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giovedì 21 aprile 2016

Casi di legittimo ricorso al lavoro a chiamata

Il Decreto Legislativo n.81/2015 che, nell’ambito del c.d. Jobs Act, ha configurato il riordino delle tipologie contrattuali, ha riscritto, tra l’altro, la disciplina del lavoro intermittente.

Le nuove norme hanno confermato le causali soggettive di legittimità del ricorso al lavoro a chiamata, in virtù delle quali è sempre possibile stipulare un contratto intermittente con lavoratori di età inferiore ai 24 anni o superiore  ai 55.


A prescindere dal possesso o meno dei suddetti requisiti soggettivi, il decreto ha poi chiarito che il lavoro a chiamata può essere utilizzato anche nelle ulteriori ipotesi previste dai Contratti Collettivi e che, in assenza di regolamentazione contrattuale, sarà il Ministero del Lavoro a chiarire in un futuro decreto nuovi casi di utilizzo della fattispecie.

Alla luce della nuova normativa occorre riferire di come parte della dottrina avesse sostenuto che fino all’emanazione del citato provvedimento ministeriale, le uniche fattispecie oggettive legittimanti l’utilizzo del lavoro intermittente fossero quelle eventualmente individuate dai vari Contratti Collettivi. In caso di mancata regolamentazione contrattuale, pertanto, l’unica possibilità di accesso sarebbe risieduta  nel rispetto delle clausole soggettive.

Detta interpretazione, tuttavia, è stata sconfessata dal  Ministero del Lavoro che,  rispondendo all’interpello n.10/2016 ha chiarito in questi giorni che, sotto il profilo dei requisiti oggettivi, in assenza di regolamentazione collettiva debbono considerarsi ancora valide le ipotesi individuate nella tabella allegata al Regio Decreto n.2657/1923, sotto riportata.

In sostanza, ove l’istituto del lavoro intermittente non fosse configurato dal Contratto Collettivo Nazionale ed in attesa del preannunciato decreto ministeriale, ad oggi è possibile instaurare un rapporto di lavoro intermittente in relazione alle seguenti mansioni, prescindendo dall’eventuale possesso dei requisiti soggettivi da parte del prestatore di lavoro:

1.     Custodi. 
2.     Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie. 
3.     Portinai. 
4.     Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un'applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti. 
L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere continuativo e` fatta dall'Ispettorato del lavoro. 
5.     Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarita` del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955. 
6.     Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti. 
7.     Personale addetto all'estinzione degli incendi. 
8.     Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuita`. 
9.     Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali. 
10.                       Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti. 
11.                       Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro. 
12.                       Addetti ai centralini telefonici privati. 
13.                       Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni dell'assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale. 
14.                       Commessi di negozio nelle citta` con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste citta, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.
15.                        Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi. 
16.                       Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi. 
17.                       Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile. 
18.                       Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati. 
19.                       Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione. 
20.                       Personale addetto ai servizi di alimentazione e d'igiene negli stabilimenti industriali. 
21.                       Personale addetto servizi igienici o sanitari, dispensari ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino nella particolarita` del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia). 
22.                       Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle citta` con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste citta`, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio. 
23.                       Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici). 
24.                       Personale addetto ai gazometri per uso privato. 
25.                       Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche. 
26.                       Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici. 
27.                       Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, nella particolarita` del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie. 
28.                       Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarita` del caso, non assuma i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955. 
29.                       Personale addetto alla sorveglianza ed all'esercizio: 
a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto; 
b) degli apparecchi di filtrazione; 
c) degli apparecchi di distillazione; 
d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955; 
e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico; 
f) degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua; 
g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas. 
30.                       Personale addetto alle gru. 
31.                       Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri. 
32.                       Personale addetto alla manutenzione stradale. 
33.                       Personale addebito esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico. 
34.                       Personale addetto all'industria della pesca.
35.                        Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purche` abbiano carattere discontinuo (cosi` detti impiegati di bureau come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarita` del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (precisazioni discontinue o di semplice attesa o custodia). 
36.                       Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti. a meno che nella particolarita` del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia). 
37.                       Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarita` del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955. 
38.                       Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, non presentano nella particolarita` del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa. 
39.                       Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo sia nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.
40.                        Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa.
41.                        Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri.
42.                        Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarita` del caso, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).  
43.                       Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici.
44.                       Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarita` del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuita`, accertato dall'Ispettorato del lavoro.
45.                        Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuita`.

46.                       Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro. 

Dott. Valerio Pollastrini

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