Un lavoratore che subisce un licenziamento dichiarato
illegittimo può optare per la reintegra del posto di lavoro o per un'indennità
pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre a un eventuale
risarcimento riconosciuto dal giudice per le retribuzioni perse. La norma
assegna al lavoratore 30 giorni di tempo per la scelta, a decorrere dalla
comunicazione del deposito della sentenza con cui il giudice ha sancito la
possibilità di scegliere tra reintegra e indennità. La Legge n.92/2012 ha, poi,
previsto che i tempi per la scelta partissero anche dall'invito del datore di
lavoro a far riprendere le attività al lavoratore, ove fosse anteriore.
La Cassazione, però, con sentenza n. 203/2016 del 11 gennaio
2016, ha invece previsto che i 30 giorni per la scelta dell'indennità decorrano
da quando si venga a conoscenza della decisione del giudice e quindi, ad
esempio, dalla lettura della sentenza in aula o dalla data di notifica della
sentenza depositata dalla controparte.

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