La circolare 1 dell’8 gennaio scorso illustra le
disposizioni relative alla Settima Salvaguardia pensionistica introdotte dalla
Legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 263 a 270, della Legge n. 208 del
28 dicembre 2015).
In particolare, l’articolo 1 (vedi Allegato n. 1 alla circolare in oggetto):
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ridetermina le risorse finanziarie per le
salvaguardie fino ad oggi intervenute
-
individua le categorie di lavoratori che possono
fruire della Settima Salvaguardia pensionistica e i criteri di ammissione
-
stanzia le risorse finanziarie per la Settima
Salvaguardia
La decorrenza dei trattamenti pensionistici da liquidare ai
beneficiari della Settima salvaguardia non può essere anteriore al 1° gennaio
2016.
La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata
entro il 1° marzo 2016 osservando che:
a) i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 265, lettere a)
e b) (soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e prosecutori
volontari), iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport
e spettacolo, devono presentare online la domanda all’Inps, direttamente o
tramite patronato.
b) i lavoratori di cui all’art. 1, comma 265, lettere c), d)
ed e) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai
sensi dell’art. 42, c. 5, del D.lgs, n. 151 del 2001, con contratto a tempo
determinato) devono presentare la domanda alle Direzioni territoriali del lavoro
competenti per territorio, secondo le modalità definite dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 36 del 31 dicembre 2015 cui
si rimanda integralmente (vedi Allegato n. 2 alla circolare in oggetto). Tali
lavoratori possono anticipare la trattazione del conto presentando istanza
anche all’Inps, per via telematica, direttamente o tramite patronato.
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Circolare numero 1 dell’8-01-2016
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