Premessa
Con la presente circolare si comunica che l’Istituto
ha provveduto ad effettuare le operazioni di rinnovo delle pensioni per l’anno
2016.
Tali attività sono finalizzate:
ad
attribuire la rivalutazione per l’anno 2015, in misura definitiva, e per l’anno
2016, in misura provvisoria, sulle pensioni e sulle prestazioni assistenziali;
ad
attribuire la rivalutazione definitiva sulle indennità degli invalidi civili,
dei sordomuti, dei ciechi civili e sugli assegni accessori annessi alle
pensioni privilegiate di 1° categoria concesse agli ex dipendenti civili e
militari delle Amministrazioni Pubbliche;
ad
effettuare i conguagli relativi alle pensioni e alle ritenute erariali;
ad
attribuire in via provvisoria le prestazioni collegate al reddito, ove
spettanti, ovvero ad applicare le trattenute di legge, sulla base delle ultime
dichiarazioni rese dagli aventi titolo e registrate negli archivi informatici;
per
le pensioni delle gestioni private, a impostare le variazioni di importo in
considerazioni delle scadenze e delle variazioni memorizzate sulla prestazione.
Si illustra di seguito il dettaglio delle attività
svolte in sede di rinnovo delle pensioni per l’anno 2016.
1 Regole per la
rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2015 e 2016
Ai sensi dell’articolo 1, comma 483, della legge 147
del 27 dicembre 2013, per il triennio 2014-2016, la rivalutazione automatica
dei trattamenti pensionistici attribuita in base al meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:
a. nella
misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari
o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b. nella
misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro
volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla
presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
c. nella
misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo
dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte
il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla
presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
d. nella
misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei
volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla
presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
e. nella
misura del 45 per cento, per gli anni 2015 e 2016, per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS
con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
Nei casi in cui l’indennità integrativa speciale sia
corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della
individuazione della fascia d’importo cui applicare gli aumenti percentuali
della perequazione automatica, il trattamento pensionistico deve essere
considerato complessivamente, comprensivo quindi dell’indennità integrativa
speciale.
2 Criteri di
rivalutazione delle pensioni
La rivalutazione viene quantificata con i criteri di
cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che
il calcolo della rivalutazione automatica sia effettuato sul cumulo dei
trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario
centrale, per ciascun pensionato.
Per la determinazione dell’importo complessivo da
prendere a base della perequazione vengono considerate le pensioni erogate
dall’INPS (ad esclusione delle prestazioni di categoria VOBIS, IOBIS, VMP, IMP,
AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VESO92, VESO33, VOST, INDCOM, CL) e le
pensioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, per le quali
l’Ente erogatore ha indicato l’assoggettabilità al regime della perequazione
cumulata.
Per i trattamenti degli Enti diversi da INPS,
l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione
viene memorizzata nel Casellario Centrale Pensioni, nel campo GP1AV35N di
ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO
PEREQUAZIONE).
L’importo di perequazione eventualmente spettante sul
trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale
con le modalità illustrate nella circolare n.102 del 6 luglio 2004.
3 Perequazione definitiva
delle pensioni per l’anno 2015
Il decreto del 19 novembre 2015, emanato dal Ministro
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie Generale -n. 280
del 1° dicembre 2015 (allegato 1), fissa nella misura dello 0,2 per cento
l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via
definitiva, per l'anno 2015, e nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di
perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per
l'anno 2016.
3.1 Indice di rivalutazione definitivo
delle pensioni, degli assegni e delle pensioni sociali per il 2015
Come di consueto, prima di procedere all’adeguamento
delle pensioni per l’anno successivo, è stato effettuato il consolidamento degli
importi spettanti a ciascun soggetto sulla base dell’indice di rivalutazione
definitivo per l’anno precedente.
Infatti, la rivalutazione dell’anno successivo viene
effettuata sulla somma dei trattamenti spettanti al medesimo soggetto a
dicembre dell’anno precedente, come determinata in base ai consueti criteri
rammentati al precedente punto 2.
Il decreto del 20 novembre 2014, emanato dal Ministro
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale - n.
280 del 2 dicembre 2014, aveva fissato nella misura dello 0,3 per cento
l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via
previsionale, per l'anno 2015.
L’art. 1 del citato decreto del 19 novembre 2015 ha
stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2015 è determinata nella misura dello 0,2 per cento
dal 1° gennaio 2015.
La tabella sottostante riporta i coefficienti di
rivalutazione per l’anno 2015, sulla base dell’indice di rivalutazione
definitivo:
dal
|
Fasce
trattamenti complessivi
|
%
indice perequazione da attribuire
|
%
di aumento
|
Importo
trattamenti complessivi
|
1° gennaio 2015
|
Fino
a 3 volte il TM
|
100
|
0,200
%
|
fino
a € 1.502,64
|
Fascia
di Garanzia *
|
Importo
garantito
|
oltre
€ 1.502,64
e
fino a € 1.502,79
garantiti
1.505,65
|
||
Oltre
3 e fino a 4 volte il TM
|
95
|
0,190
%
|
oltre
€ 1.502,64
e
fino a € 2.003,52
|
|
Fascia
di Garanzia *
|
Importo
garantito
|
oltre
€ 2.003,52
e fino
a € 2.004,32
garantiti
2.007,33
|
||
Oltre
4 e fino a 5 volte il TM
|
75
|
0,150
%
|
oltre
€ 2.003,52
e
fino a € 2.504,40
|
|
Fascia
di Garanzia*
|
Importo
garantito
|
oltre
€ 2.504,40
e
fino a € 2.505,65
garantiti
2.508,16
|
||
Oltre
5 e fino a 6 volte il TM
|
50
|
0,100
%
|
oltre
€ 2.504,40
e
fino a € 3.005,28
|
|
Fascia
di Garanzia *
|
Importo
garantito
|
oltre
€ 3.005,28
e
fino a € 3.005,58
garantiti
3.008,29
|
||
Oltre
6 volte il TM
|
-
|
0,090%
|
nessun
tetto di importo
|
*Le fasce di garanzia sono applicate quando,
calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato
ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.
Una volta rideterminato l’importo di pensione
definitivo spettante a dicembre del 2015, si è provveduto ad attribuire la
rivalutazione provvisoria per l’anno 2016.
3.2 Valore del trattamento minimo, degli
assegni vitalizi delle pensioni e degli assegni sociali
Si riportano di seguito i valori definitivi del 2015,
rammentando che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per
l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al
reddito.
Decorrenza
|
Trattamento
Minimo
|
Assegni
Vitalizi
|
Pensioni
Sociali
|
Assegni
Sociali
|
1° gennaio 2015
|
501,89
|
286,09
|
369,26
|
448,07
|
Importi annui
|
6.524,57
|
3.719,17
|
4.800,38
|
5.824,91
|
3.3 Applicazione per il 2015 degli
incrementi previsti dalla legge 109/2015 (sentenza n. 70/2015 della Corte
Costituzionale)
Come già indicato al punto 3.2 della circolare
125/2015, per il 2015, a titolo di rivalutazione in applicazione della legge
109/2015, alla perequazione già riconosciuta in via provvisoria da gennaio 2015
è stata aggiunta una rivalutazione pari al 20% di quella attribuita negli anni
2012 e 2013.
Sulla scorta dell’indice definitivo di perequazione in
argomento sono stati rideterminati gli aumenti spettanti, per l’anno 2015, in
applicazione della legge 109/2015 (sentenza n. 70/2015 della Corte
Costituzionale).
Si rammenta che per pensione si intende il cumulo di
tutti i trattamenti che fanno capo allo stesso soggetto.
Pertanto, alle pensioni il cui importo a dicembre 2011
è risultato superiore a tre volte il trattamento minimo ed inferiore a sei
volte il predetto limite, è stato rideterminato l’importo di pensione 2015
spettante sulla base della citata sentenza applicando per gli anni 2012 e 2013,
un indice di rivalutazione pari al 20% della percentuale di perequazione
prevista per la fascia di importo nel quale si colloca la pensione; all’importo
2013 così calcolato è stata applicata la normale perequazione per il 2014 e per
il 2015.
3.4 Titolari di assegni
vitalizi derivanti da uffici elettivi
L’art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 65/2015,
convertito in Legge n. 109/2015, ha stabilito che ai fini
dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì
dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
Pertanto la rivalutazione prevista dalle disposizioni
citate non sono state applicate sulle pensioni i cui intestatari risultano
titolari di un trattamento riferibile a cariche elettive.
Tali pensioni:
se
appartenenti all’assicurazione generale obbligatoria, sono state evidenziate in
procedura GAPNE con il valore 1 nel campo GP1FREQ3;
se
appartenenti ai Fondi Speciali, sono state evidenziate con il codice 5
nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R; il campo CIDEMIN è stato compilato
con il valore 171. Si precisa che per tali categorie è sono stato posto
in pagamento lo stesso importo del 2014, con il solo aggiornamento dell’importo
dovuto alla perequazione definitiva del 2015;
se
appartenenti alle gestioni pubbliche e di spettacolo e sportivi professionisti,
sono state poste in pagamento per l’anno 2016 con lo stesso importo
previsionale dell’anno 2015;
3.5 Conguaglio delle differenze
In applicazione del valore definitivo sopra indicato,
sono state calcolate le differenze corrisposte nel corso dell’anno 2015 sulla
base del maggior indice di rivalutazione attribuito in via provvisoria.
L’art. 1, comma 288, della Legge 28 dicembre 2015, n.
208 (legge di stabilità 2016) ha previsto la sospensione del recupero
della predetta differenza di perequazione.
Si precisa che sono stati sospesi i soli debiti
relativi al differenziale di perequazione, mentre i debiti ad altro titolo,
relativi ad eventuali differenze di pensione per l’anno 2015, accertate durante
le operazioni di rinnovo saranno trattenuti con le regole ordinarie.
In merito alle modalità operative, si chiarisce che
l’operazione è stata effettuata eliminando i conguagli di perequazione dalle
disposizioni di pagamento già impostate per l’invio agli Enti pagatori, con il
conseguente ricalcolo dell’importo netto a pagare a favore del beneficiario.
Il recupero della differenza di perequazione era stato
impostato in due rate mensili (gennaio e febbraio) se di importo superiore a
6,00 euro, e in unica soluzione sulla rata di gennaio se inferiore al predetto
importo.
In particolare, per le pensioni delle gestioni
private, sono stati espunti dalla cedola di gennaio:
ilconguaglio
di pensione a debito, imponibile IRPEF, codificato in GP8MD42 con il valore
525;
ilconguaglio
di pensione a debito, non imponibile IRPEF, codificato in GP8MD42 con il valore
527.
Nel caso in cui sulla stessa pensione, ovvero sullo
stesso mandato unificato relativo a più pensioni delle gestioni private,
fossero presenti entrambe le tipologie di conguaglio, è stato eliminato il solo
conguaglio di tipo 525.
Nel caso di plurititolare con conguagli della stessa tipologia
525 o 527, sono stati eliminati i conguagli con lo stesso codice.
Pertanto, nei casi indicati, il differenziale di
perequazione recuperato sulla mensilità di gennaio sarà restituito con la
mensilità di febbraio
4 Perequazione per
l’anno 2016
4.1 Perequazione delle pensioni, degli
assegni vitalizi, degli assegni e delle pensioni sociali
L’art. 2 del decreto ministeriale di cui al paragrafo
3 ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della
perequazione delle pensioni per l'anno 2015 è determinata in misura pari allo
0,0% dal 1° gennaio 2016, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo.
Pertanto, i valori provvisori dell’anno 2016 sono
identici a quelli definitivi dell’anno 2015 riportati al precedente paragrafo
3.2.
In assenza di rivalutazione per l’anno 2016, ai
destinatari della disposizione sarà quindi posto in pagamento un importo di
pensione pari a quello spettante in via definitiva a gennaio 2015, salvo
variazioni intervenute a titolo diverso dalla perequazione nel corso dell’anno
2015.
4.2 Tabelle importi e limiti di reddito
In allegato 4 si forniscono le tabelle con gli importi
del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito
per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito.
4.3 Applicazione per il 2016 degli
incrementi previsti dalla legge 109/2015 (sentenza n. 70/2015 della Corte
Costituzionale)
Per le pensioni il cui importo a dicembre 2011 è
risultato superiore a tre volte il trattamento minimo ed inferiore a sei volte
il predetto limite, è stato rideterminato l’importo di pensione 2016 spettante
sulla base della citata sentenza applicando per gli anni 2012 e 2013, un indice
di rivalutazione pari al 50% della percentuale di perequazione prevista per la
fascia di importo nel quale si colloca la pensione; all’importo 2013 così
calcolato è stata applicata la normale perequazione per il 2014 e per il 2015.
Per le pensioni di gestione privata l’importo così
determinato è stato memorizzato nel campo GP1AV82E e utilizzato per il
calcolo del 2016.
Per le pensioni delle gestioni spettacolo e sportivi
professionisti l’importo determinato con i criteri sopra esposti è stato
memorizzato nella maschera “consultazione importi base” ed applicato per il
calcolo del 2016.
Pertanto, pur in assenza di rivalutazione per l’anno
2016, ai destinatari della disposizione sarà posto in pagamento un importo di
pensione superiore e diverso da quello spettante in via definitiva a gennaio
del 2015, salvo variazioni intervenute a titolo diverso dalla perequazione nel
corso dell’anno 2015.
A partire dall’anno 2016 la somma attribuita a titolo
di rivalutazione in applicazione della legge 109/2015 diventa parte integrante
della pensione, e sarà quindi oggetto della rivalutazione complessivamente
dovuta dal 2017.
5 Incremento delle
pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all’articolo 38, commi da 1 a
5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (maggiorazioni sociali)
Ai sensi del comma 5 dell’art. 5 della legge 127/2007,
il limite di reddito annuo per l'incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre
2001, n. 448 è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del
trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, rispetto all'anno precedente.
Pertanto, per gli anni 2015 e 2016 il limite di
reddito personale per il diritto alla maggiorazione in argomento è pari a euro
8.298,29 mentre il limite di reddito coniugale è pari a euro 14.123,20
Si ricorda che il comma 4 dell’art. 5 della legge
127/2007 stabilisce che, qualora erogata, la somma aggiuntiva prevista al comma
1 del medesimo art. 5 (cosiddetta 14a), costituisce reddito per un importo pari
a 156,00 euro ai soli fini dell’attribuzione delle maggiorazioni sociali di cui
all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448.
6 Contributo di
solidarietà di cui all’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
Si forniscono gli importi, utilizzati in via
definitiva per l’anno 2015 e in via provvisoria per il 2016, per l’applicazione
del contributo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
Fasce
di importo
|
%
|
2015
|
2016
|
||
da
|
a
|
da
|
a
|
||
Fino a 14 volte il TM annuo
|
0
|
0,00
|
91.343,98
|
0,00
|
91.343,98
|
Da 14 a 20 volte il TM annuo
|
6
|
91.343,99
|
130.491,40
|
91.343,99
|
130.491,40
|
Da 20 a 30 volte il TM annuo
|
12
|
130.491,41
|
195.737,10
|
130.491,41
|
195.737,10
|
Oltre 30 volte il TM annuo
|
18
|
195.737,11
|
|
195.737,11
|
|
Si rammenta che il contributo in oggetto è stato
illustrato con il messaggio n. 4294 del 28 aprile 2014.
7 Rivalutazione delle
prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
7.1 Prestazioni a favore dei mutilati,
invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria INVCIV)
La determinazione della perequazione, definitiva per
l’anno 2015 e previsionale per l’anno 2016, è stata applicata anche per le
pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti.
I limiti di reddito per il diritto alle pensione in
favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono rimasti
invariati. L’indice corrispondente alla variazione percentuale dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, riferito al
periodo agosto 2014 - luglio 2015 e il periodo precedente agosto 2013 – luglio
2014 (allegato 2) è risultato pari a -0,1.
L’indice in argomento è stato ricondotto a zero
dall’art. 1, comma 287, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge
di stabilità 2016)
Il limite di reddito per il diritto all’assegno
mensile degli invalidi parziali è quello stabilito per la pensione sociale
(art. 12 legge n. 412/1991).
Gli importi dei trattamenti dei minorati civili per
gli anni 2015 e 2016, e i relativi limiti di reddito, sono riportati
nell’allegato 2, tabella M.
7.2 Rivalutazione delle indennità
INVCIV e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a
categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni
Pubbliche
La quota perequabile delle indennità a favore dei
mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del 2,12
per cento, corrispondente alla variazione percentuale dell’indice delle
retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, calcolati al netto delle
variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto 2014 - luglio 2015 e il
periodo precedente agosto 2013 – luglio 2014 (allegato 3).
Si rammenta che la perequazione delle indennità viene
attribuita sulla sola quota individuata dall’art. 2, comma 1 della legge 21
novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni.
Tale indice di rivalutazione si applica anche alle
indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1°
categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni
Pubbliche. Le relative tabelle verranno rese note non appena saranno pubblicate
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
7.3 Indennità di frequenza
Le indennità di frequenza sono state rinnovate con
modalità differenti in relazione alla fascia memorizzata e tenuto conto delle
modifiche introdotte dalla legge n. 106/2011 e dall’art 25, comma 5 del decreto
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114.
Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole:
se
l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell’indennità viene
disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a
settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;
se
l’ultima fascia memorizzata è la fascia 47 ovvero 50, il pagamento
dell’indennità viene impostato per l’intero anno;
se
l’ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione è stata rinnovata
con importo pari a zero.
se
l’ultima fascia memorizzata è la fascia 52, il pagamento viene impostato per
l’intero anno.
7.4 Indennità a favore dei lavoratori
affetti da particolari patologie (categoria INVCIV)
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia
major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affetti da
talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia
in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di
categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno
2016 adeguandone l’importo al trattamento minimo.
7.5 Trasformazione delle prestazioni
corrisposte agli invalidi civili che compiono l’età prevista per l’assegno
sociale.
L’art.18, c. 4, della legge n. 111 del 15 luglio 2011
stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno
sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità
civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della
pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della
speranza di vita, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella
legge 122 del 30 luglio 2010.
L’adeguamento in questione, illustrato con il
messaggio n. 16587 del 12 ottobre 2012, fissa a 65 anni e 7 mesi tale requisito
anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state
ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese
successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad
invalidi civili e sordomuti che compiono sessantacinque anni e sette mesi di
età entro il 30 novembre 2016 e per i quali risultano memorizzati negli archivi
i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura
all’assegno sociale.
In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal
mese successivo al compimento di sessantacinque anni e sette mesi è stato
attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo
67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già lire 100.000) e all’articolo 52
della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già lire 18.000).
Le strutture territoriali dovranno provvedere alla
ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni
reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti
coniugati, anche del coniuge.
7.6 Prestazioni INVCIV soggette a revisione
sanitaria
L’art. 25, comma 6 bis, del decreto legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114 stabilisce che nelle
more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter
di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di
verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in
materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi
civili per le quali nell’anno 2016 risulti memorizzata nel database una data di
revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità
successive alla data di scadenza della revisione.
Il pagamento è stato mantenuto anche nei confronti dei
titolari di prestazione di invalidità civile che, nel corso del 2016, compiano
i 65 anni e sette mesi di età e che diventeranno quindi titolari del solo
assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.
8 Assegni
straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO, VESO33, VESO92)
Le prestazioni corrisposte ai sensi dell’art. 3 e 4
della legge 92/2012 di categoria 027 - VOCRED, 028 - VOCOOP, 029 - VOESO, 198 –
VESO33, e 199 – VESO92 sono state rinnovate per l’anno 2016 nella stessa misura
stabilita alla decorrenza iniziale.
Per gli assegni in scadenza nel corso dell’anno è
stato come di consueto determinato l’importo del rateo di tredicesima, se
spettante, che verrà corrisposto unitamente all’ultima mensilità.
9 Gestione fiscale
L’art. 1, comma 290 della Legge 28 dicembre 2015, n.
208 (legge di stabilità 2016) ha previsto, a decorrere dal periodo
d’imposta 2016, un innalzamento dei limiti previsti per l’applicazione delle
detrazioni sui redditi da pensione.
L’attività di ricalcolo della tassazione sarà
effettuata a livello centrale e sarà illustrata con comunicazione dedicata.
9.1 Consuntivazione fiscale e quantificazione
delle ritenute erariali
La certificazione fiscale di tutte le somme
corrisposte dall’INPS ai cittadini a qualunque titolo sono demandate alla
Piattaforma fiscale, alla quale vengono trasmesse tutte le informazioni
necessarie al calcolo dell’imponibile complessivo di ciascun soggetto e della
relativa tassazione.
Per le prestazioni fiscalmente imponibili, la
Piattaforma fiscale ha quantificato:
gli
eventuali conguagli di IRPEF a debito o credito;
gli
importi delle addizionali a saldo, relativi all’anno 2015;
l’importo
dell’addizionale comunale dovuto a titolo di acconto 2016;
il
conguaglio del contributo di solidarietà, per le pensioni interessate
dall’applicazione dell’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La consuntivazione fiscale descritta ha valore
definitivo per i soli soggetti che non percepiscono dall’INPS, a titolo diverso
da pensione, ulteriori somme. In tali casi, la certificazione e i conseguenti
conguagli saranno rielaborati nel corso del mese di gennaio 2016.
La certificazione fiscale sarà rielaborata anche per
le pensioni intestate a soggetti residenti in regioni o comuni che deliberino,
successivamente, la variazione delle aliquote addizionali.
Si segnala che a partire dal 2016, la rettifica delle
certificazioni fiscali a consuntivo delle pensioni di tutte le gestioni potrà
essere effettuata esclusivamente all’interno della Piattaforma Fiscale. La
procedura sarà illustrata con messaggio dedicato.
9.2 Modalità di gestione dei
conguagli trasmessi da Piattaforma Fiscale
9.2.1 Conguagli IRPEF a debito
Per i pensionati con importo annuo complessivo di
pensione fino a 18.000 euro e conguagli di importo superiore a 100 euro sono
state applicate le disposizioni che prevedono la rateazione in 11 mensilità, da
gennaio a novembre (art. 38, c. 7, legge 122/2010).
Negli altri casi, il conguaglio fiscale a debito viene
trattenuto in due rate, sulle mensilità di gennaio e febbraio 2016 ed è
registrato:
sulle
pensioni delle gestioni private con il codice 140 nel campo GP8MD52 e con
l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E. Il recupero viene effettuato in
unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro;
sulle
pensioni della gestione pubblica, con R1 nella sezione ritenute.
per
le pensioni delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti i conguagli
IRPEF, nella maschera PNCTA1 con il codice DE51.
9.2.2 Conguagli IRPEF a credito
I conguagli IRPEF a credito vengono corrisposti
unitamente alla rata di gennaio 2016 se di importo fino a 5 euro. I conguagli
di importo superiore saranno corrisposti a seguito dell’elaborazione della
certificazione unica 2016.
Le informazioni relative ai conguagli IRPEF a credito
sono registrate:
per
le pensioni delle gestioni private con il codice 139 nel campo GP8MD52 e
l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
per
le pensioni delle gestioni pubbliche, nella sezione assegni tassabili e non con
codice R1 e vengono corrisposti se d’importo fino a €
per
le pensioni delle gestioni di spettacolo e sportivi professionisti nella
maschera PNCTA1 con il codice CE51 e sono corrisposti se d’importo fino a €
5,00.
9.2.3 Addizionali IRPEF
Le addizionali all’IRPEF a saldo, regionale e
comunale, saranno trattenute in 11 rate per le pensioni di tutte le gestioni, a
partire dalla mensilità di gennaio.
I conguagli sono registrati:
per
le pensioni delle gestioni private, con il codice 868 (add. regionale) e 869
(add. comunale) nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo
GP8MD53E;
per
le pensioni delle gestioni pubbliche rispettivamente con i codici AD e AC nella
sezione ritenute;
per
le gestioni spettacolo e sportivi professionisti nella maschera PNCTA1 con il
codice DE40 (add. regionale) e DE41 (add. comunale) e l’indicazione
dell’importo complessivo del debito e della rata.
L’addizionale comunale in acconto 2016, sarà
trattenuta in 9 rate per le pensioni di tutte le gestioni, a partire dalla
mensilità di marzo e sarà registrata:
per
le pensioni delle gestioni private, con il codice 869 nel campo GP8MD52 e l’indicazione
dell’importo nel campo GP8MD53E.
per
le pensioni delle gestioni pubbliche, con il codice AB nella sezione ritenute.
per
le gestioni spettacolo e sportivi professionisti nella maschera PNCTA1 con il
codice DE45 e l’indicazione dell’importo complessivo del debito e della rata.
9.2.4 Contributo di solidarietà
(Legge 147/2013)
I conguagli di contributo di solidarietà a debito
saranno trattenuti dalla mensilità di marzo a quella di novembre 2016.
Per le pensioni delle gestioni private i conguagli
sono registrati nel segmento GP8:
se a
debito del pensionato, con codice 755 nel campo GP8MD52, e con l’indicazione
dell’importo nel campo GP8MD53E.
se a
credito del pensionato, con codice 756 nel campo GP8MD52, e con l’indicazione
dell’importo nel campo GP8MD53E.
Per le pensioni delle gestioni spettacolo e sportivi
professionisti la trattenuta opera sul rateo di gennaio 2016 ed è riportata
nella maschera PNCTA1
se a
debito del pensionato, con il codice DE7S e con l’indicazione dell’importo;
se a credito
del pensionato, con il codice CE65 e con l’indicazione dell’importo.
Per le pensioni delle gestioni pubbliche, i conguagli
sono registrati:
se a
debito del pensionato, con codice ZY, nella sezione ritenute.
se a
credito del pensionato, con codice ZY, nella sezione assegni tassabili e non.
9.3 Residenti Canada e Brasile
Per i titolari di pensioni delle gestioni private
residenti in Canada e Brasile è stata applicata a consuntivo la tassazione
relativa all’anno 2015, come stabilito dalle relative convenzioni, anche se
risultava memorizzata in archivio l’informazione della detassazione .
A partire dalla mensilità di marzo 2016 sarà
regolarmente applicata la tassazione su base mensile.
9.4 Conguagli Irpef a credito
residenti a Campione d’Italia
Ai soggetti residenti a Campione d’Italia è stata
applicata l’esenzione fiscale e sono state rimborsate le ritenute eventualmente
effettuate.
9.5 Detrazioni per le famiglie
numerose
Piattaforma Fiscale ha calcolato a “consuntivo” 2015
anche il bonus per le famiglie numerose, in funzione della comunicazione
relativa ai carichi familiari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali.
Si rammenta che il bonus, introdotto dalla legge
finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.
244), si sostanzia in una ulteriore detrazione per carichi di famiglia, pari ad
euro 1.200,00 annui, in favore delle famiglie numerose, individuate in nuclei
con almeno quattro figli fiscalmente a carico.
10 Pensioni delle gestioni
private
10.1 Gestione fiscale a consuntivo
2015. Casistiche particolari
Per garantire la qualità delle informazioni, le
certificazioni fiscali non corrette dalle strutture territoriali sono state
sanate, ove possibile, con elaborazione centrale.
In particolare, per le pensioni localizzate ad uno
degli uffici pagatori di cassa sede (ABI 99999) sotto indicati da data
anteriore al 1° gennaio 2015, l’imponibile annuo del 2015 è stato azzerato.
cab
|
Descrizione
|
3300012
|
MOB - assegno di invalidità
sospeso a seguito di opzione per indennità mobilità
|
3300013
|
RED – pensione di invalidità
sospesa per art. 8 legge n. 638/1983
|
3300014
|
INV – assegno di invalidità
sospeso in attesa conferma
|
3300015
|
99V - mancata presentazione del
certificato di esistenza in vita
|
3300016
|
INE - pensione con accantonamento
arretrati per INAMI di Bruxelles
|
3300017
|
EST - pensione anzianità con
pagamento sospeso per lavoro all'estero
|
10.2 Rivalutazione delle quote di
pensione dovute ad altro beneficiario
Stante l’indice di rivalutazione pari allo 0,0 per
cento, la perequazione non è stata attribuita alle quote di pensione dovute al
beneficiario diverso dal pensionato, se presente un piano di “Pagamenti ridotti
o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:
M4
Assegno divorzile per ex coniuge superstite
M5
Assegno alimentare per figli
M6
Assegno alimentare per ex coniuge.
Analogamente, non è perequato l’importo “Altra
pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo
Clero.
Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14
novembre 2003.
10.3 Assegni ordinari di invalidità
Gli assegni ordinari di invalidità in scadenza nel
2016 vengono sospesi, e conseguentemente azzerati, dalla data di scadenza del
triennio. La sospensione del pagamento non opera nei confronti dei titolari che
hanno perfezionato l’età per il diritto alla pensione di vecchiaia.
A tal fine si rammentano i requisiti anagrafici
richiesti per l‘accesso alla pensione di vecchiaia nell’anno 2016.
Requisiti
per l’anno 2016
|
||
Età
anagrafica donne
|
Età
anagrafica uomini
|
|
AGO
e forme sostitutive ed esonerative
|
Autonome
e gestione separata
|
AGO
e forme sostitutive ed esonerative
Autonome
e gestione separata
|
Categoria
|
||
002,
005, 008, 033, 045, 048, 051, 054, 060, 063, 083, 094
|
016,
019, 022, 074, 086, 089, 092
|
Tutte
le categorie AOI
|
65
anni e 7 mesi
|
66
anni e 1 mesi
|
66
anni e 7 mesi
|
Per gli assegni che, a seguito di ulteriore conferma,
devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a segnalare
la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad attivare la
ricostituzione.
Gli assegni di invalidità, confermati e non
ricostituiti a cura della Sede, verranno elaborati a livello centrale, con
cadenza mensile.
Al fine di evitare eventuali erogazioni indebite, in occasione
delle operazioni di rinnovo per l’anno 2016 gli assegni con data scadenza
compresa tra gennaio 2016 e novembre 2016 stati azzerati dal mese successivo a
quello di scadenza della revisione sanitaria memorizzata in GP1AF06N.
10.4 Pensioni ai superstiti intestate ad
unico titolare in scadenza nel 2016
Le pensioni ai superstiti, intestate ad unico titolare
il cui diritto scade nell’anno 2016, sono state rinnovate fino al mese
antecedente quello di cessazione del diritto e con importo pari a zero a
partire dal mese della perdita del diritto.
Le pensioni ai superstiti dei fondi speciali,
intestate ad unico titolare il cui diritto scade nel corso dell’anno, sono
state rinnovate per tutto l’anno e sono state localizzate all’ufficio pagatore
di cassa sede 99999 - 3300004.
Le posizioni in argomento sono state codificate con il
valore 996 nel campo GP1CIDEMIN.
Le Sedi devono provvedere all’eliminazione della
pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione.
Devono invece provvedere alla ricostituzione della
pensione nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto, come
studente o inabile.
Si rammenta che nel caso di eliminazione per
cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di
tredicesima maturati.
10.5. Pensioni ai superstiti per cui nel 2016 rimane
un solo contitolare
Le pensioni ai superstiti per le quali nel corso
dell’anno 2016 rimane un solo contitolare sono state rinnovate garantendo al
soggetto, dal mese in cui diventa l’unico contitolare, l’importo mensile in
base alla percentuale spettante.
Dal momento in cui il soggetto resta unico
contitolare, la misura della prestazione spettante deve essere determinata
sulla base dei redditi posseduti dal titolare stesso.
Sono stati considerati i redditi memorizzati nel
Casellario Centrale Pensioni.
In assenza della dichiarazione relativa a ulteriori
redditi, è stata comunque garantita, se spettante, l’intera percentuale da
attribuire in funzione della tipologia dell’unico contitolare rimasto.
Le posizioni in argomento sono state codificate con il
valore 997 nel campo GP1CIDEMIN
Le posizioni con casistica analoga già individuate per
il 2015 e non ancora ricostituite dalla sedi sono state lavorate con il
medesimo criterio descritto e codificate con il valore 999 nel campo
GP1CIDEMIN.
Le casistiche descrittesono state inserite nella lista
PENS0034 e dovranno essere ricostituite a cura delle sedi.
10.6 Pensioni ai superstiti senza
contitolari vigenti nell’anno 2016
Le pensioni ai superstiti ancora non eliminate, ma
senza contitolari vigenti nel 2016, sono state rinnovate con importo a zero
Le posizioni in argomento sono state codificate con il
valore 998 nel campo GP1CIDEMIN per essere individuate e gestite a cura
delle sedi.
10.7 Sospensione del pagamento dei
trattamenti di famiglia
Da gennaio 2016, i trattamenti di
famiglia non sono stati attribuiti ai titolari di pensione per i quali non
risultino memorizzati in archivio i redditi necessari per la verifica del
relativo diritto, successivi al 2011.
Per le pensioni delle gestioni private, le posizioni
in argomento sono individuate con il valore 901 nel campo CIDEMIN.
Per tali casistiche, nel quarto byte del campo GP2KF11
dell’anno 2015 è stato memorizzato il valore 6 (rinuncia alla dichiarazione).
10.8 Impostazione del codice di
ricostituzioni d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le
quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da
data anteriore a gennaio 2016 sono state poste in pagamento per l’anno 2015 con
l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da
ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo
carattere del campo GP1AF05R.
Tali posizioni verranno trattate a livello centrale,
come previsto al punto 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011. Una volta
effettuata, l’elaborazione sarà illustrata con apposita comunicazione.
Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo
stesso importo del 2014 sono state contraddistinte con il codice 5
nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R se si tratta di pensioni che
necessitano della sistemazione delle informazioni memorizzate in archivio.
Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del
2014 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere
del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN.
Si tratta in particolare di pensioni per le quali i
dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi
della normativa in materia.
L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in
GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione
relativa al rinnovo.
10.9 Pensioni rinnovate con importo
pari a zero.
L’elenco delle pensioni rinnovate
per l’anno 2016 con importo pari a “zero” è ricavabile dal seguente percorso:
INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO – SERVIZI AL
PENSIONATO – REPORTING OPERATIVO - LISTE PARAMETRICHE WEB.
Per queste posizioni, le Sedi avranno cura di disporre
le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla
eliminazione.
10.10 Gestione fiscale per il
2016
Sulle pensioni complementari e integrative è stata
attribuita la detrazione per lavoro dipendente. La circostanza è segnalata con
il valore 1 nel campo GP3FINDCPL del database delle pensioni.
La detrazione per lavoro dipendente attribuita su una
delle pensioni sostituisce, sull’ammontare pensionistico complessivo del
soggetto, la detrazione per pensione.
Per l’anno 2016 sono state attribuite le stesse
detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2015.
10.11 Gestione dei conguagli
I conguagli impostati sulle mensilità di pensione di
gennaio e febbraio possono originare da una fonte interna alle procedure
pensioni, oppure da una fonte esterna, la Piattaforma Fiscale, come illustrato
al punto 7 in merito alle attività di consuntivazione fiscale.
Relativamente al 2015, le procedure di rinnovo delle
pensioni hanno calcolato i seguenti conguagli:
conguagli
di pensione, deducibili e non deducibili IRPEF a debito del pensionato;
conguagli
di pensione, imponibili e non imponibili IRPEF a credito del pensionato;
conguagli
a debito per il recupero, richiesto dalla Sede, sui rimborsi fiscali, e per il
recupero dell’acconto IRPEF disposto mensilmente dalla procedura di estrazione
di pagamento mensile, per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per
legge 29/1979, per legge 45/1990, per recupero crediti con trattenuta
deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004;
conguagli
per contributo di solidarietà (art. 24, comma 21 della legge 22 dicembre 2011,
n. 214;
conguagli
sindacali a debito e credito del pensionato;
I conguagli generati e trasmessi da Piattaforma
fiscale sono stati trattati al precedente punto 9.
Si illustra la codifica e la modalità di gestione dei
conguagli impostata sulle cedole di gennaio e febbraio 2016, precisando che
tutti i conguagli sono comunque consultabili nell’applicativo GAPNE con la
funzione L, e GAPNEWEB.
10.11.1 Conguagli di pensione a credito
del pensionato
Sui conguagli di pensione imponibili IRPEF a
credito del pensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta
IRPEF utilizzando l’aliquota media memorizzata nel campo GP3PMED (2016) del
database delle pensioni.
Sul segmento GP8 della cedola di gennaio 2016 vengono
effettuate le seguenti operazioni:
il
conguaglio lordo viene registrato con codice 526 al campo GP8MD52 e
l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
il
conguaglio netto viene registrato con codice 133 nel campo GP8MD52 e
l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
l’importo
netto viene aggiunto all’importo in pagamento (GP8MD02E);
l’importo
delle ritenute IRPEF calcolate al momento dell’estrazione, viene memorizzato
nel campo GP8MD05E – Trattenute erariali competenza Anno Precedente.
Sul segmento GP3 dell’anno 2016 vengono effettuate le
seguenti operazioni:
l’importo
lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3CM02E (differenza imponibile
IRPEF anni precedenti) con segno positivo;
l’importo
delle ritenute IRPEF viene registrato nel campo GP3CM14E.
I conguagli di pensione non imponibili IRPEF, a
credito del pensionato, determinati dal rinnovo vengono:
registrati
con codice 528 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo
GP8MD53E;
sommati
all’importo in pagamento (GP8MD02E).
10.11.2 Conguagli per recupero richiesto
dalla Sede
Il recupero da effettuare sui conguagli:
può
essere stato richiesto dalla Sede con apposita segnalazione con la procedura on
line di rettifica della certificazione fiscale a preventivo;
può
derivare dai conguagli gestiti con la procedura ARTE con residuo da recuperare;
può
derivare da acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata
mensile:
- per le pensioni con trattenuta per
ricongiunzione per legge 29/1979 o per legge 45/1990
- per un recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004.
- per un recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004.
Il recupero da effettuare sui conguagli,
corrispondente all’importo memorizzato nel campo GP3CM04E nell’anno precedente
il rinnovo, è stato registrato con codice 141 nel campo GP8MD52 (con
l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E) e viene trattenuto in unica
soluzione sulla mensilità di gennaio 2016.
10.11.3 Conguaglio di trattenuta sindacale
a credito o debito del pensionato
A seguito del ricalcolo dell’imponibile annuo in
funzione della perequazione definitiva per l’anno 2015, è stato rideterminato
anche l’importo annuo dovuto a titolo di contributo associativo, soltanto nel
caso in cui la trattenuta sindacale sia ancora vigente.
I conguagli determinati in fase di rinnovo sono stati
estratti unitamente alla rata di gennaio 2016 e registrati nel segmento GP8:
se a
debito del pensionato, con codice 323 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione
dell’importo nel campo GP8MD53E;
se a
credito del pensionato, con codice 322 nel campo GP8MD52, e con l’indicazione
dell’importo nel campo GP8MD53E.
10.11.4 Conguaglio contributo di
solidarietà (legge 214/2011)
A seguito del ricalcolo dell’imponibile sulla base
della perequazione definitiva dell’anno 2015, è stato rideterminato anche
l’importo annuo eventualmente dovuto a titolo di contributo di perequazione di
cui alla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
I conguagli determinati in fase di rinnovo sono
registrati nel segmento GP8:
se a
credito del pensionato, con codice 839 nel campo GP8MD52, e con l’indicazione
dell’importo nel campo GP8MD53E.
se a
debito del pensionato, con codice 838 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione
dell’importo nel campo GP8MD53E;
Per i conguagli a debito il recupero avviene in due
rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2016. Il recupero viene effettuato
in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.
11 Pensioni delle
gestioni pubbliche
11.1 Perequazione
Qualora il trattamento pensionistico complessivo
risulti superiore a tre volte il trattamento minimo, pari a € 1.502,64, sarà
incrementato soltanto l’importo mensile della voce pensione mentre la misura
dell’indennità integrativa speciale resterà invariata rispetto a quella
spettante al 31 dicembre 2015.
Tale situazione sarà individuata mediante
l’apposizione del codice “6” nel campo “PQ” della maschera 020.
Per effetto dell’applicazione delle percentuali di
variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità
integrativa speciale dal 1° gennaio 2015 è pari a € 768,61 confermata anche per
l’anno 2016; l’importo della stessa indennità annessa alla 13^ mensilità è
determinato in € 748,61 per gli anni 2015 e 2016.
Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte
dall’INPS da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite
con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.
In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1°
gennaio 2015 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa
speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di
perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa
speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.
Tali situazioni sono state contraddistinte con il
codice “D5”.
Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già
bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’art. 59,
comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto
dell’art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011
per effetto dell’art. 24, comma 25 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, o
al 31 dicembre 2013 per effetto dell’art. 1, comma 483, della legge 147 del 27
dicembre 2013, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate
sono state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “C7”, “D1”, “D2”,
“D3” e “D4”.
Si conferma che anche per l’anno 2016, in presenza di
due o più pensioni corrisposte dalla gestione dipendenti pubblici, la procedura
informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle
prestazioni ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici
che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria” attribuendo
l’incremento della perequazione in misura proporzionale.
Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i
redditi del beneficiario – art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 di cui
sopra, si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a
carico della gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare
l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2016
considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a
condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già
memorizzato in banca dati.
11.2 Rivalutazione delle quote di
pensione dovute ad altro beneficiario
Per effetto delle disposizioni operative contenute
nella Informativa INPDAP n.52 del 18 ottobre 2000, i criteri di corresponsione
degli aumenti perequativi descritti trovano applicazione anche nel caso di un
unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in
quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno
divorzile.
Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di
mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o
pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice
nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi -
Gestione Dipendenti Pubblici.
11.3 Gestione dei conguagli
Le procedure di rinnovo delle pensioni hanno calcolato
i seguenti conguagli relativi agli anni 2012/2015:
conguagli
di pensione, imponibili e non imponibili IRPEF a debito del pensionato;
conguagli
di pensione, imponibili e non imponibili IRPEF a credito del pensionato;
I conguagli di pensione a debito del pensionato,
effettuati a titolo diverso dall’adeguamento della perequazione rispetto al
2015, vengono trattenuti sulla rata di gennaio in unica soluzione qualora
d’importo inferiore al quinto del trattamento pensionistico complessivo, al
netto delle ritenute IRPEF.
Nel caso in cui per lo stesso pensionato titolare di
più prestazioni in carico presso la GDP risultino conguagli a debito e a
credito viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e
quindi operato il recupero rateale del residuo debito.
Il conguaglio viene registrato nella sezione ritenute
con codice DP e viene portata a scomputo imponibile anno corrente.
Sui conguagli di pensione imponibili IRPEF a
credito del pensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta
IRPEF utilizzando l’aliquota media memorizzata nel campo del database delle
pensioni.
Il conguaglio viene registrato nella sezione assegni
tassabili e non con codice DP.
12 Periodicità di
pagamento delle pensioni
La periodicità di pagamento delle pensioni segue i
criteri della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 350
del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 20 marzo 1998.
I valori indicati in lire nella deliberazione sono
stati aggiornati con riferimento all’euro.
La delibera n. 350 prevede che i pagamenti di importo
mensile fino al due per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno sono effettuati
in rate annuali anticipate e che i pagamenti di importo mensile eccedente il
due per cento fino al quindici per cento del trattamento minimo sono effettuati
in rate semestrali anticipate.
La citata delibera prevede inoltre che i limiti
mensili così determinati devono essere arrotondati alle 10.000 lire per
difetto; considerato che 10.000 lire corrispondono a 5,16 euro, si considera un
arrotondamento a 5,00 euro, per difetto.
L’importo del trattamento minimo a gennaio 2016 (con
la perequazione provvisoria dello 0,0%) è pari a euro 501,89. Il
corrispondente due per cento è pari a euro 10,0378 da arrotondare a euro 10,00,
mentre il corrispondente quindici per cento è pari a euro 75,2835 da
arrotondare a euro 75,00.
E’ stato disposto il pagamento annuale nel caso
in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per
il pagamento sia minore di 10,00 euro.
E’ stato disposto il pagamento semestrale nel
caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate
per il pagamento sia minore di 75,00 euro.
E’ stato disposto il pagamento mensile in tutti gli
altri casi.
Si ricorda che non viene mai disposto il pagamento se
l’importo del mandato, indipendentemente dalla periodicità, è minore di 3,00
euro.
13
Comunicazioni
13.1 Titolari di pensioni e
prestazioni
Con messaggio dedicato sarà comunicata la
pubblicazione del modello ObisM per l’anno 2016.
Tale documentazione viene rilasciata, di norma,
esclusivamente attraverso il canale telematico, con le modalità illustrate
dalla circolare n. 32 del 26 febbraio 2013.
13.2 Obbligo di comunicazione da
parte dei titolari di pensioni e prestazioni
Si rammenta che i titolari di prestazioni sono tenuti
a comunicare all’INPS ogni situazione che possa incidere sul diritto e sulla
misura della prestazione quali ad esempio la variazione dello stato civile,
della residenza, dei periodi di soggiorno all’estero, della situazione
reddituale, dello stato di famiglia.
13.3 Enti e casse professionali
Agli Enti e casse professionali è stata comunicata dal
Casellario Centrale delle Pensioni la rispettiva quota perequata delle pensioni
in totalizzazione.
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