Il potere disciplinare, in capo al datore di lavoro in forza
del codice civile (art. 2106), va esercitato nell’ambito di limiti procedurali
molto rigidi previsti dallo statuto dei lavoratori, integrato nel tempo dai
contratti collettivi e dalla giurisprudenza.
Il datore, nel gestire la propria attività, ha il compito di
regolamentare e controllare l’operato dei propri collaboratori, questo al fine
di assicurare un’ordinata convivenza. Contestazione di infrazioni (addebiti),
difese e successiva eventuale comminazione della sanzione sono gestite, quindi,
in ambito aziendale, salvo la facoltà di adire il giudice per l’impugnazione
della sanzione disciplinare.
La procedura è contenuta nell’art.7 dello Statuto dei
lavoratori e deve seguire passaggi ben definiti: predisposizione e affissione
del codice disciplinare costituiscono i primi atti da mettere in pratica in
ogni luogo di lavoro. Immediatezza, specificità e immutabilità rappresentano
poi i tre fondamentali cardini sui quali fondare tutte le contestazioni
disciplinari.
La contestazione preventiva e dettagliata degli addebiti al
dipendente ritenuto colpevole di aver commesso l’infrazione, va portata a sua
conoscenza in forma scritta, meglio se raccomandata AR, o con consegna a mano e
contestuale acquisizione della firma per ricevuta. In caso di rifiuto di ritiro
da parte del lavoratore, invece, è possibile darne lettura in privato e
redigere un verbale in presenza di testimoni. La contestazione degli addebiti
si presume portata a conoscenza del lavoratore quando perviene al suo indirizzo
(art.1335 cc), a meno che questi non provi di essere stato, senza sua colpa,
nell’impossibilità di averne notizia. Un rifiuto da parte del dipendente di
ricevere l’atto non inficia il provvedimento.
Prima dell’applicazione della sanzione (escluso il caso di
adozione del solo rimprovero verbale) il datore deve concedere al lavoratore 5
giorni di tempo per produrre, in forma scritta o verbale, anche con assistenza
sindacale, la propria difesa.
Il provvedimento più grave del rimprovero verbale non può
essere adottato prima che siano trascorsi i 5 giorni (decorrono dal giorno del
ricevimento della contestazione). Il lavoratore che respinge la raccomandata
non potrà giustificarsi affermando di non averla ricevuta, così come non può
addurre una simile motivazione il lavoratore che si sia trasferito senza
comunicare la variazione di indirizzo.
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