Il
Decreto Legislativo n.81/2015 che, nell’ambito del c.d. Jobs Act, ha
configurato il riordino delle tipologie contrattuali, ha riscritto, tra l’altro,
la disciplina del lavoro intermittente.
Le
nuove norme hanno confermato le causali soggettive di legittimità del ricorso
al lavoro a chiamata, in virtù delle quali è sempre possibile stipulare un
contratto intermittente con lavoratori di età inferiore ai 24 anni o superiore ai 55.
A
prescindere dal possesso o meno dei suddetti requisiti soggettivi, il decreto
ha poi chiarito che il lavoro a chiamata può essere utilizzato anche nelle
ulteriori ipotesi previste dai Contratti Collettivi e che, in assenza di
regolamentazione contrattuale, sarà il Ministero del Lavoro a chiarire in un
futuro decreto nuovi casi di utilizzo della fattispecie.
Alla
luce della nuova normativa occorre riferire di come parte della dottrina avesse
sostenuto che fino all’emanazione del citato provvedimento ministeriale, le uniche
fattispecie oggettive legittimanti l’utilizzo del lavoro intermittente fossero
quelle eventualmente individuate dai vari Contratti Collettivi. In caso di
mancata regolamentazione contrattuale, pertanto, l’unica possibilità di accesso
sarebbe risieduta nel rispetto delle
clausole soggettive.
Detta
interpretazione, tuttavia, è stata sconfessata dal Ministero del Lavoro che, rispondendo all’interpello n.10/2016 ha
chiarito in questi giorni che, sotto il profilo dei requisiti oggettivi, in
assenza di regolamentazione collettiva debbono considerarsi ancora valide le
ipotesi individuate nella tabella allegata al Regio Decreto n.2657/1923, sotto
riportata.
In
sostanza, ove l’istituto del lavoro intermittente non fosse configurato dal
Contratto Collettivo Nazionale ed in attesa del preannunciato decreto
ministeriale, ad oggi è possibile instaurare un rapporto di lavoro
intermittente in relazione alle seguenti mansioni, prescindendo dall’eventuale
possesso dei requisiti soggettivi da parte del prestatore di lavoro:
1.
Custodi.
2.
Guardiani diurni e
notturni, guardie daziarie.
3.
Portinai.
4.
Fattorini (esclusi
quelli che svolgono mansioni che richiedono un'applicazione assidua e continuativa)
uscieri e inservienti.
L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere continuativo e` fatta dall'Ispettorato del lavoro.
L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere continuativo e` fatta dall'Ispettorato del lavoro.
5.
Camerieri, personale di
servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere,
carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle
particolarita` del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del
lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre
1923, n. 1955.
6.
Pesatori, magazzinieri,
dispensieri ed aiuti.
7.
Personale addetto
all'estinzione degli incendi.
8.
Personale addetto ai
trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai trasporti di persone e di
merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a
giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di
discontinuita`.
9.
Cavallanti, stallieri e
addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende
commerciali e industriali.
10.
Personale di treno e di
manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle
ferrovie interne degli stabilimenti.
11.
Sorveglianti che non
partecipano materialmente al lavoro.
12.
Addetti ai centralini
telefonici privati.
13.
Personale degli ospedali,
dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il
personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei
reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per
deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per
ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in
cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni
dell'assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettorato
dell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale.
14.
Commessi di negozio nelle citta` con meno di
cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste citta, il lavoro dei
commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza
del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie
interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro
competente per territorio.
15.
Personale
addetto alla sorveglianza degli essiccatoi.
16.
Personale addetto alla
sorveglianza degli impianti frigoriferi.
17.
Personale addetto alla
sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua
potabile.
18.
Personale addetto agli
impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e
privati.
19.
Personale addetto agli
stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto
all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione.
20.
Personale addetto ai
servizi di alimentazione e d'igiene negli stabilimenti industriali.
21.
Personale addetto servizi
igienici o sanitari, dispensari ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica
assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino nella
particolarita` del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10
settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o
custodia).
22.
Barbieri, parrucchieri
da uomo e da donna nelle citta` con meno di centomila abitanti, a meno che,
anche in queste citta`, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da
donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su
conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del
capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.
23.
Personale addetto alla
toeletta (manicure, pettinatrici).
24.
Personale addetto ai
gazometri per uso privato.
25.
Personale addetto alla
guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche.
26.
Personale addetto alle
pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici.
27.
Personale addetto
all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria
della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro,
nella particolarita` del caso, concorrano speciali circostanze a rendere
gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco
nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie.
28.
Personale addetto nelle
officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di
trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e
degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato
dell'industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarita` del caso,
non assuma i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n.
1955.
29.
Personale addetto alla
sorveglianza ed all'esercizio:
a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto;
b) degli apparecchi di filtrazione;
c) degli apparecchi di distillazione;
d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955;
e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico;
f) degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua;
g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.
a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto;
b) degli apparecchi di filtrazione;
c) degli apparecchi di distillazione;
d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955;
e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico;
f) degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua;
g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.
30.
Personale addetto alle
gru.
31.
Capistazione di
fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli
zuccheri.
32.
Personale addetto alla
manutenzione stradale.
33.
Personale addebito
esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza
degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla
produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico.
34.
Personale addetto all'industria della pesca.
35.
Impiegati
di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purche`
abbiano carattere discontinuo (cosi` detti impiegati di bureau come i capi e
sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli
che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarita` del
caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli
estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (precisazioni
discontinue o di semplice attesa o custodia).
36.
Operai addetti alle
pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti.
a meno che nella particolarita` del caso, a giudizio dell'Ispettorato
dell'industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all'art. 6 del
regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice
attesa o custodia).
37.
Operai addetti al
funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno
che nella particolarita` del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo
manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n.
1955.
38.
Interpreti alle
dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che
hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui
prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, non presentano nella
particolarita` del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa.
39.
Operai addetti alle presse per il rapido
raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo sia nei singoli
casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.
40.
Personale
addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di
allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa.
41.
Personale
addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per
prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che
fabbricano sieri.
42.
Personale
addetto ai corriponti, a meno che nella particolarita` del caso, a giudizio
dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del
regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice
attesa o custodia).
43.
Artisti dipendenti da imprese teatrali,
cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali,
cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o
teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello
spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici.
44.
Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza
dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella
particolarita` del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuita`,
accertato dall'Ispettorato del lavoro.
45.
Operai
addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e
al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto,
eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti
l'inesistenza del carattere della discontinuita`.
46.
Operai addobbatori o apparatori per cerimonie
civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi,
riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.
Dott. Valerio Pollastrini
Dott. Valerio Pollastrini
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