Il Ministero del Lavoro con la lettera circolare n.22350/15
ha diramato il 18 dicembre alle direzioni territoriali ulteriori elementi di
valutazione ai fini della verifica della sussistenza di dimissioni genuine dei
genitori.
L’art 55 del Dlgs 151/01 prevede che, in caso di dimissioni
volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di
licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste dalle
disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento (preavviso,
Tfr, disoccupazione). La disposizione si applica anche al padre lavoratore che
abbia fruito il congedo di paternità e anche in caso di adozione e di
affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
In caso di dimissioni
da parte dei genitori, le stesse devono essere convalidate da parte delle Dtl.
A tale convalida è condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto.
Il ministero con le nuove disposizioni richiede che la
verifica da parte delle Dtl, tramite un approfondito colloquio con la
lavoratrice/lavoratore interessati, accerti la perfetta conoscenza dei sistemi
di tutela alternativi alle dimissioni tra cui anche la possibilità di fruire
del congedo parentale a ore (art. 7 del Dlgs 80/15), o la facoltà di chiedere
la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai
sensi dell’art. 8, c. 7, del Dlgs 81/15).

Nessun commento:
Posta un commento