La legge n.92 del 2012, c.d. Riforma del lavoro, ha introdotto alcune novita' agli istituti contrattuali maggiormente utilizzati dalle aziende.
Nelle righe seguenti si riportano brevi indicazioni sulle modifiche relative ai contratti a termine, all'apprendistato ed ai licenziamenti per le aziende con più' di 15 dipendenti.
Contratti a termine:
La riforma ha elevato il termine di sospensione per la reiterazione di contratti a termine con lo stesso lavoratore.
Prima di stipulare un nuovo contratto a termine con lo stesso soggetto, le aziende dovranno attendere almeno 90 giorni. Nel caso in cui il precedente contratto abbia avuto una durata inferiore ai 6 mesi, il periodo di attesa si riduce a 60 giorni.
La Riforma ha introdotto il contratto a termine di primo ingresso.
Il primo contratto a termine stipulato tra un lavoratore e un’impresa per qualunque tipo di mansione non dovra' più essere giustificato da esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.
L’esenzione dall’obbligo di indicare la causale può applicarsi solo al primo contratto a termine, che non potra' avere una durata superiore a 12 mesi e non potra' essere oggetto di proroga.
La nuova normativa consente ai contratti collettivi di prevedere un regime alternativo a quello appena descritto: secondo questo meccanismo, sara' possibile, in alcune specifiche situazioni aziendali, riconoscere l’esenzione dall’obbligo di redigere la causale per un numero di lavoratori non superiore al 6 per cento di quelli impiegati a tempo indeterminato dall’impresa.
Apprendistato
Per quanto riguarda tale Istituto, la Riforma subordina la possibilità di assumere nuovi apprendisti al mantenimento in servizio, nei 36 mesi precedenti, di almeno il 50% degli apprendisti già assunti.
La nuova disciplina prevede che un datore di lavoro potra' assumere apprendisti fino al raggiungimento del rapporto di 3 a 2 con le maestranze specializzate e qualificate (la disciplina precedente fissava un rapporto di 1 a 1, e quindi con la modifica viene ampliato il numero di apprendisti che possono essere assunti).
Licenziamenti
Per quanto riguarda le aziende con più' di 15 dipendenti, la nuova versione dell’art.18 dispone che nel caso in cui il giudice accerti che non ricorrano gli estremi del giustificato motivo oggettivo, il rapporto di lavoro dovra' ugualmente considerarsi risolto dalla data del recesso. In tal caso al lavoratore dovra' essere riconosciuta un’indennità risarcitoria omnicomprensiva di importo variabile tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre ai contributi previdenziali.
Il regime cambia qualora il giudice ritenesse il licenziamento per giustificato motivo oggettivo <<manifestamente infondato>>. In tal caso, il dipendente avrà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, oltre a un’indennità di importo non superiore alle 12 mensilità, e al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi.
Per i licenziamenti discriminatori non ci sono novità sostanziali, mentre cambia invece la regolamentazione del licenziamento disciplinare: in alcuni casi esso comportera' la reintegra, oltre ad un’indennità non superiore a 12 mesi. In altri verra' sanzionato unicamente con l’indennità economica di importo variabile tra le 12 e le 24 mensilità.
La reintegra, secondo la nuova normativa, sara' garantita solamente se il fatto contestato è punito dai contratti collettivi con una sanzione meno grave del licenziamento, oppure se il giudice abbia accertato l’insussistenza del fatto.
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