Il Jobs Act prevede una serie di agevolazioni contributive
in favore delle aziende che attuino una effettiva riduzione dell'orario di
lavoro riducendo, contestualmente, la retribuzione erogata ai lavoratori già in
forza e una corrispondente assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.
La Legge di stabilità 2016 appena approvata,integra la
disciplina in esame prevedendo che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i
Fondi di solidarietà, possano versare la contribuzione a fini pensionistici
correlata alla retribuzione persa (sempre che questa non venga già riconosciuta
dall’INPS), relativamente ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario
di lavoro (con esclusione, in questo caso, dei benefici contributivi previsti
dalla normativa vigente). La disciplina in vigore stabilisce che, per ogni
lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni
mensilità di retribuzione, è previsto un contributo a carico INPS pari, per i
primi dodici mesi, al 15%; al 10% per il secondo anno; al 5%, per il terzo anno
della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. In
alternativa,qualora l'assunzione riguardi i lavoratori di età compresa tra i 15
e i 29 anni assunti in forza dei medesimi contratti collettivi, per i primi tre
anni e comunque non oltre il compimento del trentesimo anno di età del
lavoratore assunto, che la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro
è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma
restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la
generalità dei lavoratori (9,19% o 9,49%).
Sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione delle
misure in esame i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le
assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di
lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.
Le assunzioni devono inoltre garantire il mantenimento di un
giusto equilibrio di genere tra i lavoratori e le lavoratrici in forza presso
ciascuna unità produttiva, a meno che sia dimostrata l’oggettiva impossibilità
di reperire la forza lavoro necessaria a tale scopo. Tutte le informazioni sono
reperibili dai Consulenti del Lavoro.
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