Prosegue l’operazione trasparenza “Inps a porte aperte”. In
questa sezione, raggiungibile dall’home page del sito istituzionale
(www.inps.it), dopo essere state pubblicate informazioni riguardanti la
disciplina dei maggiori fondi speciali gestiti dall’Istituto e di quelle
categorie di lavoratori che usufruiscono di particolari regole contributive e
previdenziali, vengono ora focalizzate le prestazioni a sostegno del reddito.
La sezione “Inps a porte aperte” è dedicata a migliorare il
rapporto informativo tra Ente e cittadini, al di là degli obblighi prescritti
dalla legge. L’obiettivo è quello di rendere più chiari i meccanismi di
funzionamento delle prestazioni erogate dall’Istituto. L’iniziativa fa parte di
quell’operazione trasparenza annunciata dal presidente Inps, Tito Boeri, all’atto
del suo insediamento.
Viene pubblicata oggi una scheda informativa sulla
prestazioni a sostegno del reddito in favore dei lavoratori agricoli.
I lavoratori agricoli beneficiano di ammortizzatori sociali
diversi da quelli accessibili dagli altri lavoratori in quanto concessi a
prescindere dalla data di inizio e dalla durata della disoccupazione. In molti
casi perciò i sussidi di disoccupazione diventano una forma di integrazione al
salario, volta a compensare la forte stagionalità del lavoro agricolo. Questo
spiega anche perché la percentuale di lavoratori che fruisce dei sussidi sia
molto alta (attorno al 50%) e rimanga tale anche in fasi di ripresa economica.
Al contrario degli ammortizzatori per gli altri lavoratori, compresi quelli
stagionali, le prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori agricoli non
sono state riformate negli ultimi anni.
Le peculiarità del
settore agricolo
Le tutele previste per il settore agricolo si differenziano
da quelle stabilite per la generalità dei lavoratori principalmente per i
seguenti aspetti:
-
disoccupazione agricola: per gli operai agricoli
la prestazione viene erogata in una unica soluzione l’anno successivo rispetto
all’evento di disoccupazione ed è garantita a prescindere dall’accertamento
dello status di disoccupato al momento della domanda e della percezione.
L’anzianità è riconosciuta per l’intero anno indipendentemente dal numero delle
giornate di lavoro agricolo effettuate e dal giorno di inizio dell’attività
lavorativa (diversamente, per la generalità dei lavoratori dipendenti l’inizio
dell’assicurazione decorre dal giorno del primo contributo effettivamente
versato o dovuto). E’ inoltre diversa la misura della prestazione pari al 40%
della retribuzione giornaliera (l’indennità di disoccupazione NASpI è pari al
75% della retribuzione);
-
assegno al nucleo familiare: l’assegno viene
riconosciuto per l’intero anno agli operai agricoli con almeno 101 giornate di
effettivo lavoro agricolo (mentre per il lavoratore dipendente non agricolo
l’assegno è riconosciuto per 26 giornate mensili a decorrere dall’evento che
determina il diritto);
-
malattia/maternità: gli operai agricoli a tempo
determinato hanno diritto alle prestazioni di malattia e maternità se risultano
iscritti negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro
agricolo svolte nell’anno precedente.
Analogamente hanno diritto alle indennità
se le 51 giornate sono state lavorate nello stesso anno in cui si verifica
l’evento, purché prima dell’inizio dell’evento stesso. Tale requisito consente
all’operaio di acquisire lo “status” di lavoratore agricolo per accedere alle
tutele (per la maggior parte degli altri lavoratori è necessario che l’evento
si verifichi in costanza del rapporto di lavoro);
-
il diritto all’integrazione salariale,
diversamente da quanto avviene nel settore Industria, riguarda solo operai, impiegati
e quadri a tempo indeterminato1;
-
spetta per sospensioni a giornate intere e non
per riduzioni di orario di lavoro;
-
spetta per un massimo di 90 giornate per anno
(invece delle 52 settimane potenzialmente indennizzabili dalla CIG).
La scheda completa relativa alle prestazioni a sostegno del
reddito dei lavoratori agricoli è disponibile nella sezione “Inps a porte
aperte” sul sito www.inps.it.
1 Sono esclusi quindi i lavoratori a tempo determinato,
quelli assunti con contratto di inserimento e quelli dipendenti da cooperative
agricole e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano i
prodotti propri della cooperativa e dei loro soci ai quali si applica la
disciplina delle integrazioni salariali dell’industria.

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