Quesito
Oggetto: L. 92/2012 art. 2 c. 34, lett. a)–Cambi di appalto
e proroga esclusione dal versamento del contributo Aspi.
Il c. 34 dell’art. 2 della L. 92/2012 prevedeva fino al
31/12/2015 l’esclusione dal versamento del contributo Aspi nei casi di
licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano
succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole
sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. Posto che la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) non ha
prorogato il regime di cui sopra, si richiede parere circa la possibilità che
tale proroga sia riproposta in atti successivi da parte degli organi competenti
nel corso del 2016 e/o quantomeno siano impartite istruzioni operative per il
versamento del contributo tenendo conto dell’onerosità dello stesso per le
aziende che si troveranno nella condizione di dover assolvere all’obbligo di
versamento.
Risposta
Il Contributo ASpI (ora Naspi) è stato introdotto dalla
legge n. 92/2012. Come riformulata dopo le modifiche intervenute attraverso
l’art. 1, c. 250 della legge n. 228/2012 la norma prevede: “Nei casi di
interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che,
indipendentemente dal requisito contributivo darebbero diritto all’ASpI,
intervenuti a decorrere dal 1 gennaio
2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del
massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli
ultimi tre anni”.
In caso di cambio di appalto, con relativo passaggio delle
maestranze dalla ditta uscente a quella subentrate, sulle stesse, non si è
tenuti al versamento del contributo di licenziamento. Tuttavia tale esclusione
stabilita dalla stessa legge 92/2012, art. 2 c. 3 e 4, era prevista
limitatamente al periodo 2013-2015.
Dal 1 Gennaio 2016, non essendo stata tuttora prevista la
proroga ditale esenzione (le cessazioni dei
rapporti di lavoro in capo alle ditte uscenti da contratti di appalto
saranno assoggettate al contributo di licenziamento anche nel caso di passaggio
diretto in forza alla ditta subentrante nella gestione del servizio appaltatore anche quando tale
passaggio è regolamentato da apposite clausole sociali a garanzia della continuità
dei rapporti di lavoro previste dalla contrattazione collettiva.
A tutt'oggi non sono previsti interventi normativi in
materia.
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