Parte il controllo su tutte le domande di assunzione di
lavoratori domestici e sulle richieste di prestazioni INPS. Per ora
l’operazione sarà sperimentale per 6 mesi e verrà avviata solo in Umbria.
L’INPS, con il messaggio n. 7055/15 che dà l’avvio all’iniziativa, emana le linee
guida per le sedi con l’obiettivo di ridurre il rischio di erogazione di
prestazioni indebite (Naspi, ANF o maternità) connesse all’instaurazione di
rapporti di lavoro fittizi.
I controlli andranno verificati innanzitutto sulla capacità
reddituale del datore di lavoro, consultando tutti gli archivi in possesso
dell’Istituto: ARCA, Punto fisco, estratto conto integrato casellario
lavoratori attivi, cassetto previdenziale del cittadino e archivio anagrafico
comunale. Questi controlli potranno riguardare anche i familiari, se per il
datore non risulterà una capacità reddituale. Se da tali ricerche emergesse
un’incapacità reddituale assoluta del nucleo familiare del datore di lavoro
(assenza contribuzione, assenza dichiarazione dei redditi, assenza prestazioni
pensionistiche e invalidità civile), si dovrà procedere all’annullamento del
rapporto allo stato degli atti. Ulteriori controlli andranno poi fatti per
verificare se il lavoratore abbia il permesso di soggiorno prossimo alla
scadenza, se il rapporto è stato instaurato tra connazionali stranieri, se
esistono rapporti di parentela o affinità tra datore e lavoratore (ammesso solo
per invalidi civili), o se il datore risulti avere solo reddito da lavoro
domestico. Inoltre, le sedi dovranno anche verificare se esistono pregressi
rapporti di lavoro domestico attivati dal datore ed anche la loro frequenza.
Nei casi in cui la capacità reddituale risulti incongrua
rispetto a quanto erogato mensilmente al lavoratore (con riferimento all’intera
situazione familiare del datore), l’INPS procederà con la convocazione di
entrambe le parti per ascoltarle separatamente.
Per il lavoratore extra UE dovrà essere verificata la data
di scadenza di permesso di soggiorno e, per la totalità dei lavoratori, la
possibilità che il rapporto di lavoro domestico in esame possa essere
determinante per la concessione di prestazioni a sostegno del reddito. Al
verificarsi delle suddette condizioni, correlate anche alla presenza di altri
indici di rischio (scarsa capacità reddituale del datore), si dovrà procedere,
a seconda dei casi, alla convocazione di entrambe le parti con colloquio
separato, o al disconoscimento agli atti del rapporto di lavoro.

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