OGGETTO:
I.Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai
fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni
familiari e delle quote di maggiorazione
di pensione.
II.Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del
riconoscimento del diritto agli assegni familiari.
SOMMARIO:
Dal 1° gennaio 2016 sono stati rivalutati sia i limiti di
reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione
degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i
limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto
agli assegni stessi.
Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti
dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e
cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti
(cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei
pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad
applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui
si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la
cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per
effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non
comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a
carico e/o ad essa connessi.
Inoltre, ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle
prestazioni sono:
-
Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori
diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
-
Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti
per il coniuge e i figli ed equiparati;
-
Euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli
coltivatori diretti per i genitori ed equiparati;
I. TABELLE DEI LIMITI
DI REDDITO FAMILIARE DA APPLICARE AI FINI DELLA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA
CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI
PENSIONE PER L'ANNO 2016
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione
degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro
autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni
anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai
centesimi di euro.
Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la
misura del tasso d'inflazione programmato per il 2015 è stata pari al 0,6% per
cento.
Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le
tabelle (allegati da 1 a 4 ), da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2016 nei
confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il
nucleo familiare e sopra elencati.
***
Le procedure di calcolo delle
pensioni sono già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.
II. LIMITI DI REDDITO
MENSILI DA CONSIDERARE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI
FAMILIARI PER L'ANNO 2016
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione
automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2016 e per l'intero anno nell'importo
mensile di euro 501,89.
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili
da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza
economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari
risultano così fissati per tutto l'anno 2016:
- Euro 706,82 per il
coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- Euro 1236,94 per
due genitori ed equiparati.
I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le
disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di
assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di
mantenimento).
Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza delle
associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del
lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali, il contenuto
della presente circolare.
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Allegato N.1:
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Allegato N.2:
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Allegato N.3:
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Allegato N.4:
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