Collaborazioni a un bivio:
se ricorre l’etero organizzazione la disciplina applicabile dal
2016 è quella del lavoro subordinato.
Ad essere coinvolti dalla nuova regolamentazione sono tutte
le collaborazioni esclusivamente personali le cui modalità di esecuzione sono
organizzate dal committente anche con riferimento al tempi ed ai luoghi di
lavoro.
Rientrano dunque sia le collaborazioni coordinate e
continuative stipulate dal 25 giugno 2015 che i contratti di lavoro a progetto
in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo; ma anche le
collaborazioni personali con lavoratore di autonomi titolari di partita
iva.
LE ESCLUSIONI DAL
2016
La nuova regolamentazione della incompatibilità delle
collaborazioni esclusivamente personali con la etero organizzazione del
committente non si applica nelle ipotesi seguenti:
a) collaborazioni
per le quali
gli accordi collettivi nazionali stipulati da
associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento
economico e normativo, in ragione
delle particolari esigenze produttive
ed organizzative del
relativo settore. Quindi due requisiti legati agli agenti negoziali:
livello nazionale e verifica del grado di rappresentatività dell’accordo. Un
requisito finalistico: individuazione delle specifiche esigenze settoriali;
b) collaborazioni
prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è
necessaria l'iscrizione in
appositi albi professionali; in questo caso il requisito soggettivo del
collaboratore è rappresentato dell’iscrizione all’albo professionale previsto
dalla legge ma è altre necessario che l’attività oggetto del contratto rientri
nell’ambito della professione stessa ;
c) attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai
partecipanti a collegi e commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore
delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e
disciplinati dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
LA GENUINITÀ DEI
CONTRATTI E LA PREVENZIONE
Per prevenire il
rischio di ricadere nell’ambito di applicazione della nuova disciplina le parti
possono chiedere la certificazione del contratto ai sensi degli articoli 75 e
seguenti del D.Lgs. n. 276/2003.
La certificazione è finalizzata non già a giustificare la
stipula del contratto in quanto assente la subordinazione e presenti gli altri
elementi tipici del contratto di collaborazione (personalità della prestazione,
coordinamento), ma anche l’assenza della etero organizzazione del committente.
In ogni caso, il procedimento di certificazione consentirà
alle parti di poter ottenere la consulenza delle commissioni sul contratto che
si intende certificare e così poter valutare eventuali modifiche al contratto o al rapporto.
LA STABILIZZAZIONE
Per le collaborazioni
esclusivamente personali le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal
committente anche con riferimento al tempi ed ai luoghi di lavoroalle quali dal
2016 risulta applicabile la disciplina del lavoro subordinato conviene valutare
l’opportunità di procedere alla stipula
di un nuovo contratto di lavoro
subordinato avvalendosi della stabilizzazione agevolata prevista dall’articolo
54 del D.Lgs. n. 81/2015.
Il vantaggio consiste nella possibilità di chiudere
definitivamente a tutti gli effetti il periodo pregresso.
È infatti previsto che, salvi i casi in cui gli illeciti
siano stati accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data
antecedente alla assunzione, l’accordo di stabilizzazione fa conseguire
l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi
all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
La stabilizzazione è condizionata alla conciliazione tra le
parti in ordine al pregresso rapporto presso le sedi delle commissioni di
certificazione o quelle previste dall’articolo 2113 c.c..
Inoltre, il contratto di lavoro deve essere a a tempo
indeterminato ed il datore di lavoro non potrà recedere salvo che per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo.
A seguito della stipula del contratto potrebbe essere fruito
lo sgravio contributivo qualora il
disegno di legge di stabilità 2016 verrà approvato nella formulazione attuale.
In alternativa, potrà essere valutato se procedere ad una stabilizzazione
del rapporto mediante la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro
subordinato con il soggetto già parte di un contratto di collaborazione prima
del 2016.
In tal caso non potranno essere ottenuti i vantaggi della
stabilizzazione dell’articolo 54 citato ma le parti potranno comunque procedere
alla conciliazione spontanea nelle sedi protette .
Tale ipotesi potrebbe consentire la fruizione dell’esonero
triennale previsto dall’articolo 1, comma 118 della Legge n.190/2014.
Rimane comunque aperta
in caso di stabilizzazione entro il 2015 la possibilità che gli organi
ispettivi possano effettuare accessi ispettivi finalizzati all’accertamento
dell’effettivo rapporto intercorso tra le parti.

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