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martedì 2 febbraio 2016

Cdl - Cambi di appalto, ancora nessuna proroga al 2016 per esclusione ticket licenziamento

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 02 Febbraio 2016

Quesito

Oggetto: L. 92/2012 art. 2 c. 34, lett. a)–Cambi di appalto e proroga esclusione dal versamento del contributo Aspi.

Il c. 34 dell’art. 2 della L. 92/2012 prevedeva fino al 31/12/2015 l’esclusione dal versamento del contributo Aspi nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Posto che la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) non ha prorogato il regime di cui sopra, si richiede parere circa la possibilità che tale proroga sia riproposta in atti successivi da parte degli organi competenti nel corso del 2016 e/o quantomeno siano impartite istruzioni operative per il versamento del contributo tenendo conto dell’onerosità dello stesso per le aziende che si troveranno nella condizione di dover assolvere all’obbligo di versamento.

Risposta

Il Contributo ASpI (ora Naspi) è stato introdotto dalla legge n. 92/2012. Come riformulata dopo le modifiche intervenute attraverso l’art. 1, c. 250 della legge n. 228/2012 la norma prevede: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1  gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.

In caso di cambio di appalto, con relativo passaggio delle maestranze dalla ditta uscente a quella subentrate, sulle stesse, non si è tenuti al versamento del contributo di licenziamento. Tuttavia tale esclusione stabilita dalla stessa legge 92/2012, art. 2 c. 3 e 4, era prevista limitatamente al periodo 2013-2015.

Dal 1 Gennaio 2016, non essendo stata tuttora prevista la proroga ditale esenzione (le cessazioni dei  rapporti di lavoro in capo alle ditte uscenti da contratti di appalto saranno assoggettate al contributo di licenziamento anche nel caso di passaggio diretto in forza alla ditta subentrante nella gestione del  servizio appaltatore anche quando tale passaggio è regolamentato da apposite clausole sociali a garanzia della continuità dei rapporti di lavoro previste dalla contrattazione collettiva.

A tutt'oggi non sono previsti interventi normativi in materia.

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