Sta diventando obiettivamente complicato seguire le direttive del Ministero sulle modalita' di comunicazione preventiva delle chiamate dei lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente.
La legge n.92/2012 di riforma del mercato del lavoro, a proposito del lavoro intermittente, ha introdotto l'obbligo della comunicazione preventiva della chiamata.
In coincidenza con l'entrata in vigore della norma, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali aveva annunciato con la Circolare n.18/2012 che, in assenza dell'individuazione delle modalita' semplificate di comunicazione, l'adempimento in questione poteva essere effettuato con gli strumenti gia' operativi (posta elettronica e fax) ai recapiti delle Direzioni territoriali del lavoro.
Con la "nota" del 9 agosto 2012 il Ministero ha fornito le nuove modalita' di comunicazione a mezzo e-mail, fax, sms e piattaforma web.
Sulle prime l'Ente aveva escluso la possibilita' di ricorrere alle precedenti modalita' provvisorie, salvo tornare sui propri passi con "l'avviso di rettifica" del 13 agosto, con il quale e' stato concesso alle aziende di inoltrare fino al 15 settembre 2012 le comunicazioni preventive anche agli indirizzi di posta elettronica e fax delle Direzioni territoriali del lavoro.
Dunque dal 15 settembre le uniche procedure utilizzabili sarebbero dovute essere esclusivamente quelle indicate il 9 agosto, senonche` il 14 settembre si e' registrata una nuova marcia indietro.
Il Ministero ha comunicato con l'emmesima "nota" che "si ritiene opportuno, sentita anche la Direzione generale per l'Attivita' Ispettiva, consentire la possibilita' di effettuare le comunicazioni sia secondo le modalita' indicate con la citata nota del 9 agosto 2012, sia ai recapiti istituzionali degli Uffici territoriali sino alla completa definizione dei citati interventi, che saranno illustrati con nota successiva".
In buona sostanza: tutti gli indirizzi e recapiti forniti in questi mesi sono ancora validi per comunicare la chiamata dei lavoratori intermittenti e lo saranno fino a data da destinarsi.
A margine dell'ultima notifica, il Ministero ha colto l'occasione per chiarire che, ai fini della revoca di comunicazioni gia' effettuate, e' sufficiente una successiva comunicazione in tal senso che indichi il lavoratore interessato.
Gli operatori del settore lamentano, a ragione, la totale mancanza di coerenza degli indirizzi forniti dal Ministero.
Vero e' che nello specifico i frequenti cambi di direzione non incidono sui costi aziendali ma e' altrettanto vero che essi generano confusione e quest'ultima costituisce di certo un'elemento negativo per quella che dovrebbe essere la certezza del diritto.
N.B. Per conoscere tutti gli indirizzi utili per effettuare la chiamata preventiva dei lavoratori intermittenti si consiglia di prendere visione degli altri articoli pubblicati sul presente Blog e rubricati nella sezione "ricerca per argomento" sotto la dizione "Lavoro a chiamata".
Valerio Pollastrini
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