E’ quanto riportato nella sentenza n.8883 del 3 marzo 2016,
nella quale la Corte di Cassazione è tornata a chiarire la ripartizione di
ruoli e responsabilità tra datore di lavoro e dipendente nell’ambito
della disciplina sulla sicurezza.
In particolare, la questione verte sulla portata
dell’art.2087 c.c., norma il cui carattere aperto impone al datore di lavoro di
approntare, a fronte dei continui cambiamenti tecnologici, dei fattori e dei processi
della produzione, tutte le misure «…necessarie a tutelare l'integrità fisica
e la personalità morale dei prestatori di lavoro».