OGGETTO:
Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione
dell’art.1, commi 8 e 9 della legge delega 10 dicembre 2014 n.183 (Jobs Act):
fruizione del congedo parentale ad ore dei lavoratori iscritti alla Gestione
Dipendenti Pubblici; ulteriori precisazioni circolare 81/2015
SOMMARIO:
Con la presente circolare si forniscono indicazioni relative
alla valorizzazione in denuncia dei congedi medesimi con contribuzione
figurativa ai fini pensionistici a carico dell’Istituto per le aziende e le
amministrazioni pubbliche iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici.
PREMESSA
Il decreto legislativo 15 giugno 2015 n.80, in attuazione
dell’art.1, commi 8 e 9 della legge delega 24 dicembre 2014 n.183, apporta una
serie di modifiche, in via sperimentale per il solo anno 2015, al Decreto
Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, modificando, tra l’altro, i limiti
temporali di utilizzo del congedo parentale e del prolungamento dello stesso per i figli con
disabilità in situazione di gravità, nonché i limiti temporali dei periodi
indennizzabili a prescindere dalle condizioni reddituali.
Il successivo D. Lgs. n.148/2015, in vigore dal 24/09/2015
con lo stanziamento dei fondi necessari al mantenimento delle misure introdotte
dal d. lgs n.80/2015 conferma la struttura delle misure per il sostegno della
maternità anche per gli anni successivi
al 2015.
L’art.7 del d. lgs. n.80/2015 interviene, come già chiarito
nelle circolari n.139 del 17/07/2015 e n.152 del 18/08/2015 in materia di
congedo parentale fruito su base oraria, aggiungendo il comma 1-ter all'art. 32
del d. lgs. 151/2001. Tale comma introduce una disciplina legislativa
applicabile in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione
collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo
parentale su base oraria. La disposizione in esame consente a ciascun genitore
di scegliere tra la fruizione del congedo in modalità giornaliera e quella
oraria.
La fruizione su base oraria è, secondo il comma 1-ter
dell’art. 32, consentita in misura pari alla meta dell'orario medio giornaliero
del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a
quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. E’ esclusa inoltre,
la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o
riposi di cui al decreto legislativo n. 151/2001.
Le disposizioni del comma 1-ter sono applicabili anche ai
lavoratori dipendenti pubblici o privati iscritti ai fondi esclusivi dell’AGO
della Gestione dipendenti pubblici, ferme restando le disposizioni specifiche
previste dai rispettivi quadri normativi di riferimento.
1 Amministrazioni Pubbliche di cui
all’art.1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e enti con obbligo di iscrizione del
personale con rapporto di lavoro dipendente alla Gestione Pubblica
La norma fondamentale nell’ordinamento, ai fini dell’individuazione
del datore di lavoro pubblico, è quella contenuta nell’articolo 1, comma 2, del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,
come già precisato nella circolare n.81/2015. Oltre alle amministrazioni
pubbliche individuate dal citato art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, le
indicazioni contenute nel presente punto 1 sono applicabili, in linea generale,
anche agli enti pubblici o agli organismi obbligati ad iscrivere i lavoratori
dipendenti alle casse o ai fondi della gestione dipendenti pubblici.
Le disposizioni contenute nel comma 1-ter del d. lgs.
151/2001 non si applicano, per espressa previsione legislativa al personale del
comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso
pubblico.
Sono, pertanto, esclusi dalla disciplina del congedo
parentale di cui al comma 1-ter
dell’art.32 del d. lgs. 151/2001 il personale delle Forze armate, dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Si rammenta infine, che a seguito dell’elevazione dei limiti
temporali, a decorrere dalla data di entrata in vigore (25/06/2015) del d. lgs.
n.80/2015 per i periodi di congedo parentale di cui all’art.32, fatte salve le
disposizioni normative di maggior favore, le amministrazioni pubbliche sono
tenute a corrispondere al dipendente, salvo disposizioni di maggior favore, il
30% della retribuzione persa per un periodo di congedo parentale massimo,
complessivo tra i genitori, di sei mesi, fruito fino al sesto anno di vita del
bambino o di ingresso del minore in affidamento o adozione.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al
limite dei sei mesi ovvero per i periodi fruiti tra i 6 anni e gli otto anni di
vita del bambino (o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato),
le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere la retribuzione di cui
sopra a condizione che il reddito individuale dei genitori richiedenti sia
inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria.
I periodi di congedo fruiti tra gli otto e i dodici anni non
danno diritto ad alcuna retribuzione.
Per effetto del combinato disposto degli articoli 35, 34 e
32 del d. lgs. n.151/2001 e dei nuovi limiti temporali introdotti dalla
riforma, la fruizione del congedo parentale fra il 25/06/2015 e il 31/12/2015 è
coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero
fino al 12° anno di ingresso del minore in famiglia, fatto salvo in questo
ultimo caso, il limite del raggiungimento della maggiore età da parte del
minore.
Di seguito si riportano le indicazioni per la valorizzazione
delle denunce contributive dei periodi di congedo parentale ad ore.
1.1 Modalità di comunicazione dei dati di
congedo parentale fruito ad ore tramite il flusso UNIEMENS – ListaPosPA: quadri
V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”
Il quadro E0 con tipo servizio 4 “servizio ordinario"
dovrà indicare il periodo del mese solare, senza soluzione di continuità, utile
ai fini del diritto e della misura della pensione, comprensivo anche del
congedo parentale fruito ad ore, in analogia a quanto già indicato per gli
eventi con contribuzione figurativa indicati nella circolare n.81/2015.
Per i mesi in cui il lavoratore fruisce dei congedi
parentali in modalità oraria si dovrà elaborare un quadro V1, causale 7, codice
motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”, valorizzando gli elementi
<GiornoInizio> <GiornoFine> in riferimento al mese solare in cui si
sono verificati gli eventi, e l’elemento <PercRetribuzione> con il numero
complessivo di giorni in cui si è verificato l’evento nel mese solare,
considerando che il congedo orario parentale deve essere espresso su base
giornaliera in funzione dell’orario medio giornaliero. Un giorno è uguale al
valore 1000 e corrisponde al numero delle ore dell’orario medio giornaliero
dell’ultimo mese di riferimento. Ad esempio nel caso in cui l’orario medio
giornaliero del mese di riferimento sia di 6 ore e il dipendente usufruisca nel
mese di 15 ore complessive di congedo parentale su base oraria, nell’elemento
<PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 2500 (numero ore
congedo parentale usufruito nel mese/orario medio giornaliero x 1000).
Analogamente nel caso in cui il dipendente usufruisca di 17
ore mensili dovrà essere indicato il valore 2833. Si precisa che il valore da
indicare deve essere un numero intero, l’arrotondamento dovrà avvenire per
difetto per i decimali da 0 a 4 o per eccesso per i decimali da 5 a 9.
Si ricorda che il <GiornoInizio> e il
<GiornoFine> del quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8, “Eventi
con accredito figurativo” elaborato per denunciare gli eventi in esame devono
coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> e il <GiornoFine>
dell’elemento E0 ovvero, nel caso di più elementi E0, senza soluzione di
continuità con il <GiornoInizio> del primo elemento E0 e con il <GiornoFine> dell’ultimo quadro E0.
Nel caso in cui lo stesso tipo di evento si sia verificato
in più periodi non continuativi nell’ambito dello stesso mese solare, dovrà
essere elaborato un unico quadro V1 indicando nell’elemento
<PercRetribuzione> il numero complessivo di ore di congedo parentale
utilizzato.
Si precisa che nel caso in cui nel mese solare ci sia un
periodo non utile ai fini del diritto e della misura della pensione, il periodo
indicato nel quadro V1, causale 7, CMU 8, non deve incidere su tale periodo. In
questo caso dovranno essere elaborati uno più elementi V1, causale 7, CMU 8 in
funzione dei rispettivi E0 con soluzione di continuità.
Nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi
con accredito figurativo” si dovrà indicare il tipo servizio 72 “Congedo
parentale su base oraria con retribuzione ridotta” ovvero 73 “Congedo parentale
su base oraria senza retribuzione”, nel caso di congedo parentale fruito su
base oraria, rispettivamente, con retribuzione parziale o assente.
Nell’elemento <RetribVirtualeFiniPens> della gestione pensionistica deve
essere indicata la retribuzione non erogata in tutto o in parte per il
verificarsi dell’evento.
Considerato che la contribuzione per la gestione creditizia
e la gestione Enpdep è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni figurative
accreditate ai fini pensionistici, l’elemento <Imponibile> della gestione
credito e della gestione Enpdep del quadro V1 in esame dovrà essere valorizzato
indicando lo stesso valore dell’elemento <RetribVirtualeFiniPens>.
I dati indicati nei quadri V1, causale 7, codice motivo
utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo” e il valore dell’elemento
<RetribVirtualeFiniPens> saranno utilizzati per valorizzare i periodi e
le retribuzioni valutabili per gli eventi coperti da contribuzione figurativa
nella posizione assicurativa degli iscritti alla casse pensionistiche della
Gestione Pubblica.
1.2 Modalità di comunicazione della
contribuzione figurativa corrispondente alla tredicesima retribuzione persa in
tutto o in parte per eventi di cui alla circolare n.81/2015 e ai congedi
parentali fruiti su base oraria.
In occasione della erogazione della tredicesima mensilità,
nei casi in cui tale retribuzione sia ridotta, in tutto o in parte, per gli
eventi di cui alla circolare n.81/2015 compresi i congedi parentali fruiti ad
ore si dovrà elaborare un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8
“Eventi con accredito figurativo”, valorizzando gli elementi
<GiornoInizio> <GiornoFine> in riferimento al mese di dicembre o
all’ultimo mese di riferimento del rapporto di lavoro indicando il tipo
servizio 74 “Retribuzione figurativa tredicesima” e l’elemento
<PercRetribuzione> con il valore corrispondente al numero di mesi di
riferimento della tredicesima mensilità espressa in millesimi (un mese = 1000).
L’elemento <RetribVirtualeFiniPens> della gestione pensionistica deve essere
valorizzato con il valore della tredicesima mensilità non erogata in tutto o in
parte per gli eventi di congedo sopra indicati.
Si rammenta che l’imponibile delle gestione credito e della
gestione Enpdep deve tenere conto anche della retribuzione figurativa
accreditata nel conto individuale dell’assicurato e corrisponde pertanto al
valore indicato nell’elemento <RetribVirtualeFiniPens>.
2. Datori di lavoro con obbligo di
versamento delle contribuzioni minori di
cui al comma 2, dell’art. 20, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133
Come già evidenziato nella circolare n.81/2015, le Aziende e
gli Enti di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legge n. 112 del 25
giugno 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, hanno l’obbligo di versare le
contribuzioni minori relative alla maternità e alla malattia.
Si indicano di seguito le modalità di valorizzazione delle
denunce per la gestione pubblica (ListaPosPA del flusso UniEmens) per gli
eventi che danno diritto all’accredito figurativo ai fini pensionistici, ferme
restando le disposizioni contenute nelle circolari n. 139 del 17/07/2015 e
n.152 del 18/08/2015.
2.1. Modalità di
comunicazione dei dati tramite il flusso UNIEMENS – ListaPosPA da febbraio 2015
(periodi retributivi da gennaio 2015): quadri V1, causale 7, codice motivo
utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”
Il quadro E0 con tipo servizio 4 “servizio ordinario"
dovrà indicare il periodo del mese solare, senza soluzione di continuità, utile
ai fini del diritto e della misura della pensione, comprensivo anche del
congedo parentale fruito ad ore, in analogia a quanto già indicato per gli
eventi con contribuzione figurativa indicati nella circolare n.81/2015.
Nel flusso mensile <ListaPosPA> per i mesi in cui i
lavoratore fruisce del congedo parentale ad ore si dovrà elaborare un quadro
V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”,
valorizzando gli elementi <GiornoInizio> <GiornoFine> in
riferimento al mese solare in cui si sono verificati gli eventi e l’elemento
<PercRetribuzione> con il numero di giorni utili ai fini dell’accredito
figurativo nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1
giorno=1000). Il congedo orario parentale deve essere espresso su base
giornaliera in funzione dell’orario
medio giornaliero. Si precisa che il valore da indicare deve essere un numero
intero, l’arrotondamento dovrà avvenire per difetto per i decimali da 0 a 4 o
per eccesso per i decimali da 5 a 9. Ad esempio, nel caso in cui l’orario medio
giornaliero del mese di riferimento sia di 8 ore e il dipendente usufruisca nel
mese di 20 ore complessive di congedo parentale su base oraria, nell’elemento
<PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 2500 (numero ore
congedo parentale usufruito nel mese/orario medio giornaliero x 1000).
Analogamente nel caso in cui il dipendente usufruisca di 17 ore mensili dovrà
essere indicato il valore 2125.
Eventi dichiarati in
PosContributiva
|
Codice
tipo servizio in ListaPosPA
|
Descrizione tipo servizio
ListaPosPA
|
Congedo parentale ad ore con contribuzione
figurativa ex art. 35, comma 1, d. lgs. n.151/2001
|
75
|
Congedo parentale ad ore disciplinato dall’art.35,
comma 1, d. lgs. n.151/2001 dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20
c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112
|
Congedo parentale ad ore con contribuzione
figurativa ex art. 35, comma 2, d. lgs. n.151/2001
|
76
|
Congedo parentale ad ore disciplinato
dall’art.35, comma 2, d. lgs. n.151/2001 dei dipendenti delle aziende di cui
all’art.20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112
|
I giorni indicati nei quadri V1, causale 7, codice motivo
utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo” saranno utilizzati per definire i
periodi coperti da contribuzione figurativa.
Si precisa che il <GiornoInizio> e il
<GiornoFine> del quadro V1 , causale 7, codice motivo utilizzo 8, “Eventi
con accredito figurativo” elaborato per denunciare gli eventi, oggetto di esame
del presente punto 2.1, devono coincidere, rispettivamente, con il
<GiornoInizio> e il <GiornoFine> dell’elemento E0 ovvero, nel caso di
più elementi E0, senza soluzione di continuità con il <GiornoInizio> del
primo elemento E0 e con il
<GiornoFine> dell’ultimo quadro E0.
Nel caso in cui lo stesso tipo di evento si sia verificato
in più periodi non continuativi, nell’ambito dello stesso mese solare, dovrà
essere elaborato un unico quadro V1 indicando nell’elemento
<PercRetribuzione> il numero di giorni in cui si sono verificati gli
eventi nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000).
Si precisa che nel caso in cui nel mese solare ci sia un
periodo non utile ai fini del diritto e della misura della pensione, il periodo
indicato nel quadro V1, causale 7, CMU 8, non deve incidere su tale periodo. In
questo caso dovranno essere elaborati uno più elementi V1, casuale 7, CMU 8 in
funzione dei rispettivi E0 con soluzione di continuità.
Nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi
con accredito figurativo” non si dovrà valorizzare, a differenza di quanto
indicato per le amministrazioni pubbliche di cui al precedente punto 1,
l’elemento <RetribVirtualeFiniPens>.
Considerato che il contributo obbligatorio per la gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e per la gestione Enpdep è
commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile, ne consegue che la
contribuzione per la gestione creditizia e la gestione Enpdep è dovuta anche in
riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici per
il congedo parentale ad ore.
Per gli eventi della ListaPosPA, corrispondenti al tipo
servizio 75 si dovrà indicare, nell’elemento <imponibile> della gestione
Credito e della gestione Enpdep, il valore relativo alla retribuzione persa
indicato nell’elemento <DiffAccredito> delle denunce per le contribuzioni
minori, maggiorata per i soli iscritti alla cassa pensionistica CTPS del 18%
della base pensionabile annua di cui all’art. 15 della legge 29 aprile 1976,
n.177.
Per gli eventi della ListaPosPA, corrispondenti al tipo
servizio 76 si dovrà indicare nell’elemento <Imponibile> della gestione
Credito e della gestione Enpdep un valore commisurato alla contribuzione
convenzionale (pari al 200% del valore massimo dell’assegno sociale)
corrispondente al periodo complessivo fruito per congedo parentale fruito ad
ore, secondo quanto già indicato al paragrafo 2.1 della circolare n.81/2015. Si
precisa che giorno corrisponde al numero di ore dell’orario medio giornaliero
del mese di riferimento.
3. Aggiornamento esempi di compilazione
ListaPosPA.
Con successivo messaggio saranno aggiornati ed integrati gli
esempi di compilazione della ListaPosPA di cui al Messaggio n. 3284 del
14/05/2015.
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