Pronte le nuove regole per le istanze di interpello
presentate ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000).
Con il provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia, le Entrate danno
attuazione all’articolo 8 del Dlgs n. 156/2015 che ha operato una generale
revisione della disciplina degli interpelli, affidando ad appositi
provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali la definizione delle regole
procedurali.
Di seguito alcune delle novità intervenute dopo le modifiche
apportate dal Dlgs n.156/2015.
Competenza per la trattazione delle istanze - Il
provvedimento opera una tendenziale regionalizzazione degli interpelli, ossia
tutte le istanze relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla
tipologia, devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti in
funzione del domicilio fiscale del contribuente. Tutte le istanze di competenza
del ramo Territorio devono essere inviate alla Direzione Regionale nel cui
ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di
interpello. Resta ferma la competenza delle strutture centrali (Direzione
Centrale Normativa e Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità
immobiliare) per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale,
i soggetti di più rilevante dimensione e i contribuenti esteri; fa ancora
eccezione, ma in solo via transitoria, la gestione delle nuove istanze cd.
“antiabuso” che fino al 31/12/2017 saranno presentate direttamente alla
Direzione Centrale Normativa indipendentemente dai requisiti dimensionali o
dalla residenza del contribuente che presenta l’istanza.
Così, per effetto delle novità, ad esempio, le istanze di
interpello controlled foreign ompanies (CFC)
saranno presentate non più alla Direzione Centrale Normativa per il tramite
della Direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale
dell’istante bensì, salvo che per i soggetti di più rilevante dimensione,
direttamente alla Direzione regionale.
Canali di comunicazione - In attesa dell’implementazione e
dell’avvio dell’apposito servizio telematico dedicato, il provvedimento
“allinea” i canali di comunicazione consentiti tra contribuenti ed
amministrazione, prediligendo l’utilizzo della posta elettronica certificata
nei confronti dei soggetti che sono obbligati a dotarsi di un indirizzo ovvero
per coloro che, pur non essendo obbligati, lo forniscano nell’istanza presentata.
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