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.
D) l'attestazione del possesso del requisito reddituale;
E) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore che deve aver avuto inizio almeno tre mesi prima del 9 agosto 2012 e deve sussistere alla data di presentazione della dichiarazione;
F) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
G) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286;
H) l'indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di mille euro;
J) l'obbligo di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro, o comunque non inferiore a sei mesi, per rapporti di durata inferiori al semestre;
L) l'indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di € 14,62 richiesta per la procedura di emersione.
Regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale
Il datore di lavoro è chiamato a dimostrare, mediante attestazione redatta congiuntamente al lavoratore, di avere erogato a quest’ultimo, per tutta la durata del rapporto di lavoro, nel limite minimo di sei mesi, i compensi dovuti in base al CCNL di riferimento. Le somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall'Inps a titolo di minimale contributivo.
Prima della stipula del contratto di soggiorno il datore di lavoro dovrà provvedere a tutti gli obblighi di natura contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore come risulta dalla dichiarazione di emersione, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.
Per quanto riguarda l’attestazione dell’avvenuta regolarizzazione contributiva dei rapporti di lavoro non domestici, il decreto distingue tra datori di lavoro non agricoli e datori di lavoro agricoli.
I primi dovranno presentare copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione.
Lo sportello unico per l'immigrazione provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità' contributiva (Durc) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi ed assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, deai versamenti alla Cassa edile.
Per i rapporti di lavoro in agricoltura, i datori di lavoro dovranno invece provvedere, in via telematica all’Inps, alla certificazione di regolarità contributiva dell'azienda che dovrà attestare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, l'avvenuta denuncia del lavoratore stesso e la correttezza e correntezza degli adempimenti contributivi.
Per quanto riguarda, invece, la regolarizzazione di un rapporto di lavoro domestico, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti, mediante esibizione di copia del bollettino Mav, pagabile esclusivamente presso gli sportello bancari o postali.
In merito agli adempimenti fiscali, il datore di lavoro dovrà versare entro il 16 novembre 2012 le trattenute sui compensi corrisposti per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a sei mesi.
Per le somme erogate dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione di emersione, il versamento delle ritenute e delle trattenute operate deve essere effettuato entro gli ordinari termini di legge e cioè entro il giorno 16 del mese successivo.
Il decreto Interministeriale ha disposto comunque che, in ogni caso, la regolarizzazione deve essere attestata all'atto della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita autocertificazione.
Comunicazione obbligatoria di assunzione
Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve a tutti gli obblighi di comunicazione previsti nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Tale comunicazione e' messa a disposizione dei servizi competenti e delle Direzioni territoriali del lavoro.
Valerio Pollastrini
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